Procura nel giudizio di cassazione

Fabrizio Amendola
21 Marzo 2016

Il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (artt. 365 e 82, comma 3, ult. parte, c.p.c.). È stata ritenuta dalla stessa Corte manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa che impedisce la partecipazione al giudizio di cassazione dell'avvocato non iscritto all'albo dei difensori abilitati a difendere davanti alle giurisdizioni superiori, atteso che le particolari caratteristiche del giudizio di cassazione, che rilevano anche sul piano costituzionale (art. 11, 2 e 3 comma Cost.), esigono una difesa qualificata (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1992, n. 2873).
Sottoscrizione del ricorso per cassazione

Il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'

art. 33 R.D.

l.

27 novembre 19

33, n. 1578

(artt. 365

e

82, comma

3, ult. parte, c.p.c.

).

È stata ritenuta dalla stessa Corte manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa che impedisce la partecipazione al giudizio di cassazione dell'avvocato non iscritto all'albo dei difensori abilitati a difendere davanti alle giurisdizioni superiori, atteso che le particolari caratteristiche del giudizio di cassazione, che rilevano anche sul piano costituzionale (

art. 11,

comma

2

e

3, Cost.

), esigono una difesa qualificata (

Cass. civ.,

sez. I, 10 marzo 1992, n. 2873

).

Non essendo necessario che dell'iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori venga fatta espressa menzione nel ricorso (

Cass. civ.,

sez. II, 13 settembre 2012, n. 15338

), in caso di contestazione dello ius postulandi per mancanza di detta iscrizione, grava sul difensore interessato l'onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'

art. 372, comma

2,

c.p.c.

, oppure allegandola in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (

Cass. civ.,

sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2156

;

Cass. civ.,

sez. lav., 26 novembre 1999, n. 13217

).

In caso di pluralità di difensori è indispensabile che il ricorso sia sottoscritto e la procura sia conferita e certificata da almeno un difensore abilitato al patrocinio speciale, che se ne assume la paternità e la responsabilità, mentre l'indicazione di altro professionista non iscritto all'albo speciale costituisce mera irregolarità, ininfluente sugli effetti dell'atto, non essendo destinata ad incidere sulla sua validità (

Cass. civ.,

sez. I, 25 gennaio 2002, n. 878

).

È invece inammissibile il ricorso per cassazione ove non sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale ma unicamente da avvocato o più avvocati non abilitati a tale patrocinio, senza che rilevi, in senso contrario, che il mandato - in margine o in calce al ricorso stesso - sia stato rilasciato anche in favore di avvocato iscritto in detto albo (nella specie indicato quale domiciliatario) qualora la sottoscrizione di detto mandato sia stato autenticato da avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alla corte di cassazione (

Cass. civ.,

sez. III, 6 marzo 2012, n. 3459

). Parimenti inammissibile è il ricorso sottoscritto solo dal difensore non iscritto nell'apposito albo, a nulla rilevando l'eventuale autenticazione della sottoscrizione della parte ove la stessa sia stata effettuata con firma illeggibile (

Cass. civ.,

sez. lav., 24 luglio 2003, n. 11511

).

Specialità della procura

L'avvocato che sottoscrive il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere munito di procura speciale, a pena d'inammissibilità del ricorso medesimo

(art

t

. 365

e

83 c.p.c.

).

Il carattere di specialità prescritto, a tutela della stessa parte ricorrente, si concretizza nel conferimento ex professo dell'incarico di difesa in relazione alla fase ed al grado del processo da instaurare innanzi alla Corte di Cassazione e sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare (per tutte v.

Cass. civ.,

sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10696

).

Ne consegue l'inidoneità della procura generale alle liti a conferire mandato per ricorrere in Cassazione (

Cass. civ.,

sez. lav., 16 maggio 2003, n. 7710

;

Cass. civ.,

sez. III, 20 novembre 2009, n. 24548

).

In ragione del rinvio operato dagli

artt. 370

e

371 c.p.c.

all'art. 365 stesso codice la disciplina ivi contenuta si applica anche al controricorso ed al ricorso incidentale.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale (tra le molte

Cass. civ.,

SS.UU., 22 luglio 2002, n. 10722

), mentre è stato ritenuto abilitato all'istanza di regolamento di competenza anche l'avvocato dotato di procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito (

Cass. civ.,

sez. III, 3 marzo 1998, n. 2333

; conf., Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15754).

La necessaria specialità della procura condiziona sia l'arco temporale entro il quale essa deve essere conferita, sia l'ubicazione ove la medesima può essere rilasciata.

Il tempo della procura speciale

Il requisito della specialità della procura, che postula una consapevole valutazione della pronuncia da impugnare nonché la sussistenza dello ius postulandi al momento dell'instaurazione del rapporto processuale con la controparte, richiede che essa sia conferita dopo la pubblicazione della sentenza e non oltre la notificazione del ricorso all'intimato.

Pertanto la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le molte:

Cass. civ.,

sez. lav., 9 marzo 2011, n. 5554

).

Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all'esito della pronuncia di inammissibilità dell'appello

ex

art. 348-

ter

c.p.c.

, né, in ogni caso, che, ai sensi dell'

art. 365 c.p.c.

, persista la validità della procura per il giudizio di appello (

Cass. civ.,

sez. VI, 11 settembre 2014, n. 19226

;

Cass. civ.,

sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 58

).

Posto l'indefettibile requisito dell'anteriorità del mandato speciale al difensore rispetto alla notificazione dell'impugnazione alla controparte, non suscettibile di sanatoria o ratifica (

Cass. civ.,

sez. U

., 24 febbraio 1986, n. 1094

;

Cass. civ.,

sez. U.

, 6 febbraio 1998, n. 1272

), non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (

Cass. civ.,

sez. U

., 23 luglio 2013, n. 17866

).

Ad esempio, sono stati ritenuti elementi intrinseci e assolutamente univoci, dai quali ricavare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione del ricorso, il riferimento fatto nell'intestazione del ricorso all'avvenuto conferimento «a margine» della procura e all'elezione del domicilio in Roma (

Cass. civ.,

sez. U

., 29 novembre 2000, n. 1234

), ovvero la relata di notificazione nella quale l'ufficiale giudiziario attesti che questa è stata richiesta dal difensore del ricorrente (

Cass. civ.,

sez. III, 5 aprile 2001, n. 5077

) o, naturalmente, la riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso, la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'ufficiale giudiziario (per tutte v.

Cass. civ.,

sez. U

., 17 dicembre 1998, n. 12625

).

Più in generale la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica può risultare dal contenuto della copia notificata del ricorso (

Cass. civ.,

sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18915

).

L'ubicazione della procura speciale

Il requisito della specialità della procura è diversamente soddisfatto secondo che la procura medesima venga conferita con atto separato ovvero in una delle sedi processuali indicate dal comma 3 dell'

art. 83 c.p.c.

.

Tale disposizione prevede, sin dalla sua originaria formulazione, che la procura speciale possa essere apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso.

Stante il tassativo disposto di tale norma, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, con necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati (tra le più recenti,

Cass. civ.,

sez. III, 30 giugno 2015, n. 13329

).

Circa la riferibilità al giudizio di cassazione, la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per tale giudizio, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (

Cass. civ.,

sez. U

., 24 novembre 2004, n. 22119

; tra le conformi recenti v.

Cass. civ.,

sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25725

, secondo cui è validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'

art. 365 c.p.c.

).

Qualche problema può porsi allorquando la procura a margine o in calce contenga riferimento al provvedimento impugnato o a termini soggettivi del giudizio diversi e non coincidenti con quelli di cui al ricorso; in tali casi occorre un criterio di esegesi complessiva dell'atto e, quindi, verificare se, nonostante la contraddizione tra ricorso e procura, sia possibile ritenere che questa si riferisca al primo. Si è così dichiarata l'inammissibilità del ricorso contenente una procura a margine che faceva riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti era stato proposto il ricorso, in quanto non riferibile al ricorso de quo (

Cass. civ.,

sez. lav., 7 giugno 2003, n. 9173

). Del pari la procura formulata con espressioni tali che ne escludono il riferimento al giudizio di legittimità non può essere considerata speciale per tale giudizio solo perché scritta in margine dell'atto perché nell'interpretazione della volontà negoziale non può essere attribuito ad un elemento indiretto ed estrinseco, quale è quello costituito dalla unicità del documento contenente ricorso e procura, valore preminente rispetto al significato delle espressioni che compongono la formulazione letterale della dichiarazione e il senso di questa non si presti ad equivoci (ex plurimis,

Cass. civ.,

sez. I, 7 luglio 2006, n. 15605

;

Cass. civ.,

sez. II, 3 aprile 1998, n. 3422

;

Cass. civ.,

sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287

).

Con il periodo aggiunto dall'

art. 1, l. 27 maggio 1997, n. 141

, «la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».

La disposizione è applicabile anche alla procura conferita per il giudizio di cassazione e le Sezioni Unite in proposito hanno statuito che quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'

art 365 c.p.c.

anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'

art. 83 c.p.

c

.

(nella nuova formulazione risultante dall'

art. 1 legge 27 maggio 1997 n. 141

) il quale fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (

Cass. civ.,

sez. U

., 10 marzo 1998, n. 2642

).

Ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'

art. 45, comma 9, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69

, può essere anche apposta in calce o a margine «della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».

L'ampliamento della gamma degli atti utilizzabili per il conferimento della procura si applica anche al giudizio di cassazione, purché la controversia sia stata introdotta in primo grado dopo il 4 luglio 2009 (

Cass. civ.,

sez. III, 27 agosto 2014, n. 18323

;

Cass. civ.,

sez. V, 26 marzo 2010, n. 7241

).

Sempre ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 si considera apposta in calce la procura rilasciata «su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia», a mente dell'

art. 45, comma 9, lett. b), l. n. 69 del 2009

cit… La lett. c) di tale disposizione ha aggiunto al comma 3 dell'

art. 83 c.p.c.

il seguente ultimo periodo: «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

Qualora la procura speciale non sia redatta in calce o a margine degli atti indicati dal terzo comma dell'art. 83 deve essere conferita con atto separato nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico e o con scrittura privata autenticata.

Procura speciale conferita con atto separato

Se procura prevista con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, per la necessaria specialità della procura occorra che essa faccia riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, né ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso. (

Cass. civ., sez. U., 12 giugno 2006, n. 13537

,

Cass. civ., sez. U., 6 luglio 2005, n. 14212

; più di recente

Cass. civ., 7 novembre 2014, n. 23778

).

Riferimento agli elementi essenziali del giudizio

Ove conferita con atto separato, il ricorso deve contenere l'indicazione della procura, a pena di inammissibilità stabilita dall'

art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

.

Indicazione della procura nel ricorso

La procura speciale conferita con atto separato deve essere depositata unitamente al ricorso nella cancelleria della Corte, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, a pena di improcedibilità sancita dall'

art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

.

Deposito della procura unitamente al ricorso

Il requisito dell'indicazione della procura al difensore, se conferita con atto separato, prescritto dall'

art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

deve ritenersi sussistente anche quando il ricorso, indicando detta procura, non menzioni tutti i dati occorrenti alla sua identificazione, in considerazione della possibilità di colmare tale lacuna alla stregua dell'atto con cui la procura medesima è stata rilasciata, sempre che tempestivamente depositato assieme al ricorso (

Cass. civ.,

sez. U

., 7 novembre 1990, n. 10714

; conf.

Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2004, n. 12821

).

Mancata menzione di tutti i dati identificativi della procura nel ricorso

Analogamente il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui la procura sia indicata nel ricorso senza menzione di data, né di altri estremi, ove questa sia stata conferita con atto notarile anteriore all'atto di impugnazione e sia stata ritualmente depositata (

Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20812

).

Mancata menzione della data della procura nel ricorso

La certificazione di autenticità della firma del ricorrente

Nei casi in cui la procura speciale sia rilasciata con una delle modalità previste dal comma 3 dell'

art. 83 c.p.c.

«l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

La norma deve ritenersi rispettata - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce; quindi, l'autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (

Cass. civ.,

sez. U

., 28 novembre 2005, n. 25032

; conf.

Cass. civ.,

sez. lav., 13 giugno 2006, n. 13621

).

Casistica

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente,

apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione l'analoga omissione riguardante - come nella specie - la copia notificata) costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato ad litem, poiché tale nullità non è comminata dalla legge né la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto - individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato -, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata

Cass. civ., sez. U., 6 maggio 1996, n. 4191

;

Cass. civ., sez. U., 17 dicembre 1998, n. 12625

;

Cass. civ., sez. U., 8 luglio 2003, n. 10732

; tra le molte delle

sezioni semplici v. Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10495

;

Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2011, n. 27774

.

È ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché mancante di certificazione, da parte del difensore, di autenticità della firma della procura, nel caso in cui poteva comunque provarsene l'autenticità per avere il difensore trasmesso, via telefax, al difensore della controparte la copia del ricorso - da ritenere conforme all'originale ai sensi dell'

art. 2719 c.c.

, ove non disconosciuta - recante la sua sottoscrizione e quella della parte assistita, in calce alla procura speciale, nonché un'ulteriore procura speciale a ratifica di quella rilasciata in precedenza.

Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21656

La certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad litem costituisce mera irregolarità allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità, non comporta la nullità della procura ad litem, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.

Cass. civ., SS.UU., 8 luglio 2003, n. 10732

;

Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2006, n. 17103

;

Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2007, n. 2272

Inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'

art. 365 c.p.c.

, per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.

Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 20468

; conf.

Cass. sez. III, 21 luglio 2009, n. 16915

Il soggetto legittimato a rilasciare la procura

La procura speciale richiesta dall'

art. 365 c.p.c.

deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato ad negotia, vale a dire da persona abilitata al compimento di atti giuridici sostanziali e non solo agli atti processuali. Ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé stesso né ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione (

Cass. civ.,

sez. III, 6 agosto 2002, n. 11765

).

Di recente è stato ribadito che il mandatario, in forza di una procura generale o speciale ad negotia, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione (

Cass. civ.,

sez. II, 14 gennaio 2016, n. 474

; conf.

Cass. civ.,

sez. II, 9 agosto 2005, n. 16736

;

Cass. civ.,

sez., II, 15 febbraio 1990, n. 1104

).

Quando la parte sia una persona giuridica o una associazione la procura deve essere sottoscritta dalla persona fisica della quale risulti la qualità di rappresentante dotato per statuto o per legge del potere di conferire procura alle liti a mente dell'

art. 75 c.p.c.

.

Per consentire la verifica della riferibilità dell'atto al soggetto giuridico rappresentato è necessario che la persona fisica che conferisce la procura sia identificabile.

In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di dirimere un contrasto di giurisprudenza, con una serie di uniformi decisioni del 2005 (la prima delle quali è quella del 7 marzo 2005, n. 4814), hanno affermato il principio di diritto in base al quale «l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'

art. 157 c.p.c.

, facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede» (conf., tra le ultime, v.

Cass. civ.,

sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21205

).

Quanto alla sussistenza del potere di rappresentanza, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica, in generale è sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati (

Cass. civ.,

sez. II, 15 novembre 2007, n. 23724

).

In particolare in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (

Cass.

civ.,

SS.UU.,

01

ottobre 2007, n. 20596

).

Inoltre si è affermato che, quando nelle premesse dell'atto è fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non è necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullità della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illeggibilità della firma, se questa possieda una precisa individualità propria e sia stata autenticata dal difensore (

Cass. civ.,

sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6712

)

Il ricorso per cassazione proposto da una società per azioni è invece inammissibile se la procura speciale

ex

art.

365

c.p.c.

non risulti conferita dall'organo al quale, in base al combinato disposto degli

artt. 2380

e

2384

c.c.

o a specifica norma statutaria è attribuito il potere di rappresentanza della società (

Cass. civ.,

sez. I, 17 maggio 2005, n. 10355

).

Quanto a possibili sanatorie è stato evidenziato che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'

art. 125 c.p.c.

, il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (

Cass. civ.,

sez. U

., 13 giugno 2014, n. 13431

).

Da ultimo opportuno ricordare che, in generale, è stato sancito come il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'

art. 372 c.p.c.

; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (

Cass. civ.,

sez. U.,

4 marzo 2016, n. 4248

).

Riferimenti

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art. 83, comma 3, c.p.c.

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