Il CTU nel processo civile - esattamente come l'avvocato - è obbligato a depositare il proprio elaborato peritale e qualsiasi istanza, compresa la richiesta di liquidazione, in via telematica. Si analizzeranno dunque gli strumenti utili al CTU che, esattamente come gli avvocati devono dotarsi oltre che di firma digitale e casella PEC iscritta nel Reginde, anche di apposito software redattore atti.Si affronteranno inoltre le problematiche relative alla iscrizione nel Reginde e alla consultazione dei fascicoli, per affrontare poi le reali problematiche che possono interessare il CTU durante il deposito della perizia, prima fra tutte il limite dei 60 mega che, per un consulente tecnico alle prese con documenti spesso voluminosi e ricchi di dettagli, può rappresentare un problema di non facile soluzione.
Inquadramento
Come è noto, dal 31 dicembre 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti è completa (o quasi). Vige infatti l'obbligo di deposito telematico previsto dall'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, in tutte le procedure pendenti e per tutti gli atti depositati dalle parti già costituite nei Tribunali.
Tale previsione pone dunque un fondamentale distinguo tra atti che dovranno depositarsi obbligatoriamente in via telematica e atti che continueranno ad depositarsi in forma cartacea, fatta salva la possibilità, introdotta con il d.l. n. 83/2015, di depositare anche atti introduttivi e di costituzione in giudizio, opzione poi divenuta obbligo dapprima con la legislazione emergenziale in vigore durante l'emergenza Covid e successivamente con la riforma Cartabia che ha imposto l'obbligo di deposito telematico per tutti gli atti del processo presso Tribunali, Corti di Appello, Giudici di Pace, Cassazione, Tribunali per i minorenni e Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Tale distinzione, tuttavia, non riguardava i consulenti tecnici d'ufficio che “fanno ingresso” nel processo esclusivamente in corso di causa e devono, pertanto, depositare qualsiasi perizia, documento o istanza per via telematica.
Tuttavia, è doveroso rappresentare quali sono gli atti che gli avvocati dovevano obbligatoriamente depositare in via telematica, e quelli che invece fino al 9 marzo 2020 potevano ancora essere depositati in cartaceo.
Questa precisazione è di fondamentale importanza anche per il consulente tecnico che si troverà nell'espletare il proprio incarico a consultare da un lato fascicoli ibridi e, precisamente, i fascicoli di parte cartacei consegnati dalle parti nei quali saranno presumibilmente contenuti i soli atti introduttivi, salvo che gli stessi non siano stati depositati in via telematica, e dall'altro il fascicolo telematico, accessibile al consulente attraverso polisweb, che conterrà tutti gli atti successivi.
Infatti, dalla lettura dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. n. 221/2012, e ulteriormente modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e dal d.l. n. 83/2015 e dalla successiva legge di conversione (l. n. 132/2015), si evince che l'esclusività del deposito telematico non riguarda tutti gli atti del processo in tutti gli uffici giudiziari, ma è prevista esclusivamente per alcuni atti e precisamente per quelli depositati dalle parti già costituite, per le iscrizioni a ruolo nelle procedure esecutive e successivi atti, per il ricorso per decreto ingiuntivo ed infine per tutti gli atti depositati dal professionista delegato nell'ambito di procedure concorsuali.
Anche i provvedimenti del giudice sono oggetto di deposito telematico obbligatorio ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Pertanto, non è più necessario il decreto dirigenziale, per il conferimento del valore legale agli atti telematici inviati dai soggetti abilitati interni, quali i magistrati.
Così anche il provvedimento ammissivo della CTU ed i relativi quesiti potranno essere reperiti direttamente sul fascicolo telematico.
Allo stato attuale, pur essendovi l'obbligo da parte del giudice di redigere il verbale mediante consolle del magistrato, l'udienza potrebbe svolgersi nei modi tradizionali utilizzando un verbale cartaceo, tuttavia ai sensi dell'art. 196-septies disp. att. c.p.c., il cancelliere ha comunque l'obbligo di digitalizzare il verbale e l'eventuale provvedimento cartaceo ed inserirlo nel fascicolo telematico.
Nel primo caso si segnala che non sarà più necessaria la sottoscrizione delle parti intervenute in udienza, tra cui anche il Consulente Tecnico d'ufficio a cui verrà semplicemente data lettura del verbale di giuramento.
Infatti, l'art. 45 d.l. n. 90/2014 ha previsto che all'art. 126 c.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale». Inoltre, ai sensi del novellato art. 193 c.p.c., anche il giuramento del consulente potrà svolgersi in modalità cartolare prevedendosi che, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice potrà assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fisserà i termini previsti dall'art. 195, comma 3 c.p.c.
I nuovi strumenti per il CTU
Il CTU che approccia al processo telematico dovrà dotarsi di alcuni strumenti hardware e software indispensabili, alcuni dei quali già nella sua disponibilità. Il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e il successivo provvedimento 16 aprile 2014 non impongono scelte particolari sui sistemi operativi o sul tipo di computer da utilizzare. Il personal computer potrà infatti essere lo stesso PC su cui vengono allo stato scritti i propri elaborati peritali con la differenza che gli stessi non dovranno essere stampati, bensì convertiti in formato .pdf.
Risulterà poi indispensabile possedere uno scanner, per acquisire copia digitale di documenti cartacei in formato .pdf da allegare al deposito telematico, quali ad esempio verbali degli incontri, fotografie, planimetrie ecc.
È preferibile che abbia funzioni facilmente gestibili dall'utente, ad esempio, per il cambio della risoluzione o l'impostazione dell'acquisizione su bianco/nero o tonalità di grigio. Infatti, poiché la dimensione della busta telematica non potrà superare i 60 mb, sarà necessario, laddove non si necessiti di una qualità di scansione ad alta definizione, impostare lo scanner per eseguire scansioni in bianco e nero ad una risoluzione di massimo 200 DPI (punti per pollice). È altresì consigliata la presenza di un caricatore di fogli singoli, per accelerare le operazioni di acquisizione di documenti con molte pagine.
Laddove le dimensioni della busta superino i 60 mb sarà possibile l'invio di più buste integrative anche mediante l'utilizzo delle cosiddette buste complementari. In quest'ultimo caso sarà il redattore a suddividere gli allegati in più buste che verranno accettate dal cancelliere in un'unica operazione.
Tra la dotazione software sarà necessario possedere un programma di videoscrittura (Ms Office, Open Office, Libre Office, ecc.), con possibilità di convertirà documenti in formato .pdf testo.
In evidenza
Il .pdf (Portable Document Format) è un formato “standard” di memorizzazione su di un file, di informazioni di testo e/o immagini, del tutto indipendente dal software o hardware utilizzato per la generazione o visualizzazione. Alcuni programmi di video scrittura mettono a disposizione dell'utente funzioni in grado di salvare o esportare un documento in formato PDF. In alternativa è possibile installare dei semplici software anche gratuiti e scaricabili da Internet come ad es. PDFCreator, che aggiungono una nuova stampante in grado di svolgere la trasformazione e il salvataggio del documento di videoscrittura nel formato PDF testo.
La perizia ed i relativi allegati verranno poi spediti mediante l'uso di un “Redattore atti”, necessario per la creazione della busta telematica in modalità conforme a quanto previsto dal d.m. n. 44/2011. Il Redattore è di norma disponibile sia come utility autonoma sia come funzione integrata ad altri software come ad esempio i gestionali di studio.
In genere non vi è differenza tra un redattore atti di un avvocato e quello di un CTU, tuttavia molte software house hanno realizzato prodotti specifici dedicati ai consulenti tecnici d'ufficio.
È bene ricordare che il Ministero della Giustizia non fornisce software per questa specifica funzione.
Infine per la propria sicurezza, sarà necessario un antivirus aggiornato e funzionante per ridurre il più possibile il rischio di invio di documenti contenenti virus, e porre in essere con regolarità procedure di backup per la corretta conservazione dei dati sia su computer sia su dispositivi esterni.
Per la spedizione della busta e consultazione dei dati fascicoli informatici tramite Portale dei servizi Telematici, Punto di accesso, software di studio, sarà necessaria una connessione stabile ad Internet.
In ultimo poiché la perizia dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa attraverso la posta elettronica certificata è scontato che, il CTU, dovrà possedere un dispositivo di firma digitale in corso di validità (si veda la Bussola Firme) e un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel ReGIndE.
Il ReGIndE per i CTU
Il ReGIndE è il registro contenente le informazioni identificative dei soggetti abilitati esterni, in particolare di:
1. appartenenti ad un ente pubblico;
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo debba essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).
Nel ReGIndE non sono gestite informazioni già presenti in registri disponibili alle PP AA, da cui però sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149-bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.
La presenza o meno dei dati di un professionista sul ReGIndE determina il suo stato di “soggetto telematico”.
Per ogni singolo soggetto sono contenute nel ReGIndE le seguenti informazioni:
● Ordine di appartenenza
● Cognome e Nome
● Domicilio legale (non sempre presente)
● Codice Fiscale
● Indirizzo PEC
● Stato del professionista rispetto all'esercizio della professione
1) A= abilitato
2) R= radiato
3) S= sospeso
Il ReGIndE viene consultato dai software degli uffici giudiziari ad ogni ricezione di una busta telematica e ad ogni invio di comunicazione/notifica telematica, per determinare se il soggetto mittente/destinatario ha un indirizzo PEC censito nel registro. La ricerca del soggetto avviene attraverso il suo codice fiscale prelevato dall'anagrafica del difensore presente nel fascicolo informatico.
Attenzione, in caso di assenza di indirizzo PEC, il deposito viene respinto e le notifiche vengono effettuate in cancelleria. Di conseguenza per evitare problemi, è di fondamentale importanza verificare periodicamente l'esistenza della propria scheda nel ReGIndE e la correttezza delle informazioni in essa contenute, utilizzando le apposite funzioni messe a disposizione dai Punti di Accesso o dal Portale dei Servizi del Ministero.
L'alimentazione del ReGIndE avviene attraverso specifiche procedure regolate dall'art. 7 d.m. n. 44/2011, in base alla tipologia del soggetto. È bene conoscere il meccanismo di alimentazione del registro al fine di comunicare correttamente e tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati (cambio di ordine o ente di appartenenza o di indirizzo PEC).
Il ReGIndE per le PP AA contiene l'elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012. Tramite i dati identificativi forniti, la Pubblica Amministrazione potrà ricevere le comunicazioni e notificazioni da parte degli uffici giudiziari e da parte di avvocati e uffici NEP.
I CTU, fatta eccezione per gli avvocati, possono registrarsi al ReGIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero. In entrambi i casi, il professionista per effettuare l'operazione di iscrizione, deve essere in possesso di:
● un token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB) contenente un certificato di autenticazione rilasciato da una pubblica amministrazione centrale o locale (CIE, CNS, CRS) o un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale;
● un indirizzo di posta elettronica certificata;
● copia informatica, in formato PDF, della nominao conferimento dell'incarico da parte del giudice, firmata digitalmente.
L'iscrizione tramite PST avviene selezionando la dicitura "Login" posta nella parte alta di ogni pagina e procedendo tramite l'accesso con smartcard. Ad autenticazione avvenuta, è sufficiente cliccare sul proprio codice fiscale che sarà comparso in alto nella pagina (RSSRRT60R27F205X/Logout). Nella pagina che compare è presente la funzione "Registrazione ReGIndE" all'interno della quale è possibile completare la registrazione (art. 9, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014).
Qualora l'ordine a cui appartiene il professionista invii copia dell'albo, prevarranno i dati trasmessi dall'ordine: in questo caso la precedente iscrizione verrà annullata e sostituita dalla nuova e sarà inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista.
Attraverso la funzione di ricerca messa a disposizione dai Punti di Accesso e dal Portale dei Servizi Telematici è possibile verificare la presenza di un soggetto sul ReGInde e vederne i dati relativi al domicilio legale, il codice fiscale, l'indirizzo PEC, l'ente di appartenenza.
Per effettuare la ricerca è necessario inserire il cognome e il nome della persona cercata o sostituire il nome con il carattere jolly asterisco (*). Ad esempio: Rossi Mario oppure Rossi*.
Inserendo i dati richiesti e premendo il pulsante “Esegui ricerca” si ottiene la visualizzazione delle schede trovate.
Il conferimento dell'incarico e le operazioni peritali
Analizzati gli strumenti indispensabili per il consulente tecnico nel processo civile telematico possiamo soffermarci sull'analisi di come avverrà il conferimento dell'incarico e il successivo svolgimento delle operazioni peritali.
All'udienza di ammissione prove verrà nominato il consulente tecnico d'ufficio e, il relativo verbale di udienza con annesso provvedimento del giudice di fissazione di udienza del giuramento, dovrà essere comunicato al consulente tecnico.
A norma dell'art. 136 c.p.c. tale comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Infatti l'art. 136 c.p.c., così come ulteriormente novellato dal d.l. n. 179/2012 convertito in legge il 17 dicembre 2012, con la legge n. 221/2012 (c.d. Decreto Sviluppo 2.0), prevede che «il cancelliere, con biglietto di cancelleria, in carta non bollata, espleta le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione».
Al secondo comma si prevede che il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; mentre solo in via estremamente subordinata il terzo comma prevede che, se non sia possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto venga trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Tale disposizione è altresì ribadita dall'art. 16, comma 6, del decreto sviluppo 2.0 secondo il quale «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».
Tuttavia, è opportuno precisare che, il valore legale delle comunicazioni, esattamente come l'invio degli atti, ai sensi dell'art. 35 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regole tecniche per l'uso delle PEC nel processo civile e penale), potrà essere conferito solo da un decreto dirigenziale emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
Attualmente, come si è avuto modo di anticipare, in tutti gli uffici giudiziari italiani, fatti salvi alcuni uffici del Giudice di Pace, i biglietti di cancelleria vengono inviati solo con modalità telematiche.
Teoricamente dunque, quantomeno per le comunicazioni tribunale-professionista, gli ufficiali giudiziari non bussano più alle porte dei nostri studi, sostituiti da un una PEC che 24 ore su 24 potrà aggiornarci sullo stato dei procedimenti prescindendo anche dal luogo fisico in cui l'avvocato si trova.
In via preliminare occorre chiarire alcuni punti sull'effettivo processo di trasmissione del biglietto di cancelleria dal Tribunale all'avvocato.
La trasmissione della PEC contenente il biglietto di cancelleria si sostanzia nella digitalizzazione da parte del cancelliere del provvedimento cartaceo (passaggio superfluo qualora il provvedimento fosse stato già redatto in formato elettronico da parte del magistrato e firmato digitalmente), che verrà inserito all'interno della consolle del cancelliere e trasmesso, mediante canale sicuro, al gestore dei servizi telematici che provvederà a recuperare l'indirizzo elettronico del destinatario dal RegIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, contenente le PEC degli uffici giudiziari italiani e delle PEC degli avvocati opportunamente inviate dagli ordini professionali).
Come si può agevolmente intuire, la procedura non prevede il reale intervento di un ufficiale giudiziario e neanche una materiale operazione di creazione di un' e-mail da parte del cancelliere, il quale si limita ad associare il provvedimento da comunicare ad un fascicolo. Successivamente sarà il gestore dei servizi telematici, attraverso una procedura automatizzata, a recuperare l'indirizzo PEC associato al codice fiscale del CTU.
Si ribadisce dunque la necessità di verificare se il proprio indirizzo PEC sia stato comunicato regolarmente al proprio Ordine accertandosi che lo stesso abbia inviato l'elenco degli indirizzi PEC al ReGIndE, al fine di ricevere regolarmente le notifiche presso la propria PEC. In mancanza il consulente per poter ricevere via PEC le comunicazioni da parte dell'ufficio giudiziario dovrà registrarsi manualmente al ReGIndE.
Il CTU si vedrà dunque recapitare una PEC avente come mittente l'indirizzo PEC del Tribunale con all'interno gli estremi del procedimento e in allegato il provvedimento oggetto della comunicazione. È opportuno sottolineare che il predetto processo inizia e si conclude nella maggior parte dei casi in pochi minuti.
In alcuni tribunali (es. Milano) è prassi apporre il timbro: «fatto avviso telematico» dopo aver effettuato la notifica.
Un'unica deroga al principio della obbligatorietà delle comunicazioni telematiche di cancelleria è stabilita dall'ottavo comma dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 secondo cui, qualora non sia possibile procedere all'invio telematico per cause non imputabili al destinatario, è possibile la notificazione tradizionale cartacea o a mezzo fax, nei procedimenti civili ai sensi degli artt. 136, comma 3 e 137 ss. c.p.c. e, nei procedimenti penali, ai sensi degli artt. 148 ss. c.p.p.
Quanto invece al contenuto del biglietto di cancelleria inviato a mezzo PEC è opportuno considerare che lo stesso può essere ritenuto valido, e pertanto idoneo a spiegare gli effetti fin qui descritti, solo se contenente il testo integrale del provvedimento comunicato ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (sviluppo 2.0).
Peraltro, lo stesso art. 16 delle regole tecniche prevede che la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provveda ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, che conserva nel fascicolo informatico.
Si invitano dunque i consulenti tecnici, la cui PEC risulta comunicata all'interno del ReGiNdE, a controllare regolarmente la stessa in quanto le comunicazioni di cancelleria giungeranno esclusivamente a mezzo PEC e, in caso di avviso di impossibilità di recapito della comunicazione imputabile al destinatario, la stessa verrà effettuata in cancelleria.
Contestualmente all'invio del biglietto di cancelleria contenente la nomina, il codice fiscale del CTU verrà associato al fascicolo informatico e il consulente potrà accedervi mediante punto di accesso o portale dei servizi telematici seguendo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per gli avvocati, l'accesso al fascicolo informatico da parte del CTU è regolamentato dall'art. 27 d.m. n. 44/2011 che al comma 5 prevede che, gli esperti e gli ausiliari del giudice accedano ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.
Ne consegue che, di regola, l'accesso al fascicolo informatico viene garantito al CTU esclusivamente durante l'espletamento dell'incarico e dovrà poi essere revocato al termine dello stesso. Si segnala tuttavia che, nella prassi di alcuni tribunali tale prescrizione non viene eseguita alla lettera e, alcuni consulenti tecnici lamentano la ricezione dei biglietti di cancelleria sino al termine della causa, ricevendo a volte anche il biglietto di cancelleria contenente la sentenza.
Successivamente, all'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento, il CTU, qualora il verbale venga redatto dal magistrato a mezzo consolle, non dovrà più sottoscrivere lo stesso in virtù delle modifiche apportate dall'art. 45 d.l. n. 90/2014, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114.
Ne troviamo conferma nel punto 12 della circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 nel quale, facendo riferimento «gli atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione», si legge: «l'art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell'art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all'art. 207, comma 2, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice. Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione».
Un ulteriore vantaggio della redazione del verbale a mezzo consolle sarà la presenza pressoché immediata dello stesso nel fascicolo informatico, liberando il CTU dall'incombenza di fotocopiare il verbale stesso. I quesiti, in quest'ultimo caso potranno essere copiati direttamente dal verbale del giudice ed incollati nelle premesse della consulenza.
Il CTU, come si è detto, dovrà continuare a ritirare i fascicoli di parte dove non saranno contenuti gli atti depositati telematicamente dalle parti e dunque vi si ritroveranno esclusivamente gli atti introduttivi. Qualora invece il giudizio sia stato introitato in data successiva al 9 marzo 2020 per tribunali e corti d'appello e al 30 giugno 2023 per il giudice di pace, non sarà più necessario ritirare il fascicolo cartaceo.
La nomina dei consulenti tecnici di parte, qualora non avvenga in udienza, dovrà essere eseguita dalle parti a norma dell'art. 201 c.p.c., statuendo che «Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico».
Nel processo cartaceo, l'atto di nomina doveva essere depositato dagli avvocati in cancelleria entro l'inizio delle operazioni e, di conseguenza qualora venga depositato lo stesso giorno dell'inizio delle operazioni l'avvocato o il consulente tecnico di parte intervenuto nelle operazioni mostravano al CTU l'atto di nomina con il timbro di ricevuta da parte della cancelleria.
Nel mondo digitale invece, deve prendersi atto che il deposito della nomina di un consulente di parte potrà essere eseguito l'ultimo giorno utile ma, poiché nel processo telematico il deposito si può perfezionare, a seconda dei casi, con la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia o con la ricevuta di accettazione, ben potrà verificarsi la situazione in cui l'avvocato che esegue nei termini il deposito della nomina di un proprio consulente riceve il quarto esito da parte della cancelleria solo in un momento successivo all'inizio delle operazioni.
Poiché solo con la quarta ricevuta di accettazione il deposito telematico diventa visibile alle parti costituite ed al consulente, l'atto di nomina, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del consulente e della controparte fino all'intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l'atto sulla consolle del magistrato e su polisweb.
In quest'ultimo caso il CTU dovrà, dunque, accettare la nomina effettuata in concomitanza dell'inizio delle operazioni peritali, avendo cura di richiedere all'avvocato copia della ricevuta di avvenuta consegna del deposito dell'atto di nomina che, si rammenta, trattandosi di atto endoprocedimentale deve essere obbligatoriamente depositato in via telematica.
Ad ogni buon conto può giovare in questa sede richiamare l'orientamento del Tribunale di Monza che, «in tema di partecipazione alle operazioni peritali di un CTP di parte attrice non nominato entro l'inizio delle operazioni, osserva che il termine disciplinato dall'art. 201 c.p.c. abbia natura ordinatoria e sia previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il CTU e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l'esercizio dei diritti di difesa; ne consegue che la violazione del termine previsto dall'art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato CTU, né i diritti di difesa delle altre parti». (cfr. Trib. Monza, sez. II, 19 marzo 2014)
Quanto alle operazioni peritali si precisa che le stesse continueranno a svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 195, comma 3, c.p.c. e che il deposito telematico dell'elaborato peritale attraverso l'utilizzo del redattore riguarderà esclusivamente l'elaborato definitivo.
In ordine invece allo scambio delle bozze di relazione, si precisa che le stesse continueranno a trasmettersi mediante scambio diretto con i consulenti tecnici di parte, magari tramite il semplice utilizzo di PEC e firma digitale.
Di fatto non trova applicazione pratica l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, oggi confluito nell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., secondo cui «le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati». Tale ultimo inciso sembrerebbe riferirsi ad un ipotetico caso in cui, dopo il deposito dell'elaborato peritale, i consulenti tecnici di parte siano autorizzati a depositare ulteriori osservazioni in via telematica per il tramite degli avvocati costituiti.
Il deposito telematico della perizia
Quanto al deposito della perizia da parte del consulente si rileva come la stessa potrà avvenire a mezzo di apposito software "redattore atti", seguendo le stesse modalità di redazione ed invio previste per la trasmissione telematica degli atti.
Il deposito telematico di atti “sostituisce in toto il deposito cartaceo”. Infatti, salvo esplicita richiesta del giudice, non è necessario consegnare documentazione cartacea. Tuttavia, in alcuni tribunali viene prevista la prassi del deposito di una copia di cortesia cartacea delle memorie depositate telematicamente e dei relativi allegati o, nel caso dei CTU, dell'elaborato peritale. Tale deposito avviene generalmente in un momento successivo al deposito telematico e in alcuni casi anche successivamente alla scadenza (qualche giorno prima dell'udienza).
Tale forma di deposito meramente informale è prevista esclusivamente per il magistrato e non per la controparte e i CTU che potranno scaricare copia dell'atto depositato telematicamente nel momento in cui il cancelliere accetterà il deposito, inserendo l'atto telematico e i relativi allegati a disposizione delle parti costituite nell'area documenti del fascicolo polisweb.
È importante precisare, altresì, che il cancelliere non dovrà in alcun modo apporre il depositato sul documento cartaceo trattandosi appunto di copia “non ufficiale”.
Secondo quanto previsto dall'art. 13 d.m. 44/2011 i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34.
Ebbene, la specifica tecnica correlata all'art. 13 è proprio l'art. 17, la cui rubrica è speculare all'art. 13 delle regole tecniche ovvero "trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni".
A parere di chi scrive la definizione di conferma della trasmissione non può che essere ricercata nell'art. 17 comma 11 ove si prevede che in caso di accettazione il momento di perfezionamento deve ricondursi alla data e ora di rilascio della ricevuta di accettazione.
Tale interpretazione salverebbe, dunque, la tempestività di un eventuale deposito telematico la cui ricevuta di accettazione venga rilasciata entro le ore 23.59 del giorno della scadenza, ma con le ulteriori ricevute rilasciate il giorno successivo.
Tuttavia, rimarrebbe scoperta la casistica di eventuali depositi rifiutati per cui non si potrebbe identificare un momento di perfezionamento nella ricevuta di consegna come avveniva nelle precedenti formulazioni normative.
Sul punto però, stante l'evidente vuoto normativo di tale casistica, verrebbe comunque in soccorso la copiosa giurisprudenza in materia di rimessione in termini che, anche in caso di rifiuto del deposito in presenza di errori non palesemente imputabili al depositante, consente di far retroagire il momento di perfezionamento del deposito al momento del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna a patto che la rimessione in termini venga richiesta tempestivamente. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6743, Cass. civ. sez. I, 2 maggio 2024, n.11706)
Prudenzialmente, dunque, in assenza di una casistica applicativa in vigenza della nuova normativa, è consigliabile continuare a considerare momento perfezionativo del deposito il rilascio della ricevuta di consegna onde evitare qualsiasi problematica inerente la mancata rimessione in termini in caso di rifiuto del deposito.
La costruzione della busta da depositare telematicamente avviene utilizzando appositi programmi o funzionalità software, denominate “redattori” che hanno il compito di guidare l'utente nella corretta raccolta delle informazioni necessarie. Il tipo di dati e la loro composizione o obbligatorietà è definita da specifici schemi (XSD) predisposti per ogni singolo atto e resi pubblici sul portale dei servizi telematici del Ministero all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_27.
Sulla tipologia di atti depositabili, non ci sono altre indicazioni se non quelle disponibili negli elenchi presenti sul PST. Spesso per dare seguito alla repentina evoluzione del processo telematico, è necessario ricorrere ai cosiddetti “atti generici” (non a caso nella documentazione).
Il deposito telematico della perizia viene previsto per la prima volta nel sistema contenzioso civile, con la pubblicazione delle specifiche tecniche 16 aprile 2014 e successivamente è estesa ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU), consentendo di depositare telematicamente atti di parte nel sistema SICID. Nel sistema SIECIC (registro esecuzioni) tale possibilità era già stata prevista.
Ai CTU viene quindi consentito di depositare:
● la perizia;
● l'istanza di liquidazione;
● l'istanza generica;
● l'integrazione perizia;
● la richiesta di proroga dei termini della perizia.
Tali atti sono stati specificatamente creati ed elencati in uno specifico elenco/raggruppamento (namespace). Non è quindi possibile procedere con depositi telematici nel SICID utilizzando atti pensati e sviluppati per il sistema SIECIC e viceversa.
In particolare, si segnala che l'istanza di liquidazione non dovrà più essere depositata contestualmente all'elaborato peritale, ma dovrà essere effettuato il deposito di una ulteriore busta telematica denominata “Istanza di liquidazione CTU” e che dovrà contenere l'istanza.
I depositi dei CTU seguono lo stesso procedimento di validazione di quelli degli avvocati (controlli automatici e esito dell'intervento del cancelliere) ricevendo nella propria casella di PEC l'esito dei controlli. Anche i depositi dei CTU, al pari dei depositi degli avvocati, sono consultabili dai magistrati tramite la consolle del magistrato.
In evidenza
Nel momento in cui la busta viene accettata dal cancelliere è possibile creare un unico evento associato al deposito, pertanto sarà opportuno che il CTU invii la richiesta di liquidazione come deposito separato utilizzando il tipo atto “'istanza di liquidazione”.
Come gli avvocati, i CTU dovranno sottostare alle stesse regole e specifiche tecniche per il deposito telematico, in particolare avendo riguardo di utilizzare solo i formati ammessi e utilizzare per l'elaborato peritale un pdf testuale (non scansionato) privo di elementi attivi.
Per comodità di trattazione riportiamo di seguito l'elenco completo dei formati ammessi per gli allegati nel PCT ai sensi dell'art. 16 delle specifiche (ex art. 13):
a) PDF o PDF/A (.pdf) (testuale o derivante da scansione) , Rich-Text Format (.rtf);
c) Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi);
d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif);
e) Testo - TXT (.txt);
f) Ipertesto – XML Extended markup language (.xml), HTML (.html,.htm);
g) Posta elettronica - eml, (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. (a-f);
h) Posta elettronica - .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a a g).
È altresì consentito l'utilizzo formati compressi (.zip, .rar, .arj) purché contenenti file nei formati precedentemente citati ed è consentito sottoscrivere i file allegati con firma digitale o firma elettronica qualificata. Nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
Ebbene, pur segnalandosi che nel caso del consulente tecnico il mancato rispetto di tali prescrizioni non porterebbe certo a decadenze è opportuno prestare la massima attenzione nella redazione dell'elaborato peritale, tenendo presente che, nel caso del CTU, un elaborato peritale contenente link ad elementi esterni potrà essere oggetto di contestazione anche ad istanza delle parti, che ben potrebbero chiedere una rinnovazione dell'elaborato peritale, con la conseguenza di gravare di ulteriore lavoro il consulente che potrà anche vedersi ridotto il proprio compenso.
Nessuna problematica viene segnalata, invece, sui collegamenti interni allo stesso documento o che puntano ad allegati inseriti all'interno della stessa busta telematica.
A tal proposito, un intervento tecnico ha consentito di trasformare in fase di controlli automatici ministeriali i link interni a documenti depositati contestualmente all'atto telematico in link assoluti fruibili all'interno della consolle del magistrato.
Ne consegue che il magistrato potrà agevolmente consultare l'atto telematico in cui sono presenti link a documenti contenuti all'interno della stessa busta telematica senza dover aprire i singoli documenti tramite consolle, bensì cliccando sui link contenuti nell'atto principale.
Un ulteriore caso in cui il CTU potrebbe vedersi ridotta o ritardata la liquidazione del proprio compenso è il deposito telematico dell'elaborato peritale con modalità esclusivamente cartacee in violazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012. (cfr. Trib. Macerata, ord., 25 marzo 2015, Giud. Alessandra CANULLO)
Orientamento giurisprudenziale
Trib. Macerata, ord., 25 marzo 2015, Giud. Alessandra CANULLO
La liquidazione del compenso al consulente tecnico che ometta di depositare in via telematica i chiarimenti richiesti dal giudice, procedendo unicamente con il deposito cartaceo, è subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata).
In caso di depositi di documenti che possano essere prodotti solo in forma cartacea, è possibile allegare una semplice scansione che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., così come modificato dall'art. 23 CAD, viene considerata una riproduzione informatica che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
Vi è poi il delicato problema della successiva integrazione documentale, ad esempio, in una perizia la cui busta ecceda la massima dimensione consentita di 60 mb. Le disposizioni inserite dall'art. 51 d.l. n. 90/2014 consentono un secondo invio mediante la creazione di una busta integrativa contenente gli ulteriori documenti da allegare, a patto che gli stessi vengano inseriti nell'indice dei documenti allegati contenuto all'interno della prima busta o all'interno dello stesso elaborato peritale. Come atto principale della seconda busta, inseriremo la nota di deposito, mentre come tipologia di atto dovrà essere utilizzata l'istanza generica specificando nel campo note per il cancelliere che si tratta di un secondo invio. In alternativa, come si è detto, si potranno utilizzare le buste complementari.
Formula
TRIBUNALE DI ________
Giudice dott. ________ – RG _____ – Ud. ____
DEPOSITO INTEGRAZIONE DOCUMENTI PERIZIA
CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: DOTTORE TIZIO
Nella causa tra dott.ssa ________, rappresentata e difesa dall'Avv. ______
c o n t r o
sig. dr. _______, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _______
* * * * *
Facendo seguito alla relazione depositata in data _____, si depositano i
seguenti documenti già indicati nell'indice della relazione:
- 1) documento 3
- 2) documento 4
- 3) documento 5
Luogo e data dott. Tizio
Come si è detto, nel processo telematico non sussiste nessun onere in capo al CTU di depositare ulteriori copie cartacee per le parti costituite ed il giudice, poiché questi ultimi potranno scaricare l'elaborato peritale ed i relativi allegati mediante il punto di accesso o mediante consolle. Tuttavia, nel caso in cui l'elaborato peritale sia costituito da una relazione di stima in una procedura esecutiva, l'art. 173 disp. att. c.p.c. prevede che l'esperto, terminata la relazione, ne invii copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c., a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
A prescindere dallo strumento scelto, la perizia potrà essere allegata in copia conforme estraendola in autonomia dal fascicolo informatico e attestandola ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012. Quanto alla possibilità di trasmettere la perizia a mezzo posta elettronica si ritiene che, stante l'inciso contenuto nel testo dell'articolo, l'invio potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, atteso che con l'avvento della PEC non si può certo attribuire valore legale alla posta elettronica tradizionale.
Infatti, lo stesso art. 48 CAD, ha previsto che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvenga mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
La consulenza potrà, dunque, essere trasmessa all'indirizzo PEC delle parti non costituite risultante dai seguenti elenchi: