Società estinta fa ricorso per cassazione: spese di lite a carico dell’avvocato?

Cesare Taraschi
27 Maggio 2024

L'ordinanza interlocutoria in esame pone le seguenti due questioni, strettamente connesse tra loro: 1) quali siano gli effetti sul ricorso per cassazione della cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, avvenuta prima della proposizione del ricorso ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale; 2) qualora si opti per l'inammissibilità del ricorso per cassazione, su quale soggetto vadano poste le spese di lite, ossia la persona fisica del legale rappresentante che ha conferito la procura oppure il difensore della società ricorrente.

Massima

Vanno trasmessi gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza inerente all'individuazione del soggetto – la persona fisica conferente la procura oppure il difensore della società ricorrente - a carico del quale porre le spese di lite nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto da una società di capitali dopo l'estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, ma sulla base di una procura speciale rilasciata dal legale rappresentante anteriormente alla cancellazione; nell'ipotesi in cui si ritenga di far gravare le spese sul difensore della parte, occorre altresì stabilire se tale condanna personale presupponga un giudizio di rimproverabilità soggettiva, almeno a titolo di colpa, qualora fosse concretamente esigibile prendere conoscenza della cancellazione della società prima della notifica del ricorso.   

Il caso

La società alfa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa beta a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di cessione di ramo d'azienda intercorso tra le stesse. Il tribunale di Torino rigettava sia l'opposizione che le domande riconvenzionali proposte dall'opponente.

Anche il gravame spiegato dalla società alfa veniva rigettato dalla corte d'appello di Torino.

La soccombente proponeva ricorso per cassazione. Resisteva la cooperativa beta, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 31/07/17, la procura speciale per la proposizione dell'azione in cassazione, riportata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, era stata rilasciata dal liquidatore della società alfa il 05/09/17, mentre la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 12/09/17 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 28/02/18.

Pertanto, al momento in cui il ricorso era stato proposto, per un verso, la giuridica esistenza della società ricorrente era ormai irrimediabilmente venuta meno e, per altro verso, il mandato difensivo si era estinto ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c.

La questione

L'ordinanza interlocutoria in esame pone le seguenti due questioni, strettamente connesse tra loro: 1) quali siano gli effetti sul ricorso per cassazione della cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, avvenuta prima della proposizione del ricorso ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale; 2) qualora si opti per l'inammissibilità del ricorso per cassazione, su quale soggetto vadano poste le spese di lite, ossia la persona fisica del legale rappresentante che ha conferito la procura oppure il difensore della società ricorrente.

Le soluzioni giuridiche

Nell'ipotesi in cui la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione della stessa, sia intervenuta prima del conferimento del mandato difensivo, è pacifica la radicale inesistenza di tale mandato, perché proveniente da soggetto privo, a monte, del relativo potere.

La pronuncia in esame verte, però, sulla diversa ipotesi in cui la procura venga conferita allorquando la società non si sia ancora estinta e pone, quindi, il problema dell'operatività del principio di ultrattività del mandato, estintosi a seguito della cancellazione della società, anche in una fase antecedente all'apertura del procedimento di legittimità.

Sono prospettabili diverse soluzioni.

Secondo una prima ricostruzione, il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società – che sia stata cancellata dal registro delle imprese prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità – sarebbe comunque inammissibile, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato (sebbene conferito al difensore prima che si sia perfezionata l'estinzione), sia perché l'operatività di tale principio presupporrebbe che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento in cui il processo ha avuto inizio, sia in quanto la proposizione di detto ricorso richiederebbe apposita procura speciale valida ed efficace al momento in cui il ricorso è proposto, e non già estinta prima della sua proposizione (come si potrebbe desumere, ex multis, da Cass. civ., 17 giugno 2021, n. 17360; Cass. civ., 12 dicembre 2019, n. 32728; Cass. civ., 22 maggio 2018, n. 12603; Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2444; pronunce, però, tutte riferite all'ipotesi in cui la cancellazione era intervenuta prima che il mandato fosse rilasciato).

La regola dell'ultrattività del mandato opererebbe, quindi, solo nel caso in cui gli eventi della morte o della perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, sulla scorta di un mandato valido ed efficace al momento in cui l'azione è stata intrapresa, avvengano nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295). Qualora, invece, la morte o l'estinzione della parte istante intervenga prima che il giudizio sia intrapreso, si determinerebbe l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della vocatio in ius e dell'intero eventuale giudizio che ne sia seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta (come si potrebbe desumere da Cass. civ., 8 aprile 2022, n. 11506; Cass. civ., 17 giugno 2021, n. 17360; Cass. civ., 20 novembre 2017, n. 27530).

Nel caso in esame, aderendo a tale orientamento, il ricorso in cassazione risulterebbe inammissibile, in quanto comunque proposto dopo la cancellazione, e quindi l'estinzione, della società.

In base ad una ricostruzione alternativa potrebbe, invece, sostenersi che – in forza del valido conferimento del mandato difensivo – il procuratore debba comunque curarne l'esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, nonostante la sopravvenuta cancellazione della società, quale causa di estinzione del mandato, prima che il giudizio sia intrapreso, ai sensi dell'art. 1728, comma 1, c.c.; oppure che, ai sensi dell'art. 1729 c.c., l'instaurazione del giudizio di legittimità che il procuratore abbia avviato, nonostante la cancellazione della società sia intervenuta

prima della notifica del relativo ricorso, sia comunque atto valido, nei confronti dei successori della società cancellata, ove il mandatario abbia compiuto tale atto prima di conoscere la causa di estinzione del mandato, ossia l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società mandante.

Allorché si aderisse a tale ultima impostazione, nella sostanza, il principio di ultrattività del mandato difensivo opererebbe anche nella fase antecedente all'apertura del giudizio, qualora l'evento estintivo si perfezionasse dopo il conferimento della procura.

La seconda questione, consequenziale, che si pone – ritenuta di massima di particolare importanza – attiene, qualora si optasse per la tesi dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto dopo la cancellazione della società, all'individuazione del soggetto a carico del quale porre le spese di lite, se cioè tali spese debbano essere sopportate dal soggetto (persona fisica) conferente la procura oppure, personalmente, dal difensore del ricorrente. E – in tale ultima ipotesi – occorre ulteriormente stabilire se tale condanna debba essere disposta per il solo fatto oggettivo di avere proposto un ricorso di legittimità per conto di una società già estinta al tempo della notificazione, a fronte di una procura che – a sua volta – era già cessata prima che il giudizio di legittimità fosse instaurato (ma che era stata conferita prima della cancellazione), oppure se tale condanna personale del difensore non possa prescindere da un giudizio di rimproverabilità subiettiva (almeno a titolo di colpa), in quanto fosse concretamente esigibile prendere conoscenza della cancellazione della società prima della notifica e dopo il conferimento del mandato, evitando così di proporre il ricorso per conto della società estinta, sulla scorta di un mandato venuto meno.

Secondo alcuni precedenti nomofilattici, ove la procura alla lite sia conferita al difensore della parte, in nome della quale egli dichiari di agire, e risulti invalida o non più efficace, come nel caso di mandato rilasciato da soggetto non più in vita alla data di proposizione del ricorso introduttivo o del gravame da parte del difensore, è il soggetto che ha conferito la procura nulla che assume la qualità di parte ed è tale soggetto o, in caso di decesso, l'erede, che dovrà rispondere delle spese, salvo compensazione o applicazione, nelle controversie previdenziali, dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 18 agosto 2017, n. 20164; Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8085; Cass. civ., 7 marzo 2013, n. 5759).

A conforto di tale orientamento rileva altro precedente, sebbene riferito all'ipotesi in cui il mandato sia stato rilasciato dall'ex rappresentante dopo la cancellazione della società, secondo cui, in tal caso, le spese vanno poste a carico dell'ex rappresentante, poiché l'avvocato non ha l'onere di verificare, prima di instaurare il giudizio, se la società sia stata o meno cancellata dal registro delle imprese e se, quindi, il legale rappresentante rivesta ancora tale qualità (Cass. civ., 22 maggio 2018, n. 12603).

Solo apparentemente contrario sembrerebbe un ulteriore arresto, secondo cui l'inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connota l'attività del legale come attività direttamente a lui riferibile, restando privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso; tuttavia, in tal caso, la procura era stata conferita “prima della pronuncia della sentenza impugnata”, e quindi si trattava di inesistenza in radice della procura stessa (Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13055).

Alla luce del complessivo quadro emergente dai precedenti giurisprudenziali sopra indicati, in cui sembra mancare una presa di posizione diretta, effettiva e consapevole da parte della Suprema Corte sulle questioni sollevate, gli atti sono stati trasmessi alla Prima Presidente per l'eventuale rimessione di tali questioni alle Sezioni Unite.

Osservazioni

Nella giurisprudenza di legittimità, in materia di incidenza dei vizi della procura sulla disciplina delle spese processuali, si è operata, con orientamento ormai costante, la seguente distinzione:

a) nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (ossia nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;

b) diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass. civ., 7 aprile 2023, n. 9610; Cass. civ., 16 novembre 2021, n. 34638; Cass. civ., 28 maggio 2019, n. 14474; Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13055; Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706).

La particolarità della fattispecie in esame consiste, però, nel fatto che, al momento del rilascio della procura, la società non era stata ancora cancellata dal registro delle imprese e il rappresentante legale della stessa (il liquidatore) aveva, quindi, i pieni poteri di conferimento del mandato difensivo. Tale mandato - all'origine esistente, valido ed efficace - si era estinto per effetto della sopravvenuta cancellazione della società mandante, prima che il ricorso per cassazione fosse notificato, nell'intervallo temporale compreso tra conferimento e notifica, senza che il differimento della notifica fosse riconducibile alla sfera di dominio del soggetto conferente la procura alla lite (a differenza dell'intervallo temporale tra conferimento e notifica, imputabile all'iniziativa postergata del difensore).

In tal caso, la potenziale condanna alle spese del rappresentante legale della società postulerebbe un addebito a suo carico, per la circostanza di non aver comunicato la sopravvenuta cancellazione prima che il giudizio di legittimità fosse instaurato (e non già per il conferimento del mandato in sé), a fronte della posticipazione della notifica rispetto al momento del rilascio della procura.

Pertanto, come rilevato nell'ordinanza interlocutoria in esame, le Sezioni Unite dovranno valutare se, nella fattispecie, l'attività del difensore (successiva alla notifica del ricorso) non riverberi alcun effetto sulla parte e resti attività processuale di cui il difensore assume esclusivamente la responsabilità (alla stregua dell'estinzione del mandato, ab origine valido ed efficace, intervenuta prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, quale conseguenza del differimento della notifica rispetto al rilascio del mandato) – e, conseguentemente, sia ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio – ovvero se tale fattispecie di sopravvenuta estinzione della procura, pienamente valida ed efficace al momento del suo rilascio, debba essere equiparata alle ipotesi di procura nulla o inefficace ex post (ma non radicalmente inesistente), con la conseguenza che il legale non risponderebbe in proprio delle spese, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.

In proposito, qualora si ritenga che l'ipotesi della procura inizialmente valida ed efficace (ma estinta, in via sopravvenuta, nelle more tra rilascio e notifica) debba essere assimilata alle ipotesi di procura inesistente (fattispecie, queste ultime, propriamente ricorrenti nel caso di mandato che non sia ex ante mai esistito per la cancellazione della società prima del suo conferimento), una prima tesi addebita la refusione delle spese al legale, cui si imputa di non aver assolto al compito di verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore,la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, indipendentemente dalla sua concreta consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo – da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa –, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese (cfr., ex multis, Cass. civ., 22 settembre 2022, n. 27847; Cass. civ., 19 maggio 2022, n. 16225; Cass. civ., 20 novembre 2017, n. 27530).

A tale ipotesi potrebbe essere equiparato il caso di posticipazione della notifica, ove nelle more si avveri l'evento della cancellazione (di cui il difensore avrebbe dovuto prendere atto prima di avviare il procedimento notificatorio).

In altre pronunce, riferite però al diverso caso del conferimento del mandato dopo l'intervenuta cancellazione, si assume, invece, che la condanna del difensore alle spese di lite presuppone che, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato (Cass. civ., 3 maggio 2022, n. 13843; Cass. civ., 17 giugno 2021, n. 17360).   

Riferimenti

R. Giordano, Tardivo deposito della procura speciale nel giudizio di legittimità e soggetto onerato del pagamento delle spese, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 21 giugno 2021.

A. Greco, Paga le spese chi firma il mandato per ricorrere in Cassazione, ma la società è inesistente…, in Dir. & Gius., 2018, 92, 5.

F. Cordopatri, (1) Ancora in tema di condanna del difensore alla rifusione delle spese di lite, in Giust. civ., 2007, 5, 1193B.

R. Giordano, Invalidità della procura e condanna del difensore alle spese, in Giust. civ., 2004, 12, 3154.

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