Procura generale alle liti

01 Agosto 2016

La procura generale alle liti conferisce al difensore la facoltà di patrocinare il cliente in tutte le liti che lo interessino, indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento.
Inquadramento

La procura generale alle liti (c.d. procura ad lites, contrapposta alla procura ad litem, ossia conferita per una sola lite e, in altri termini, alla procura speciale) conferisce al difensore la facoltà di patrocinare il cliente in tutte le liti che lo interessino, indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento (a valere, dunque, anche per le liti future) e senza che la medesima, ovviamente, debba contenere menzione delle liti cui si riferisce: tale procura, secondo quanto espressamente stabilisce l'art. 83, comma 2, c.p.c., deve essere conferita « con atto pubblico o scrittura privata autenticata », e cioè, nell'ipotesi più comune, per atto di notaio.

Menzione e produzione della procura generale alle liti

Non è sufficiente, al momento della costituzione della parte in giudizio, che la procura generale alle liti sia semplicemente richiamata, con il riferimento ai suoi estremi (e però Cass. civ., 28 luglio 2008, n. 20518, e Cass. civ., 9 aprile 2001, n. 5252 hanno affermato che, nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, neppure in copia semplice, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo ius postulandi del difensore). Difatti, la mera enunciazione della procura generale ad lites negli atti di parte non costituisce prova della sua esistenza sicché, ove il contestato difetto involga l'introduzione del giudizio (non, dunque, nel caso che si tratti della procura spesa dal difensore del convenuto), ne consegue la giuridica inesistenza di questo, che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 1984, n. 3507).

Tuttavia, in caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza preventivo invito a depositare la procura (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4485; Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8435; Cass. civ., sez. I, 7 luglio 1995, n. 7490; Cass. civ., sez. lav., 6 febbraio 1990, n. 809; Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 1986, n. 6302; Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1983, n. 7535; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1982, n. 466). L'orientamento è fermo:

In evidenza

In caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, comma 1, c.p.c. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante; tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poiché la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana ex tunc la irregolarità della costituzione (Cass. Civ., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3181).

Il dovere di invitare la parte a produrre la procura generale ad lites che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, d'altronde, resta superata dal fatto che il documento contenente la procura generale sia stato comunque esibito direttamente dal difensore, anche dopo la chiusura dell'istruzione ed in fase di decisione (Cass. civ., sez. I, 27 aprile 1979, n. 2436, né sembra che tale decisione sia divenuta inattuale perché pronunciate in epoca antecedente alle diverse novelle degli artt. 183-184 c.p.c., che, in primo grado, hanno assoggettato le produzioni documentali a determinate scansioni processuali: non sembra infatti che esse possano riferirsi alla procura, la quale condiziona l'esistenza stessa del rapporto processuale).

Diverso è il caso che la procura generale alle liti sia stata sì prodotta, ma in semplice copia foto statica informale. La copia fotostatica della procura generale alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha difatti per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 c.c.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sufficiente la produzione della copia fotostatica della procura generale rilasciata al difensore dell'appellante, e dunque ammissibile l'appello, in quanto l'appellato aveva dedotto la necessità della produzione dell'originale soltanto nella comparsa conclusionale (Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2007, n. 3695).

Limiti all'impiego della procura generale alle liti

La procura generale alle liti soffre di una intrinseca ed importante limitazione: essa non può essere impiegata per la proposizione del ricorso per cassazione, giacché quest'ultimo richiede di necessità la procura speciale, ai sensi dell'art. 365 c.p.c.. Il procuratore generale alle liti, inoltre, non può conferire la procura speciale per il ricorso per cassazione né a se stesso, ove pure si tratti di un avvocato cassazionista, né ad altri.

In tal senso la S.C. afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di procura generale alle liti, in quanto la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2006, n. 7084; Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11765; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2913; Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2000, n. 2444; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1998, n. 4996; Cass. civ., sez. II, 21 luglio 1995, n. 7975).

E ciò è tanto più vero nell'ipotesi in cui la procura generale alle liti sia stata rilasciata in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2006, n. 7084; Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27724). Eguali regole si applicano con riguardo al controricorso per cassazione in forza del rinvio, di cui all'art. 370 c.p.c., all'art. 365 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2007, n. 13677; Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 1979, n. 4492) ed al regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 14 luglio 1986, n. 4547).

In evidenza

È inammissibile il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato in forza di procura generale alle liti, nella specie, conferita altresì anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2007, n. 13677).

Procura generale rilasciata da persona organo di persona giuridica

La procura generale alle liti — ma qui il ragionamento vale tanto per la procura generale quanto per quella speciale — rilasciata dalla persona fisica in qualità di organo di una persona giuridica rimane valida anche successivamente alla cessazione della persona dalla carica ed alla sua sostituzione con altro. Ciò perché la procura è da ritenere in tal caso conferita non già dalla persona fisica, bensì dall'ente cui essa esprime la volontà. La procura generale ad lites, espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta cioè imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata, atteso che l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato e non del rappresentante e, come tale, resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal mutamento del secondo (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2002, n. 13434; Cass. civ., sez. I,9 febbraio 2005, n. 2636; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2005, n. 2656; Cass. civ., sez. II,7 aprile 2006, n. 8281). Anche questo indirizzo è fermo.

In evidenza

La procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o cessazione dalla carica dell'organo della persona giuridica che l'ha rilasciata, in quanto atto dell'ente e non dell'organo (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1373).

Ciò vale anche nel caso che la società sia posta in liquidazione ed il legale rappresentante, che abbia rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2007, n. 11847).

Una situazione analoga a quella del rilascio della procura generale alle liti per il ricorso per cassazione si ha nell'ipotesi in cui esso sia proposto dal legale rappresentante di una società investito della piena rappresentanza, dunque anche processuale, di essa. In proposito è stato osservato che la previsione dello statuto di società di capitali, che conferisce la rappresentanza, senza alcuna limitazione, al presidente del consiglio di amministrazione, non abilita lo stesso, che sia avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, a proporre ricorso per cassazione nell'interesse della società, integrando gli estremi di una procura generale ad lites che, differenziandosi da quella speciale prevista dall'art. 365 c.p.c., è inidonea a consentire la proposizione dell'anzidetto ricorso (Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17870).

Quando, inoltre, il conferente la procura generale alle liti sia al tempo stesso rappresentante di un diverso soggetto, il procuratore generale alle liti è abilitato a patrocinare il conferente in proprio e non anche nella qualità. È stato così affermato che la procura generale alle liti rilasciata dalla parte con riferimento agli interessi e controversie personali è inidonea a conferire al difensore nominato la rappresentanza processuale nella veste assunta successivamente dal mandante di amministratore di un condominio, ancorché questo costituisca un autonomo ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti (Cass. civ., sez. II, 18 aprile 1998, n. 3981). Ed anche nella giurisprudenza di merito si trova ribadito che la procura generale alle liti, rilasciata dalla persona fisica con riferimento ad interessi e controversie personali, è inidonea a conferire al difensore nominato la rappresentanza tecnica processuale nella qualità assunta dalla stessa persona fisica di rappresentante volontario di diverso soggetto (Trib. Cagliari, 6 agosto 1998, Riv. giur. sarda, 2000, 141, con nota di Montaldo).

Poteri del procuratore generale alle liti

Tra i poteri spettanti al procuratore generale alle liti non è compreso quello avente ad oggetto il conferimento ad altro difensore di procura speciale ad litem, potere che è espressione di rappresentanza sostanziale e non di quella processuale. Tuttavia, nulla esclude che la procura generale alle liti contenga anche l'attribuzione di una rappresentanza sostanziale che abiliti il procuratore generale ad lites a nominare procuratori ad litem (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2131).

In tal caso, qualora il procuratore generale si avvalga della facoltà in tal senso conferitagli, egli assume la posizione di mandante nei confronti dei procuratori da lui nominati e non può, quindi, sostituirsi a questi, per agire, in via diretta e con il rito speciale della legge forense, al fine di ottenere nei confronti del proprio cliente il pagamento delle spese e dei diritti spettanti al professionista da lui nominato; ne consegue che, solo quando abbia corrisposto effettivamente le somme spettanti al procuratore da lui nominato, egli potrà agire per ripeterle dal proprio cliente, in un giudizio ordinario (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1980, n. 164).

Nulla rileva, infine, che al procuratore generale alle liti sia successivamente conferita anche una procura speciale. E così, qualora al momento della proposizione dell'atto di appello al difensore sia già stato conferito il potere di rappresentanza processuale mediante il rilascio di procura generale alle liti in primo grado, il conferimento in secondo grado allo stesso professionista di procura speciale a margine dell'atto di appello, non può provocare equivoco circa la reale intenzione della parte di conferire il mandato rappresentativo al difensore, atteso che legittimamente il potere di rappresentanza processuale può essere conferito più volte e con atti separati per la stessa controversia (Cass.civ., sez. lav., 28 dicembre 2006, n. 27590).

La revoca o la rinuncia al mandato da parte del difensore costituiscono dichiarazioni recettizie a forma libera che, come tali, possono, ma non necessariamente devono, avvenire per atto pubblico, quantunque il difensore sia stato officiato con procura generale (o speciale) conferita per atto pubblico. Come di regola revoca e rinuncia, inoltre, sono destinate a non avere effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore ex art. 85 c.p.c.:

In evidenza

La rinuncia al mandato da parte del procuratore — come la revoca da parte del conferente — è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'anterioreprocura generale ad lites, seppure rilasciata per atto pubblico (Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2012, n. 23324).

Procura generale alle liti e forma del contratto di patrocinio nei riguardi della Pubblica Amministrazione

Merita infine sottolineare che la procura generale alle liti, conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, assume particolare rilievo nei contratti della pubblica amministrazione, giacché soddisfa l'esigenza del requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la stipulazione del contratto di patrocinio, collocato a monte della procura medesima, intercorrente tra la pubblica amministrazione conferente ed il professionista che assume la veste di difensore.

In evidenza

In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa (nella specie: tutte le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante, con espressa autorizzazione, a tal fine, di intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso) (Cass. civ., sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 3721; Cass. civ., sez. VI, 22 luglio 2015, n. 15454; Cass. civ., sez. VI, 22 maggio 2015, n. 10664, in GiustiziaCivile.com 2015, 28 settembre, con nota di Lupia).

La questione risolta dalla massima che precede concerne il quesito se sia o no sufficiente, perché possa dirsi validamente perfezionato il contratto di patrocinio legale da parte della pubblica amministrazione, il conferimento di una procura generale alle liti, seguito dal concreto svolgimento dell'attività difensionale da parte dell'avvocato, attraverso la predisposizione degli atti processuali e in generale lo svolgimento della sua attività.

In linea generale, la procura ad litem, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, sia distinto dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, col quale viene conferito l'incarico al professionista (V. PROCURA ALLE LITI IN GENERALE). Ecco, dunque, che, valorizzando tale aspetto, potrebbe pervenirsi al risultato di negare validità al contratto di patrocinio (con tutto quanto ne consegue in punto di diritto del professionista al compenso) stipulato verbalmente accanto al conferimento della procura ad litem. Nondimeno la SC in più occasioni ha evidenziato che la procura ad litem conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., quando accettata dal professionista col concreto esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite atto difensivo sottoscritto, può integrare, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista. Difatti, in simile frangente si perfeziona l'accordo tra ente pubblico conferente e difensore incaricato del patrocinio, in forma scritta e ad oggetto determinato, il che rende possibili anche i controlli dell'autorità tutoria.

Tale conclusione, affermata in passato con riguardo alla procura ad litem, è stata ribadita anche nel caso della procura ad lites, a condizione che in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali la procura stessa trova applicazione.

Riferimenti

DI MARZIO, La procura alle liti. Poteri, obblighi e responsabilità dell'avvocato, Milano, 2011;

MANDRIOLI, Delle parti e dei difensori, in Comm. c.p.c. diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973;

MAZZARELLA, Avvocato e procuratore, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1988;

PUNZI, La difesa nel processo civile e l'assetto dell'avvocatura in Italia, in Riv. dir. proc., 2006, 813.

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