Forum contractus

20 Dicembre 2015

Secondo la disciplina dell'art. 20 c.p.c.,, per le cause relative a diritti di obbligazione si prevedono due fori facoltativi e alternativi: uno è quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Inquadramento

Secondo la disciplina dell'

art. 20 c.p.c.

, per le cause relative a diritti di obbligazione si prevedono due fori facoltativi e alternativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (Asprella, sub

art. 20 c.p.c.

, 338 e ss.). Questo criterio determinativo della competenza si collega al luogo in cui è sorto il rapporto obbligatorio o in cui esso deve essere eseguito e, pertanto, ad un parametro oggettivo. Poiché la rubrica dell'articolo parla, testualmente, di «foro facoltativo» ed il testo fa riferimento al giudice «anche competente» non può residuare alcun dubbio sulla loro facoltatività (Asprella, sub art. 20, 338 e ss.).

I fori previsti dalla norma dell'

art. 20 c.p.c.

concorrono fra di loro e con il foro generale ex artt. 18 e 19 (

Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13223

, in Guida al dir., 2014, 46, 60, s.m.;

Cass.

civ.,

4 dicembre 1992, n. 12920

). Inoltre, secondo parte della dottrina (Segré, Della competenza, 234; contra Andrioli, Commento, 91), anche con gli altri fori speciali di cui agli

artt. 22 e ss. c.p.c.

, con la conseguenza che il convenuto, in una causa di responsabilità contrattuale o aquiliana, qualora intenda eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (

Cass. civ., 3 novembre 2014, n. 23328

, in Resp. Civ. e prev., 2014, 6, 2049;

Cass. civ., 10 marzo 2014, n. 5456

;

Cass.

civ.,

10 settembre 2007, n. 19012

;

Cass.

civ.,

29 marzo 2005, n. 6626

).

La norma – ha però chiarito la giurisprudenza di legittimità - non potrebbe concorrere con il foro previsto dall'

art. 23 c.p.c.

, atteso il carattere esclusivo di quest'ultimo che lo porta a prevalere sul foro generale e lo rende insuscettibile di deroga a favore dei fori alternativi rimessi alla scelta dell'attore (

Cass.

civ.

, sez. U., 18 settembre 2006, n. 20076

). Si è anche affermato che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo qual è quello stabilito dall'

art. 22 c.p.c.

per le cause ereditarie (

Cass.

civ.,

27 gennaio 2003, n. 1213

).

Poiché l'

art. 20 c.p.c.

detta un principio di carattere generale, essa trova deroga nelle previsioni dei fori speciali per certi tipi di obbligazione (Asprella, sub art. 20, 339), e, in particolare:

  • Nei rapporti di lavoro (

    Cass.

    civ.,

    9 febbraio 2009, n. 3117

    ),

  • Nel rapporto di locazione, comodato e affitto di azienda,

  • Nel foro del consumatore (

    Cass.

    civ.

    , sez. U.,

    01

    ottobre 2003, n. 14669

    ; di recente v. anche nella giur. merito Trib. Milano, sez. VII, 15 maggio 2014, n. 5078, in Redaz. Giuffré, 2014, secondo cui il superamento del criterio posto dall'

    art. 20 c.p.c.

    si applica anche se la pretesa azionata si fondi su una promessa di pagamento o ricognizione di debito),

  • Nelle cause in cui sia parte un'amministrazione dello stato (per cui opera il foro c.d. erariale).

Secondo parte della dottrina (De Cristofaro, Il foro delle obbligazioni, Torino, 1999, 110 e ss.) la norma porrebbe un bilanciamento con il principio generale di favore verso il convenuto, che ispira le norme sui fori generali; sicché si introdurrebbe, nel caso di specie, una previsione di favore per l'attore che potrebbe scegliere tra i due fori da essa individuati.

Non è comunque necessario che concorrano entrambi i criteri individuativi della competenza contenuti nella previsione normativa, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, in base al quale possa facoltativamente radicarsi la competenza del giudice adito (Cass. civ., 5 giugno 1984, n. 3404).

Cause relative a diritti di obbligazione

L'

art. 20 c.p.c.

si applica ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione: la norma non effettua alcuna specificazione e, di conseguenza, si ritiene che la sua operatività si estenda a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale (Asprella, sub art. 20, 340).

In evidenza

Con il termine “obbligazione”, presupposto specifico di applicazione dell'

art. 20 c.p.c.

, si indica il rapporto obbligatorio articolato nelle due situazioni speculari; quella attiva, che fa capo al creditore e che si chiama «diritto di credito»; quella passiva, che fa capo al debitore e che si chiama «debito», o obbligazione in senso stretto. Il debitore è tenuto al comportamento, detto «prestazione», in cui si concreta l'oggetto dell'obbligazione.

L'uso del termine “obbligazione” rende necessario distinguere il concetto dalle figure similari perché, mentre nel rapporto obbligatorio al creditore è concessa una pretesa, tutelata dall'ordinamento, per ottenere l'adempimento da parte del debitore, vi sono alcune ipotesi in cui il creditore è sfornito di tutela a fronte dell'inadempimento del debitore, come nel caso delle obbligazioni naturali. Ai sensi dell'

art. 1173 c.c.

, che detta una disposizione con contenuto descrittivo, le obbligazioni nascono dai contratti, dai fatti illeciti oppure da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo si possono ricordare la gestione d'affari, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa (Asprella, sub art. 20, 341).

Deve farsi quindi riferimento alla domanda così come è stata proposta, indipendentemente dalla valutazione della sua fondatezza (

Cass.

civ.,

11 gennaio 1990, n. 33

;

Cass.

civ.,

30 aprile 2005, n. 9013

;

Cass.

civ.,

18 aprile 2006, n. 8950

;

Cass.

civ.,

25 agosto 2006, n. 18485

), salvo che la prospettazione dell'attore sia un espediente fittizio per eludere il giudice naturale precostituito per legge (

Cass.

civ.,

6 agosto 1997, n. 7277

;

Cass.

civ.,

27 febbraio 2004, n. 4112

).

Secondo la giurisprudenza prevalente, allorché la controversia abbia ad oggetto obbligazioni scaturenti da un accordo delle parti che ha nel contempo costituito un diritto reale su un bene immobile ed ha imposto ai contraenti ulteriori autonome condotte idonee a renderne possibile l'esercizio, la competenza territoriale va determinata sulla scorta dei fori concorrenti degli

artt. 18

e

20 c.p.c.

(

Cass.

civ.,

26 novembre 1998, n. 11976

); da ciò si desume che nella prassi applicativa della previsione essa concerne tutte le azioni relative a rapporti giuridici obbligatori, anche se relativi a beni immobili. Nello stesso senso si è ritenuto che la domanda rivolta a conseguire la restituzione di un bene immobile da parte di chi l'abbia ricevuto dall'attore, in forza di titolo da dichiararsi risolto, ha natura personale e non reale, soggetta pertanto alla disciplina di cui agli

artt. 18-20

c.p.c.

, «senza che si determini spostamento di competenza ove nel giudizio sia proposta domanda riconvenzionale, connessa a quella principale, che pur se appartenente alla competenza per territorio inderogabile di altro giudice, non ecceda la competenza per materia o valore del primo» (

Cass.

civ.,

3 settembre 2007, n. 18554

).

Il riferimento alla obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi a quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto della quale si discute in giudizio, sia che se ne chieda l'adempimento (

Cass.

civ.,

28 maggio 1996, n. 4940

), sia che l'obbligazione medesima costituisca il titolo della domanda (

Cass.

civ.,

7 marzo 1999, n. 2389

). Pertanto, qualora la domanda abbia per oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non al luogo in cui si è avuto l'inadempimento, ma al luogo in cui si doveva eseguire l'obbligazione originaria (

Cass.

civ.,

5 marzo 1988, n. 2291

;

Cass.

civ,

14 ottobre 1993, n. 10169

;

Cass.

civ.,

14 giugno 1999, n. 5832

;

Cass. civ., 21 marzo 2014, n. 6762

). Laddove la domanda riguardi la risoluzione di un contratto per inadempimento, occorre far riferimento, per l'individuazione del foro competente, al luogo nel quale doveva essere eseguita l'obbligazione al cui inadempimento si ricollega la pretesa di risoluzione (

Cass.

civ.,

5 marzo 1988, n. 2291

cit.; Asprella, sub art. 20, 341). Peraltro la giurisprudenza ha precisato che il criterio dell'

art. 20 c.p.c.

si applica anche quando l'oggetto dell'azione non sia l'adempimento dell'obbligazione ma l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte (

Cass. civ., 5 settembre 2014, n. 18815

).

Il convenuto, per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto, ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna, perché è sufficiente che la competenza del giudice adito sussista per una soltanto (

Cass.

civ.,

15 marzo 2004, n. 5283

), tranne nell'ipotesi in cui sia stato indicato un foro convenzionale esclusivo (

Cass.

civ.,

27 aprile 2004, n. 8030

).

Dall'applicazione della norma sono esclusi i diritti reali (

Cass.

civ.,

6 aprile 1987, n. 3327

); quindi se da un contratto derivano sia diritti obbligatori che diritti reali, secondo la giurisprudenza sarà l'attore a dover scegliere quale far valere. Se, invece, da un contratto derivano più rapporti obbligatori, è dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del giudice competente, quella utilizzata come titolo dell'azione. Secondo una dottrina (D'Onofrio, Commento, 50 e ss.), si può utilizzare una qualunque delle obbligazioni che derivano dal contratto. Rimane, invece, indifferente il tipo di tutela richiesta, ossia che si tratti di azioni di condanna o costitutive ovvero di accertamento positivo o negativo (Cass. civ., 11 marzo 1981, n. 1398;

Cass.

civ.,

6 luglio 1993, n. 7377

).

Competenza del giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus)

La regola generale per stabilire qual è il luogo in cui l'obbligazione sorge, ossia il forum contractus, necessario ai fini dell'applicazione dell'

art. 20 c.p.c.

, è quella posta dall'

art. 1326 c.c.

a norma del quale «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte» La regola va integrata con la previsione successiva dell'

art. 1335 c.c.

, a norma del quale l'accettazione si ha per conosciuta nel momento in cui arriva all'indirizzo del destinatario, «se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia» (Asprella, sub

art. 20 c.p.c.

, 342).

Secondo la dottrina proposta contrattuale e relativa accettazione sono atti recettizi, ossia efficaci soltanto se ed in quanto portati a conoscenza dell'altra parte, come del resto chiarito dalla ricordata disposizione dell'

art. 1335 c.c.

(Levoni, Competenza, 124; Acone, Santulli, Competenza, 35 e ss.). Si è così precisato che la recettizietà della proposta contrattuale è collegata alla funzione partecipativa dell'atto; la recettizietà dell'accettazione è invece collegata all'esigenza di tutelare il destinatario. Nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per la determinazione del forum contractus si deve far riferimento, secondo la giurisprudenza di legittimità, al luogo in cui è stato sottoscritto il mandato alle liti, perché in esso il cliente ha avuto notizia certa dell'accettazione della sua proposta da parte dell'avvocato che firma il mandato per autentica; nel caso, invece, in cui il mandato sia privo dell'indicazione del luogo di rilascio, deve conferirsi rilevanza al luogo di sottoscrizione dell'atto di citazione, a margine del quale è apposto il mandato (

Cass. civ., 22 novembre 2013, n. 26269

, in Dir. & Giust. 2014, 26 febbraio; conforme

Cass. civ., 18 novembre 1995, n. 11974

).

Nel caso di fatto illecito e di obbligazioni risarcitorie da esso derivanti, bisogna aver riguardo al c.d. locus commissi delicti ossia il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso e, in particolare, qualora l'evento dannoso si sia manifestato in luoghi diversi bisogna aver riguardo al luogo in cui il danno si è manifestato per la prima volta (Asprella, sub

art. 20 c.p.c.

, 343).

Foro delle obbligazioni contrattuali

Perché l'

art. 20 c.p.c.

sia applicabile, non è necessario che concorrano entrambi i fori ivi previsti, ossia il forum contractus e il forum destinatae solutionis, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, in relazione al quale l'attore potrà – facoltativamente - radicare la competenza del giudice (Cass. civ., 5 giugno 1984, n. 3404;

Cass.

civ.,

4 dicembre 1992, n. 12920

). Per individuare il luogo in cui l'obbligazione è sorta la giurisprudenza rinvia alle regole ordinarie (Cass. civ., 27 agosto 1985, n. 4559;

Cass.

civ.,

18 novembre 1995, n. 11974

;

Cass.

civ.,

18 marzo 1999, n. 2472

). Il luogo in cui l'obbligazione è sorta è dunque il luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (

Cass.

civ.,

18 novembre 1995, n. 11974

;

Cass.

civ.,

4 aprile 1987, n. 3270

).

Casistica

Contratto concluso per telefono

Il foro va individuato nel luogo in cui l'accettazione è giunta a conoscenza del proponente (Cass. civ., 7 febbraio 1981, n. 773;

Cass. civ., 14 luglio 2009, n. 16417

; di recente v. anche

Trib. Lucca 21 gennaio 2014, n. 84

, in Red. Giuffré, 2014).

Compravendita di merce da piazza a piazza

La conclusione del contratto, qualora non ricorrano le ipotesi di esecuzione senza preventiva accettazione contemplate dall'

art. 1327 c.c.

, il luogo di conclusione del contratto è determinato in base ai principi generali fissati dall'

art. 1326 c.c.

sicché, laddove vi sia spedizione senza preventiva accettazione, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui la merce è recapitata al proponente, non in quello della consegna al vettore (Cass. civ., 7 maggio 1984, n. 2755; Cass. civ., 19 agosto 1995, n. 4707;

Cass. civ., 19 gennaio 2005, n. 1057

), pur se a volte la giurisprudenza ha ritenuto (Cass. civ., 27 agosto 1985, n. 4559), laddove ricorrano le previsioni del primo comma dell'

art. 1327 c.c.

, che la consegna della merce al vettore implica l'inizio dell'esecuzione del contratto e il giudice di quel luogo è territorialmente competente ai sensi della norma in commento (

Cass. civ., 10 novembre 1989, n. 4773

;

Cass. civ., 8 gennaio 1996, n. 52

)

Contratti di compravendita caratterizzati dalla clausola «salvo approvazione della casa»

La commissione vale come proposta contrattuale e, sempre ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'

art. 1327 c.c.

in cui la prestazione si deve eseguire senza una previa risposta, il contratto si considera concluso nel luogo in cui il proponente-acquirente ha notizia dell'accettazione del venditore, e in questo luogo si radica il forum contractus (

Cass. civ., 4 aprile 1987, n. 3270

).

Speciali casi

art. 1327 c.c.

Poiché la norma prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta, la relativa disciplina è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente (

Cass. c

iv., 12 novembre 2004, n. 21516

).

Azioni di ripetizione dell'indebito

Fondate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che hanno originato le prestazioni che devono essere restituite, sono azioni di natura personale e non reale, con conseguente applicazione sia dei criteri degli

artt. 18

e

19 c.p.c.

, sia di quelli della norma in commento (

Cass. civ., 20 aprile 2005, n. 8248

).

Obbligazione cambiaria

Il forum contractus è il luogo risultante dal titolo come luogo di emissione (

Cass. civ., 2 maggio 1994, n. 4235

;

Cass. civ., 26 marzo 1994, n. 2983

; Cass. civ., 30 maggio 1981, n. 3542).

Obbligazioni derivanti dalla pronuncia dell'arbitro irrituale, consacrata nel lodo

Coincide con il luogo in cui esse sono sorte, ossia quello in cui il compromesso è stato concluso (Cass. civ., 29 gennaio 1981, n. 699;

Cass. civ., 24 agosto 1993, n. 8910

).

Gestione di affari

Luogo dove è iniziata la gestione.

Pagamento dell'indebito

Luogo dove il pagamento è stato effettuato.

Arricchimento senza causa

Luogo dove la fattispecie, consistente nel danno arrecato ad una persona e nel correlato arricchimento dell'altra, si è verificata.

Promessa al pubblico

Luogo in cui viene pubblicata la promessa.

Il foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni derivanti dalla pronuncia dell'arbitro irrituale, consacrata nel lodo, coincide con il luogo in cui esse sono sorte, ossia quello in cui il compromesso è stato concluso (Cass. civ., 29 gennaio 1981, n. 699;

Cass.

civ.,

24 agosto 1993, n. 8910

).

La casistica è molto ampia, per cui si rinvia alle raccolte giurisprudenziali sul punto; ricordando però che rispetto alla gestione di affari è rilevante il luogo dove è iniziata la gestione; per il pagamento dell'indebito, il luogo dove il pagamento è stato effettuato; per l'arricchimento senza causa il luogo dove la fattispecie, consistente nel danno arrecato ad una persona e nel correlato arricchimento dell'altra, si è verificata; per la promessa al pubblico il luogo in cui viene pubblicata la promessa.

Foro delle obbligazioni non contrattuali

Abbiamo già potuto vedere come ai fini della competenza per territorio, quando si deduca in giudizio un'obbligazione derivante da un fatto illecito, si deve considerare il luogo in cui il fatto illecito si è verificato, perché è in quel luogo che è sorta l'obbligazione risarcitoria (App. Roma 16 giugno 1980, in Foro It., 1981, 2830;

Cass.

civ.,

8 maggio 2002, n. 6591

, che in un caso di diffamazione via internet ha individuato il forum commissi delicti nel domicilio del danneggiato; cfr. però

Cass. civ., 16 maggio 1995, n. 5374

, in Giur. It., 1996, I, 1, 200: «il forum destinatae solutionis.. coincide con quello del domicilio del debitore, essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza».). In particolare la giurisprudenza ha precisato che l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva; sicché, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti, previsto dall'art. 20, deve essere individuato nel luogo in cui si è verificato l'evento (

Cass.

civ.,

20 settembre 2004, n. 18906

). Tuttavia, la Cassazione ha specificato che ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per un'azione di risarcimento danni, il locus commissi delicti, quale luogo ove l'obbligazione risarcitoria sorge, è quello ove si produce il danno che è conseguenza del fatto lesivo ed in assenza del quale il fatto lesivo medesimo non può dar luogo ad una pretesa risarcitoria (

Cass.

civ.

, sez. U., 13 ottobre 2009, n. 21661

, in Corr. Giur., 2010, 4, 492, con nota di Rolfi).

In evidenza

Si trattava, in particolare, di un caso di diffamazione commessa tramite un mezzo di comunicazione di massa e la Corte ha ritenuto che locus commissi delicti dovesse essere considerato non lo studio televisivo nel quale si realizza il programma o lo stabilimento ove si stampa la pubblicazione o il «server internet» su cui viene "caricato" il sito contenente la notizia diffamatoria - luoghi che costituiscono unicamente il luogo ove si consuma l'illecita lesione del diritto alla reputazione - bensì il domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e quindi luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non dell'offesa alla reputazione.

Quest'ultima, rilevante pronuncia, consente di ricordare l'orientamento giurisprudenziale comune che, in tema di azione risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, ritiene che il giudice territorialmente competente sia quello del luogo della stampa del quotidiano (

Trib. Monza 18 febbraio 2005

), pur se a volte la giurisprudenza ha conferito rilievo al luogo del domicilio del soggetto offeso all'epoca del fatto, per esempio con riguardo alla diffusione di notizie trasmesse da un'agenzia di stampa (Cass. civ., 23 settembre 2005, n. 18665). Stesso principio è stato più volte affermato nel caso in cui la diffamazione sia avvenuta mediante una lettera inviata a più destinatari (

Cass.

civ.,

20 ottobre 2006, n. 22525

) o con l'inserimento di frasi offensive in un news group (

Trib. Roma 16 febbraio 2005

;

Cass.

civ.,

8 maggio 2002, n. 6591

; o, ancora, allorché essa consegua alla diffusione di una trasmissione televisiva (

Cass.

civ., 01

dicembre 2004, n. 22586

; di recente Trib. Milano, sez. I, 26 febbraio 2015, n. 2604, in Red. Giuffré, 2015); in particolare con riferimento a quest'ultima ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha recentemente specificato che in tema di azione per risarcimento danni derivanti dal contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva, o, più generalmente, dalla lesione dei diritti della personalità conseguente all'uso dei mezzi di comunicazione di massa, è competente il giudice del luogo del domicilio della persona fisica – o della sede della persona giuridica – del danneggiato o, laddove il pregiudizio si verifichi in luogo diverso da quello, anche il giudice del luogo di residenza del danneggiato (

Cass. civ., sez. U., 13 ottobre 2009, n. 21661

, in Dir. e Giust. online, 2009, con nota di Martinelli); con la precisazione che il criterio posto dall'

art. 20 c.p.c.

non ha carattere esclusivo ma concorre con la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18 e ss. sono comunque tra loro alternativi (

Cass. civ., sez. VI, 12 gennaio 2015, n.

271

).

Un'altra importante ipotesi di obbligazione di natura non contrattuale è certamente l'azione proposta per concorrenza sleale; essa rientra nell'ambito applicativo della norma in commento sicché i fori generali concorrono con quello da essa previsto. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'

art. 120, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

e

d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio o, se sconosciuti, la dimora; se né l'attore né il convenuto hanno nello Stato residenza, domicilio o dimora è competente il tribunale di Roma. Le azioni derivanti da fatti illeciti possono essere proposte anche davanti alla sezione specializzata dell'autorità giudiziaria della circoscrizione in cui i fatti illeciti sono stati commessi; sono altresì esclusivamente competenti per le azioni in materia di concorrenza sleale le sezioni specializzate, ad esclusione delle azioni che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, sicché solo per esse valgono i criteri di determinazione del giudice territorialmente competente ex art. 20, in concorrenza con i fori generali. Il foro facoltativo delle cause in materia di concorrenza sleale può essere quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o la stessa deve essere eseguita (così Trib. Torino, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 3 luglio 2009, in Sez. Spec. P.I., 2010, 1, 461).

In ipotesi di violazione dei diritti di privativa inerenti a brevetto per invenzione industriale, mediante attività di propaganda commerciale, il luogo in cui tale propaganda è stata effettuata vale a determinare la competenza territoriale del giudice del luogo medesimo, a norma dell'art. 76 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 ed in via alternativa rispetto a quella del foro del convenuto, solo quando la propaganda stessa si sia tradotta in specifici strumenti pubblicitari, territorialmente individuabili, e non anche, pertanto, quando si sia avvalsa di giornali od opuscoli a diffusione nazionale (Cass. civ., 10 gennaio 1983, n. 171;

Cass.

civ.,

20 marzo 1998, n. 2932

).

In tema di brevetti, anche quando siano state proposte congiuntamente e cumulativamente l'azione di nullità di cui all'art. 56 e quella di contraffazione o di concorrenza sleale, e queste ultime siano fondate su fatti lesivi del diritto dell'attore, resta ferma, per la prima, la competenza assoluta ed inderogabile del forum rei, e questa attrae la competenza per le azioni connesse, specie quando queste ultime abbiano un vincolo di dipendenza (Cass. civ., 27 gennaio 1962, n. 167;

Cass.

civ.,

28 ottobre 1997, n. 10582

).

Casistica

Forum Commissi Delicti

  • Luogo in cui il fatto illecito si è verificato, perché è in quel luogo che è sorta l'obbligazione risarcitoria (Corte App. Roma 16 giugno 1980).
  • In un caso di diffamazione via internet ha individuato il forum commissi delicti nel domicilio del danneggiato (

    Cass. civ., 8 maggio 2002, n. 6591

    ).
  • «il forum destinatae solutionis.. coincide con quello del domicilio del debitore, essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza» (

    Cass. civ., 16 maggio 1995, n. 5374

    )
  • l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva; sicché, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti, previsto dall'art. 20, deve essere individuato nel luogo in cui si è verificato l'evento (

    Cass. civ., 20 settembre 2004, n. 18906

    ).
  • ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per un'azione di risarcimento danni, il locus commissi delicti, quale luogo ove l'obbligazione risarcitoria sorge, è quello ove si produce il danno che è conseguenza del fatto lesivo ed in assenza del quale il fatto lesivo medesimo non può dar luogo ad una pretesa risarcitoria (

    Cass. civ., sez. U., 13 ottobre 2009, n. 21661

    )

Azione risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa

Azione proposta per concorrenza sleale

  • ai sensi del combinato disposto dell'

    art. 120, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    e

    d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    , è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio o, se sconosciuti, la dimora; se né l'attore né il convenuto hanno nello Stato residenza, domicilio o dimora è competente il tribunale di Roma Le azioni derivanti da fatti illeciti possono essere proposte anche davanti alla sezione specializzata dell'autorità giudiziaria della circoscrizione in cui i fatti illeciti sono stati commessi; sono altresì esclusivamente competenti per le azioni in materia di concorrenza sleale le sezioni specializzate, ad esclusione delle azioni che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, sicché solo per esse valgono i criteri di determinazione del giudice territorialmente competente ex art. 20, in concorrenza con i fori generali.
  • violazione dei diritti di privati inerenti a brevetto per invenzione industriale, mediante attività di propaganda commerciale, il luogo in cui tale propaganda è stata effettuata vale a determinare la competenza territoriale del giudice del luogo medesimo, a norma dell'art. 76 ,

    r.d. 29 giugno 1939 n. 1127

    ed in via alternativa rispetto a quella del foro del convenuto, solo quando la propaganda stessa si sia tradotta in specifici strumenti pubblicitari, territorialmente individuabili, e non anche, pertanto, quando si sia avvalsa di giornali od opuscoli a diffusione nazionale (Cass. civ., 10 gennaio 1983, n. 171;

    Cass. civ., 20 marzo 1998, n. 2932

    ).
  • In tema di brevetti, anche quando siano state proposte congiuntamente e cumulativamente l'azione di nullità di cui all'art. 56 e quella di contraffazione o di concorrenza sleale, e queste ultime siano fondate su fatti lesivi del diritto dell'attore, resta ferma, per la prima, la competenza assoluta ed inderogabile del forum rei, e questa attrae la competenza per le azioni connesse, specie quando queste ultime abbiano un vincolo di dipendenza (Cass. civ., 27 gennaio 1962, n. 167;

    Cass. civ., 28 ottobre 1997, n. 10582

    ).
Foro delle obbligazioni legali

Per le obbligazioni di fonte legale, la dottrina (Levoni, Competenza, 123; Segré, Della competenza, 244) ha chiarito che:

  • il foro competente per l'obbligo alimentare tra coniugi è quello del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, anche dopo la separazione;

  • per l'obbligo alimentare fra parenti è quello del luogo di nascita dell'alimentando;

  • per l'obbligo alimentare fra genitori e figli adottivi quello ove è stata pronunciata l'adozione;

  • per l'obbligo alimentare fra donante e donatario quello ove è stipulata la donazione.

Casistica

Obbligo alimentare tra coniugi

  • Foro competente è quello del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, anche dopo la separazione;

  • Il giudice del luogo di celebrazione del matrimonio (Cass. civ., 23 ottobre 1979, n. 5525).

  • Luogo ove l'alimentando risiedeva al momento in cui si è verificato lo stato di bisogno (Cass. civ., 9 giugno 1969, n. 2024)

  • In caso di domanda di adeguamento dell'assegno di mantenimento dovuto da un coniuge all'altro a seguito di separazione di fatto è competente il giudice del luogo di residenza del coniuge presso il quale tale obbligazione deve essere eseguita (Cass. civ., 7 marzo 1984, n. 1589)

  • revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio è anche competente il giudice del luogo dove deve eseguirsi il pagamento dell'assegno di divorzio, rientrando tale controversia fra le cause relative a diritti di obbligazione (Cass. civ., 26 giugno 1984, n. 3721);

  • ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione si applicano gli ordinari criteri di competenza e, pertanto, oltre al foro generale, è competente il foro concorrente delle obbligazioni e, di conseguenza, vi è la competenza del tribunale che ha pronunciato o omologato la separazione nel cui circondario sono sorte le obbligazioni (

    Cass. civ., 5 settembre 2008, n. 22394

    ).

Obbligo alimentare fra genitori e figli

  • Foro competente è quello ove è stata pronunciata l'adozione nel caso di figli adottivi

  • locus destinatae solutionis

    è la residenza del figlio (

    Trib. Marsala 26 novembre 2004

    ).

Obbligo alimentare fra donante e donatario

  • Foro competente è quello ove è stipulata la donazione.

Riferimenti

ACONE, SANTULLI, Competenza. II) Diritto processuale civile, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 32 e ss.;

ASPRELLA, sub

art. 20 c.p.c.

, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2012, 338 e ss.

DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, Torino, 1999;

D'ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, I, Torino, 1957, 50 e ss.;

GIONFRIDA, Competenza civile, in Enc. Dir., vol. VIII, Milano, 1961, 70 e ss.;

LEVONI, Competenza nel diritto processuale civile, in Dig. Civ., vol. III, Torino, 1988, 104 e ss.;

SEGRE', Della competenza per territorio, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 234 e ss..

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