Spese condominiali straordinarie: per il decreto ingiuntivo è sufficiente l’approvazione del preventivo?
13 Giugno 2024
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Vibo Valentia è stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta da una condomina avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Condominio: nello specifico, la ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento, deducendo la mancanza della delibera condominiale di approvazione del piano di riparto delle spese e la mancanza della documentazione comprovante le stesse. Nel pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente, il giudice precisa che per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese. Pertanto, il Condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché dei relativi documenti, mentre l'amministratore deve dimostrare che il credito preteso è esigibile. Quindi, nel caso di specie, l'obbligazione pecuniaria nascente in capo alla condomina per il godimento delle cose e servizi comuni, nonché per le attività di straordinaria amministrazione del Condominio, «risulta determinata nel suo importo dalle delibere assembleari con cui erano stati approvati i preventivi di volta in volta indicati e ripartita in base alle tabelle millesimali allegate», ed è pertanto «allo stato certa, liquida ed esigibile». Inoltre, essendo stati allegati agli atti di causa i documenti originanti il credito del Condominio, le delibere sono da considerarsi valide ed efficaci «sin dal loro sorgere», e “cristallizzate” in assenza di impugnazione: ciò comporta che il singolo condominio ha l'obbligo di versare la sua quota di spettanza per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi ritenuto l'opposizione infondata, non avendo la condomina dimostrato l'inesistenza e/o l'adempimento del credito azionato. (fonte: dirittoegiustizia.it) |