Perdita del rapporto parentale (danno da)

Marco Rodolfi
10 Luglio 2022

Gli eredi di una vittima di un fatto illecito (sinistro stradale, medical malpratice, ecc.) possono chiedere al civilmente responsabile il c.d. danno non patrimoniale da morte, sia iure proprio, che iure hereditatis.
Nozione

***Per AGGIORNAMENTO SI VEDA Nuova tabella milanese 2022 sul danno parentale***

Gli eredi di una vittima di un fatto illecito (sinistro stradale, medical malpratice, ecc.) possono chiedere al civilmente responsabile il c.d. danno non patrimoniale da morte, sia iure proprio, che iure hereditatis.

In particolare, il danno non patrimoniale iure proprio è ritenuto risarcibile sia come danno biologico di tipo psichico (che deve essere provato sotto il profilo medico-legale) sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale.

Il danno morale, in pratica, è la sofferenza morale soggettiva, il turbamento d'animo, il dolore intimo sofferti (senza lamentare tuttavia degenerazioni patologiche della sofferenza, altrimenti si rientrerebbe all'interno del danno biologico).

Il danno da perdita del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Siffatto danno va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, pertanto, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra genitore e figlio, tra fratello e sorella ecc.

Il danno non patrimoniale biologico iure hereditatis è invece risarcibile solamente laddove la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento.

Il danno non patrimoniale morale iure hereditatis (definito anche come “catastrofale”), è risarcibile unicamente allorché vi sia la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa, ad esempio, quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e comunque il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso.

Di recente, tuttavia, si è registrata una voce contraria, sul punto, da parte della Suprema Corte che, per la prima volta, ha affermato il principio per cui: “la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere pertanto dalla consapevolezza che il danneggiato/vittima ne abbia” (Cass. civ., 23 gennaio 2014, n. 1361, Rel. Scarano).

Elemento oggettivo

Il danno morale ed il danno da perdita del rapporto parentale costituiscono delle sottovoci del danno non patrimoniale, da liquidarsi congiuntamente al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno espressamente affermato che: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita dai familiari e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va complessivamente ed unitariamente ristorato”.

Tuttavia la medesima Cassazione ha anche avuto modo di affermare che occorre evitare di sottovalutare la componente del danno da perdita (o lesione) del rapporto parentale Il danno da perdita del rapporto parentale è infatti: “ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica (danno latu sensu biologico) … e va al di là del crudo dolore che la morte in sé della persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio e tra fratello e fratello .. nell'alterazione che una scomparsa del genere produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.

Elemento soggettivo

Il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale può essere conseguenza di qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, o di responsabilità civile, extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. e ss. contrattuale.

A tale ultimo proposito, infatti, le Sezioni Unite hanno definitivamente statuito che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniale. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Nesso di causalità

Il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale può essere conseguenza di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale.

Il danno risarcibile è comunque un danno conseguenza che richiede la relativa prova (nesso di causalità giuridica) ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., applicabili anche in tema di danno non patrimoniale.

Legislazione

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non è regolamentato specificamente da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico.

Si deve pertanto fare riferimento alle disposizioni del codice civile in tema di danno non patrimoniale, quali gli artt. 1223, 1226 e, soprattutto, 2059 c.c.

Legittimazione a formulare la richiesta del danno da perdita del rapporto parentale

La legittimazione a formulare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere domandato sia dai più stretti congiunti della vittima (coniuge, genitori, figli, fratelli), che da anche da altri parenti.

Diverso tuttavia è il regime dell'onere probatorio.

Il rapporto di parentela, così come quello di convivenza, per la giurisprudenza dominante rilevano infatti non già sul piano sostanziale della legittimazione ad agire, ma unicamente su quello processuale dell'onere della prova.

Criteri di liquidazione

Non esistendo criteri di liquidazione previsti dalla Legge, l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, a partire dal dicembre 2004, ha dedicato un capitolo a parte per la liquidazione del danno non patrimoniale “da perdita del rapporto parentale” (da intendersi comprensivo ovviamente anche della sofferenza morale subita dai congiunti del de cuius).

In pratica: “a seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano” è stata prevista una forbice di valori che vanno da un minimo ad un massimo per le diverse ipotesi risarcitorie.

I valori adottati con le Tabelle 2013 sono stati i seguenti:

  • Da Euro 163.080,00 ad Euro 326.150,00 (per la morte di un figlio a favore di ciascun genitore, per la morte di un genitore a favore del figlio, e per la morte del coniuge non separato o del convivente a favore del coniuge/convivente sopravvissuto);
  • Da Euro 23.600,00 ad Euro 141.620,00 (per la morte di un fratello a favore del fratello e per la morte di un nipote a favore del nonno).

La predetta “forbice” è stata prevista al fine di poter procedere ogni volta alla liquidazione di tale voce risarcitoria: “tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta)”.

Anche il Tribunale di Roma ha peraltro adottato una propria tabella di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in cui, posto un valore economico base (nel 2013 Euro 9.285), il risarcimento verrà calcolato moltiplicando tale valore basale per una serie di punti, a seconda della sussistenza o meno di determinati requisiti nel singolo caso di specie:

  • relazione parentale con il de cuius (il punteggio è ovviamente più alto per i componenti la famiglia nucleare e decresce via via a seconda che ci si allontani da tale nucleo);
  • età della vittima (il punteggio decresce con l'aumentare dell'età);
  • età del congiunto (il punteggio decresce con l'aumentare dell'età);
  • convivenza o meno e composizione del nucleo familiare.
Onere della prova

Sul danneggiato che chiede il risarcimento incombe l'onere di provare la sussistenza del danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale (comprensivo delle sofferenze morali), pur potendo ovviamente fare ricorso alla prova presuntiva (soprattutto per quanto concerne la c.d. “famiglia nucleare”).

I danneggiati, soprattutto se fuori dalla c.d. “famiglia nucleare” devono allegare e, se possibile, fornire elementi di prova che supportino e spieghino, come era la “qualità ed intensità” della relazione affettiva che gli eredi avevano con la vittima, nonché con gli altri congiunti sopravvissuti.

I danneggianti, a loro volta, in particolar modo per quanto concerne le richieste provenienti dai componenti la c.d. “famiglia nucleare” (che possono avvalersi della prova presuntiva) dovranno allegare e provare la carenza dei requisiti previsti (ad esempio, la mancanza della convivenza ante sinistro tra il de cuius e gli eredi, l'assoluta mancanza di rapporti o comunque l'esistenza di “rapporti difficili” con il de cuius, ecc.).

Aspetti processuali – Le parti ed il Giudice

Gli eredi del de cuius non devono mai dare per scontato che, poiché il loro congiunto è deceduto in conseguenza di un fatto illecito, avranno automaticamente diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale (comprensivo delle sofferenze morali).

Nell'atto introduttivo del giudizio, gli eredi (soprattutto se fuori dalla c.d. famiglia nucleare) dovranno allegare e, se possibile, fornire elementi di prova che supportino e spieghino, come era la “qualità ed intensità” della relazione affettiva che gli eredi avevano con la vittima, nonché con gli altri congiunti sopravvissuti.

I danneggianti, a loro volta, soprattutto per quanto concerne le richieste provenienti dai componenti la c.d. “famiglia nucleare” (che possono avvalersi della prova presuntiva) dovranno allegare e provare la carenza dei requisiti previsti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (ad esempio, la mancanza della convivenza ante sinistro tra il de cuius e gli eredi, l'assoluta mancanza di rapporti o comunque l'esistenza di “rapporti difficili” con il de cuius, ecc.).

Casistica

Il criterio liquidativo adottato dal Tribunale di Milano è perfettamente conforme a quanto statuisce la Suprema Corte in materia di danno da morte. Secondo il Supremo Collegio, infatti: “le Sezioni Unite, con un breve inciso regolano il danno parentale sotto la specie di danno morale, escludendo che tale situazione possa essere chiesta due volte e come danno morale iure proprio, a titolo di sofferenza o dolore, e come danno non patrimoniale per la perdita parentale. Unica è la figura di danno deducibile, e da provare, e cioè la perdita percepita dal soggetto che viene a perdere il congiunto, anche se tale pregiudizio nelle sue componenti, può risultare complesso (sebbene debba sempre comunque essere integralmente ed unitariamente ristorato)”.

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto, del resto: “è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica (danno latu sensu biologico) … e va al di là del crudo dolore che la morte in sé della persona cara... provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio e tra fratello e fratello .. L'alterazione che una scomparsa del genere produce anche nelle relazioni tra i superstiti deve essere integralmente risarcita mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione”.

La prova, comunque, che i criteri di liquidazione di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano siano stati adottati dalla Suprema Corte anche per quanto riguarda i danni non patrimoniali da morte (e non solo per la liquidazione del bene salute), considerandoli “a vocazione nazionale” e da ritenersi “equi” e cioè “in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”, è data dalle parole del medesimo Supremo Collegio: “Si applicano i criteri orientativi delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale, ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento”.

La liquidazione “unitaria” del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale (comprensiva dunque anche delle sofferenze morali) prevista dalla Tabella di Milano è dunque considerata corretta e perfettamente conforme ai principi fondamentali in materia.

La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto deve essere effettuata: “mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr. Cass., 17 settembre 2010, n. 19816 e Cass.,3 febbraio 2011, n. 2557) includendovi sia la sofferenza interiore e lo stato di prostrazione derivanti dall'avvenimento luttuoso (c.d. turbamento d'animo) … sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), senza che siano ammissibili duplicazioni” (Cass., 14 giugno 2011, n. 12953: nel caso di specie confermata sentenza che aveva liquidato Euro 180.000,00 per danno “morale” a ciascuno dei genitori di ragazzo deceduto in sinistro stradale, perché a prescindere dal nomen iuris aveva correttamente motivato.

Merita altresì di essere segnalata una recente decisione in materia della Suprema Corte che, proprio a proposito di uno dei requisiti previsti dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano (la “convivenza”), ha stabilito un principio molto rilevante, e cioè che: “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (“famiglia nucleare – anche di fatto - incentrata su coniuge, genitori e figli rispetto alla quale soltanto è delineata la trama di diritti e doveri reciproci” dal nostro ordinamento) .... Perché, invece, “possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253. Rel. Carluccio. Respinto il ricorso promosso da tre nipoti della defunta di 71 anni).

Da ultimo si segnala nuovamente la necessità per gli eredi della vittima, pur potendo ovviamente fare ricorso alla prova presuntiva (soprattutto per quanto concerne la c.d. “famiglia nucleare”), di allegare e, se possibile, fornire elementi di prova che supportino e spieghino, come era la “qualità ed intensità” della relazione affettiva che gli eredi avevano con la vittima, nonché con gli altri congiunti sopravvissuti.

Il rischio è che, in difetto, la liquidazione venga effettuata sui minimi tabellari o anche con valori inferiori: “Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (ndr da morte), in generale, vanno tenute nel debito conto le circostanze del sinistro, la sofferenza per la tragica perdita del familiare, l'età della persona deceduta e quella del prossimo congiunto superstite, il grado della parentela e l'intensità del legale e la convivenza o meno tra il deceduto e prossimo congiunto superstite; tenendo presente che trattasi, comunque, di un “danno conseguenza” che implica un onere di allegazione e prova in capo a chi chieda il riconoscimento di detta voce di danno, è poi possibile fare ricorso ai criteri liquidatori indicati nelle tabelle in uso presso questo Tribunale che, a tal fine, suggeriscono il ricorso a valori, diversi a seconda del legame familiare tra la vittima primaria (deceduto) e le vittime secondarie (prossimi congiunti), ricompresi in un'ampia forbice entro la quale orientare la liquidazione equitativa del caso al fine di dare ristoro al danno morale in senso stretto ed alla lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale”. Il Tribunale nel caso di specie ha liquidato i minimi tabellari - tra gli altri, al figlio quattordicenne per la morte del padre trentasettenne - evidenziando il “difetto di qualsiasi allegazione e prova circa la ricorrenza in concreto di indici utili a consentire una più puntuale liquidazione equitativa della voce di danno in questione, avuto riguardo alle indicazioni fornite dalla tabella in uso presso questo Tribunale” (Trib. Milano, sez. XII civ., 11 aprile 2013, n. 5032, Dott. Orsenigo).

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