Danno esofamiliare

Giuseppe Buffone
18 Aprile 2014

La famiglia è una essenza tanto importante quanto delicata e fragile: i membri dell'unione si fondono, si compenetrano, costruiscono la loro vita insieme e, soprattutto, il loro futuro. Collaborano, in questo modo, alla società e contribuiscono ad arricchire la rete in cui respira la collettività del loro apporto personale, lavorativo e affettivo. Si tratta, dunque, di una formazione sociale che innerva il tessuto connettivo della società di energia. Ecco perché le fonti costituzionali (art. 2) e quelle internazionali (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 7 della Carta di Nizza) predicano «l'intangibilità delle relazioni familiari» costituendo, le stesse, un valore di rango fondamentale. Questa essendo la “materia” di cui si compone la famiglia, è chiaro che la sua violazione ammette la vittima alla tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043, 2059 c.c. Si tratta, infatti, di lesioni arrecate a valori presidiati a livello costituzionale (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). E non è tutto. Trattandosi di principi fondamentali per l'ordinamento italiano, è in contrasto con l'ordine pubblico internazionale una disciplina normativa che limiti o escluda il danno da lesione dei rapporti parentali come, in particolare, il danno da perdita del congiunto (come ad es., quella contenta nell'art. 1327 ABGB, codice civile austriaco: v. Cass. civ., sez. III, sent., 22 agosto 2013 n. 19405).
Inquadramento sistematico

L'unione familiare costituisce la più importante delle compagini sociali dove il singolo realizza la sua personalità. La Costituzione disciplina, nel dettaglio, una specifica ipotesi di «famiglia» ovvero quella fondata sul matrimonio (art. 29) e, in particolare, si occupa di dettare regole generali per quella che ha scelto di ospitare la genitorialità (art. 30). Le altre forme familiari trovano comunque consenso nell'ambito della protezione costituzionale, in quanto formazioni sociali destinate ad affermare il valore della persona (art. 2). In particolare, si inscrive nel concetto di famiglia anche quella omogenitoriale e, quindi, l'unione omosessuale in genere (Corte cost. 15 aprile 2010 n. 138). Le unioni tra persone dello stesso sesso, pertanto, rientrano a pieno titolo nel concetto di famiglia, pure in un approccio interpretativo sistematico, all'interno della Carta dei Diritti fondamentali dell'Uomo (Corte Eur. Dir. Uomo, 7 novembre 2013, Vallianatos c/ Grecia). La diversità del sesso, pertanto, non è nemmeno il presupposto indispensabile del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2012 n. 4184). Il concetto di “famiglia” non trova varianti solo in senso “soggettivo”, ma pure in senso “oggettivo”, guardando, cioè, ai contenuti dell'unione. Trattandosi di una delle massime espressioni della libertà, la famiglia non può essere ricondotta forzosamente a un determinato modello, come se si trattasse di dovere conformare ogni unione a un «letto di Procuste»: la famiglia, fatta da singoli, sceglie essa stessa i contenuti del rapporto attraverso i quali i membri aspirano a realizzarsi come persone. Spicca, in questa prospettiva valutativa, la rilevanza della coabitazione: nei vari modelli di “famiglie” mantiene la sua connotazione di unione familiare anche quella in cui i partners non coabitano. Il fattore della convivenza certamente esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, ma la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita in cui non sussista condivisione del medesimo ambiente domestico (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007 n. 14845). Addirittura è possibile che i due partners tengano separate e distinte le rispettive realtà individuali. È il fenomeno descritto dall'ISTAT in termini di “pendolarismo familiare”: secondo l'ISTAT, sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall'abitazione abituale e ben può dunque capitare che mantengano residenze anagrafiche diverse. Il pendolarismo non fa venire meno la connotazione familiare della unione che, dunque, resta «famiglia» (Trib. Milano, sez. IX, decr., 1 luglio 2013). Famiglia, ovviamente, è anche quella che si costituisce senza un vincolo civile ufficiale e, in particolare, è tale quella non fondata sul matrimonio (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013 n. 7214): famiglia che, all'indomani della modifiche introdotte dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, nemmeno può essere più descritta come “famiglia di fatto”, essendo venute meno le differenziazioni normative fondate sull'appartenenza della prole a un nucleo familiare suggellato dal matrimonio o non; infatti, in tutti i casi, oggi, la disciplina normativa è uniforme e omogenea (artt. 337-bis e ss c.c.). Da qui l'abrogazione della distinzione tra famiglia legittima e famiglia naturale (art. 2, comma 1, lett. a), l. 219/2012; art. 105 d.lgs. 154/2013). In buona sostanza, il vincolo familiare, che assume rilevanza giuridica, è una situazione «fattuale» in cui i partners condividono abitudini vita, si scambiano affettività e solidarietà e si legano sentimentalmente. Il legame prescinde dalla sessualità: sono i membri del vincolo affettivo a determinare i contenuti del legame, quanto alla intimità. Nel momento in cui si costituisce la famiglia, sorge in capo ai membri un obbligo di reciproca assistenza morale e materiale che, però, non cancella e nemmeno riduce il valore del “singolo”: le situazioni giuridiche soggettive di cui è titolare il membro, cioè, non possono essere soffocate dagli altri membri. La compagine familiare non lo autorizza. D'altro canto, riguardo ai terzi, sorge in capo ai membri un diritto inviolabile alla integrità delle relazioni familiari. La sua violazione costituisce illecito. Gli ultimi due profili appena esaminati introducono il tema degli illeciti nei rapporti di famiglia: l'illecito commesso dal terzo (cd. illecito esofamiliare) e l'illecito commesso dal familiare (cd. illecito endofamiliare).

Illecito esofamiliare

La famiglia è una essenza tanto importante quanto delicata e fragile: i membri dell'unione si fondono, si compenetrano, costruiscono la loro vita insieme e, soprattutto, il loro futuro. Collaborano, in questo modo, alla società e contribuiscono ad arricchire la rete in cui respira la collettività del loro apporto personale, lavorativo e affettivo. Si tratta, dunque, di una formazione sociale che innerva il tessuto connettivo della società di energia. Ecco perché le fonti costituzionali (art. 2) e quelle internazionali (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 7 della Carta di Nizza) predicano «l'intangibilità delle relazioni familiari» costituendo, le stesse, un valore di rango fondamentale. Questa essendo la “materia” di cui si compone la famiglia, è chiaro che la sua violazione ammette la vittima alla tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043, 2059 c.c. Si tratta, infatti, di lesioni arrecate a valori presidiati a livello costituzionale (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). E non è tutto. Trattandosi di principi fondamentali per l'ordinamento italiano, è in contrasto con l'ordine pubblico internazionale una disciplina normativa che limiti o escluda il danno da lesione dei rapporti parentali come, in particolare, il danno da perdita del congiunto (come ad es., quella contenta nell'art. 1327 ABGB, codice civile austriaco: v. Cass. civ., sez. III, sent., 22 agosto 2013 n. 19405). La violazione del rapporto familiare si realizza, in primis, nel caso di lesioni arrecate al congiunto: dove le lesioni siano letali, si consuma la massima violazione del rapporto parentale poiché viene causata la perdita del congiunto (cd. danno parentale). Il superstite ha diritto alla tutela rimediale risarcitoria (Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013 n. 19402): innanzitutto, patrimoniale (2043 c.c.), dove la perdita del familiare abbia causato un danno suscettibile di valutazione economica. Si pensi al figlio che perda il padre produttore di reddito. Sussiste, però, come detto, anche un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (2059 c.c.). In questo caso, il superstite (danneggiato) che abbia perso il congiunto, chiede iure proprio il risarcimento del danno lamentando «l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., e ciò proprio in ragione della natura del valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela» (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003 nn. 8827, 8828; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011 n. 2557). La perdita del congiunto abilita alla tutela risarcitoria per una indeterminata serie di pregiudizi. In primis, è certamente risarcibile il danno in sé da perdita del familiare, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita e la perdita di un riferimento affettivo; in secundis è, poi, anche risarcibile l'eventuale danno alla salute che la perdita del congiunto abbia cagionato. Le singole conseguenze pregiudizievoli potranno costituire le distinte voci dell'unica posta risarcitoria liquidata. La perdita del familiare è risarcibile sin dal momento in cui nasce in capo al superstite il vincolo affettivo: pertanto, per i figli, la perdita del genitore è reclamabile sin dalla fase intrauterina dell'esistenza umana, a condizione che essa sia seguita dalla nascita. In altri termini, anche il soggetto nato dopo la morte del genitore, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cass. civ., sez. III, sent., 10 marzo 2014 n. 5509). In questo caso, il comportamento del terzo ha causato una lesione del diritto del figlio al godimento del rapporto parentale: diritto che, con le sue conseguenze pregiudizievoli, si perfeziona al momento della nascita del neonato. In questi casi, il figlio «è privato del rapporto parentale nascendo e non prima della nascita» (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2011 n. 9700). Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento (morte del padre), sicché non può disconoscersi il diritto al risarcimento del figlio. La relazione col proprio genitore integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente. È controverso se il danno che il terzo arreca alla famiglia possa consistere nell'adulterio: ci si chiede, insomma, se il terzo che instaura una relazione con uno dei coniugi possa rispondere ex art. 2043 c.c. verso il partner tradito. L'opinione prevalente è negativa in quanto il terzo, legandosi anche solo occasionalmente al coniuge, non viola alcuna norma giuridica e dunque la condotta non è antigiuridica. Ovviamente, a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi dove, con colpa o dolo, il terzo assumesse un comportamento tale da provocare un vero e proprio danno alla salute al partner tradito.

Tipologie di illecito esofamiliare

La casistica, afferendo a un danno atipico, è ampia e variegata. Alcune ipotesi sono, però, più note anche per la ricorrenza statistica. Certamente più comune è l'ipotesi del danno parentale di cui già si è detto: il pregiudizio è nella perdita del congiunto. Illecito affine è quello relativo alle lesioni cagionate al congiunto, a causa del fatto illecito del terzo. Si pensi al coniuge che perda la capacità riproduttiva o all'illecito che privi la coppia della sessualità. La tutela risarcitoria è anche riconosciuta con riferimento alle relazioni familiari tra ascendenti e nipoti: ipotesi oggi ancor più solida, alla luce della recente riforma del diritto di famiglia che ha riconosciuto il diritto d'azione anche agli ascendenti (art. 317-bis c.c.).

Vittime secondarie

L'illecito familiare che si consuma con la lesione di uno dei membri della famiglia colpisce in via diretta la vittima primaria dell'illecito e, in via secondaria, i congiunti: cd. vittime secondarie. Quanto al risarcimento del danno subito dalle vittime secondarie è noto che il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito(Cass. civ., Sez. III, 19 agosto 2003, n.12124) consente di poter affermare che il trauma ingiusto che colpisce la vittima primaria è idoneo ad arrecare un vulnus anche alla sfera dei soggetti a questa vicini, soggetti che divengono vittime secondarie. Ciò, invero, si verifica, non solo ove per la vittima primaria intervenga il decesso ma pure ove questa venga semplicemente ad essere offesa da lesioni. La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali/morte è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno non patrimoniale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo (Cass. civ. 8305/1996 12195/1998 8828/2003; v. Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2002 n. 9556). Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela. Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la risoluzione adottata dal Consiglio di Europa il 14 marzo 1975 (Résolution (75) 7 "rélative à la réparation des dommage en cas de lesions corporelles e de décés"), che ha indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e al fine di uniformare i principi, i criteri per il riconoscimento dei danni da lesione corporale del prossimo congiunto. Va, tuttavia, precisato che il danno non patrimoniale di cui si discute è, comunque e pur sempre, un danno conseguenza che, dunque, va provato (Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2006, n.23865). Quanto alla prova, ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari (v. Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n.1203). Si registra polifonia interpretativa quanto al requisito della convivenza, ai fini del risarcimento della vittima secondaria (Cass. civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2012 n. 4253). È, però, preferibile (e prevalente) l'indirizzo che esclude il requisito della coabitazione anche per una maggiore aderenza all'attuale evoluzione dei costumi sociali e familiari. Infatti, secondo i dati ISTAT è ormai noto come si sia affermata una ipotesi di famiglia non legata dalla abituale coabitazione: cd. pendolarismo familiare cui si è già fatto cenno. Secondo l'ISTAT, sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall'abitazione abituale e che possono finanche avere residenze anagrafiche diverse.

Danno non patrimoniale

La condotta del terzo espone a risarcimento nell'ipotesi in cui sussista un pregiudizio. Il danno può essere anche non patrimoniale. Sul punto, come è noto, nelle prime interpretazioni che sono state fornite dell'art. 2059 c.c. – nella parte in cui prevede tale forma di risarcimento soltanto nei casi previsti dalla legge – si riteneva che la legge richiamata fosse esclusivamente quella penale. In questa prospettiva, diretta a valorizzare il profilo sanzionatorio del danno non patrimoniale – inteso come danno morale subiettivo (sentenza n. 184 del 1986) – era, pertanto, necessario che la condotta posta in essere integrasse gli estremi di un fatto penalmente illecito. La successiva giurisprudenza della Consulta (sentenza n. 233 del 2003) e anche della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., sent., 11 novembre 2008, n. 26972) – dopo avere spostato il centro dell'analisi sul danneggiato, e dunque sui profili restitutori, e dopo avere identificato l'esatta natura del danno non patrimoniale come avulsa da qualunque forma di rigidità dommatica legata all'impiego di etichette o fuorvianti qualificazioni – ha allargato le maglie del risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che esso deve essere riconosciuto, fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, oltre che nei casi specificamente previsti dal legislatore, quando viene leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato. In definitiva, l'attuale sistema della responsabilità civile per danni alla persona, fondandosi sulla risarcibilità del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è, pertanto, essenzialmente un sistema bipolare. La Corte di cassazione, riconducendo ad organicità tale sistema, ha, inoltre, elaborato taluni criteri, legati alla gravità della lesione, idonei a selezionare l'area dei danni effettivamente risarcibili (citata sentenza n. 26972 del 2008). Per la tutela risarcitoria, dunque, la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale; l'offesa deve essere grave, nel senso che deve superare una soglia minima di tollerabilità; il danno deve essere risarcito quando non sia futile, vale a dire riconducibile a mero disagio o fastidio (v. Corte cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 355 che conforta, sui requisiti di serietà e gravità, la tesi sposata dalle Sezioni Unite).

Casistica

In tempi recenti, come già riferito, la Suprema Corte, con la sentenza Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2014 n. 5509, ha ribadito che anche il soggetto nato dopo la morte del genitore, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.

In materia di danno derivante dalla lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel tentativo di offrire una analisi contenutistica della voce risarcitoria da riconoscere al danneggiato, con la decisione Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013 n. 19402, ha precisato che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.

Con la decisione Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2013 n. 9231, il Collegio è ritornato sul tema del carattere plurioffensivo dell'illecito esofamiliare affermando che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.

In tema della convivenza dei familiari, al fine di riconoscere la tutela rimediale risarcitoria, si segnala Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012 n. 4253: il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost..