Ordine di demolizione del manufatto abusivo da parte del giudice

Vittoria Marzucco
14 Maggio 2024

ll nuovo orientamento della Cassazione prevede l’ingiunzione anche nei confronti del proprietario non condannato. In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; la prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell’ingiunzione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 17809 depositata il 7 maggio 2024. Con la presente pronuncia la Suprema Corte muta il proprio orientamento giurisprudenziale in tema di ingiunzione di demolizione dell'immobile abusivo.

Contrariamente a quanto possa apparire prima facie, il percorso argomentativo degli Ermellini, fondato su ragioni logiche e sistematiche, mira ad una tutela piena del proprietario in buona fede rispetto all'abuso commesso dal terzo.

L'orientamento tradizionale

Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso, sicché è illegittima l'estensione dell'obbligo di demolizione al proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, sul quale ricadono solo gli effetti della misura. Dunque, eventuali terzi (acquirenti, eredi o anche solo titolari di un contratto di locazione) subiscono la demolizione, disposta e iniziata nei confronti del solo responsabile dell'abuso, con la possibilità di rivalersi civilmente nei confronti del condannato.

L'orientamento tradizionale si fonda su un presupposto chiaro: l'estensione dell'ordine di ingiunzione a chi non sia stato individuato e condannato quale responsabile dell'abuso è illegittima, in quanto implicherebbe in capo a quest'ultimo l'ingiusto accollo delle spese di demolizione disposta ex officio.

L'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 e il coordinamento con la sanzione amministrativa disposta dal giudice penale

La normativa amministrativa in tema di demolizione di manufatti abusivi fa obbligo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale di ingiungere la rimozione o la demolizione sia al responsabile dell'abuso che al proprietario. Il legislatore, però, individua quale soggetto obbligato all'esecuzione della rimozione o demolizione il solo “responsabile dell'abuso”, a spese del quale l'opera può essere demolita ove questi non vi provveda nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Ciò nondimeno, l'accertamento della inottemperanza a demolire, poiché costituisce titolo per l'immissione nel possesso del bene acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune, deve essere notificata (anche) all'interessato, dovendosi intendere per tale la persona la cui situazione giuridica soggettiva attiva sul bene è concretamente pregiudicata dalle conseguenze della omessa demolizione.

Dunque, non v'è dubbio che l'ingiunzione a demolire debba essere notificata anche al proprietario del bene, quand'anche non autore dell'abuso; La giurisprudenza amministrativa spiega che la demolizione può essere ingiunta al proprietario dell'immobile oggetto di abuso edilizio non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell'abuso commesso da altri.

In altri termini, l'ordinamento vuole che la legalità violata sia ripristinata anche dal proprietario. Tanto discende anche dalla natura “reale” dell'illecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dell'equilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario.

Peraltro, la notifica dell'ingiunzione a demolire al proprietario non responsabile dell'abuso assolve anche ad una funzione informativa, poiché annuncia, nei suoi confronti, l'avvio della procedura ripristinatoria, e sollecitatoria dell'esercizio delle proprie facoltà e del diritto di difesa.

Infine, la disposizione di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 prevede che per le opere abusive, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva ha natura amministrativa, tant'è vero che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., né è stata ritenuta la sua natura di sanzione penale alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza CEDU.

Stante la connessione tra la sanzione disposta dal sindaco e quella disposta dal giudice con la condanna, l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale può e deve essere eseguito nei confronti di chiunque si trovi in un rapporto qualificato con la res da demolire.

Il revirement giurisprudenziale: l'ordine di demolizione va disposto anche nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso

Il mutamento giurisprudenziale della Suprema Corte nasce, alla luce dell'analisi della normativa amministrativa, dalla constatazione secondo cui indirizzare il provvedimento monitorio anche al proprietario dell'immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest'ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380 del 2001. Nulla impedisce infatti, sul versante amministrativo, al proprietario di procedere alla demolizione dell'immobile abusivamente realizzato onde evitare la spoliazione anche dell'area di sedime, così come nulla gli impedisce di tutelare il proprio diritto interloquendo sulla legittimità della procedura o opponendo elementi sopravvenuti in grado di paralizzare l'azione amministrativa.

Resta fermo che, in caso di demolizione eseguita d'ufficio, le relative spese sono a carico del responsabile dell'abuso purché colui che abbia acquistato a titolo particolare la proprietà dell'immobile non abbia in alcun modo partecipato, conosciuto o beneficiato dell'illecito edilizio. Parimenti, allora, l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale può e deve essere eseguito nei confronti di chiunque si trovi in un rapporto qualificato con la res da demolire, non esistendo ragione alcuna per affermare il contrario.

Non si comprenderebbe infatti perché il terzo possa e debba essere destinatario dell'ordine di demolizione se impartito dalla pubblica amministrazione e non possa invece essere destinatario dell'ordine impartito dal giudice. Nemmeno convince la tesi che l'attuale proprietario non condannato non possa essere a sua volta tenuto a sopportare il costo economico della demolizione eseguita d'ufficio: una cosa è l'ingiunzione a demolire; altra è il recupero delle spese sostenute in caso di eventuale demolizione d'ufficio. Nell'ipotesi di demolizione disposta dal giudice, infatti, non v'è dubbio che, vertendosi in tema di spese di natura processuale, non sono esportabili in sede penale i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di sopportazione delle spese della demolizione da parte del terzo.

Deve, dunque, essere superata la giurisprudenza penale della Corte di cassazione che ritiene illegittima l'ingiunzione a demolire notificata al proprietario non responsabile dell'abuso.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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