Medico competente
10 Settembre 2015
Inquadramento
L'articolo 2, comma 1, lettera h del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, definisce il medico competente “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal presente decreto” a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. Il medico competente deve essere specializzato in medicina del lavoro o materie affini ed entra a pieno titolo nella normativa che disciplina la sorveglianza sanitaria. Nello specifico, il medico competente, ha il compito di: 1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi);
Obbligo sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è un'attività clinica complessa e articolata, effettuata dal medico competente ed è finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori. Consiste nella valutazione dell'idoneità del lavoratore alla mansione lavorativa specifica, mediante visita medica ed accertamenti ematochimici e strumentali identificati sulla base dei rischi lavorativi. Secondo l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 possiamo evidenziare che la sorveglianza sanitaria comprende: a) la visita medica preventiva, intesa ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) la visita medica periodica, per verificare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, ove non siano previsti dalla relativa normativa, viene pattuita, di regola, una volta l'anno. La periodicità della visita medica, può assumere cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio stabilito comunque dal medico competente. L'organo di vigilanza, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli stabiliti dal medico competente, con un provvedimento motivato; c) la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente ritenga che sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Quindi, possiamo definire che la sorveglianza sanitaria, ha come principale obiettivo, la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Requisiti
L'art. 38 del D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti professionali e le mansioni tipiche del medico competente. • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; • docente di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; • specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale. Oltre ai titoli sopra citati, il medico competente, deve essere iscritto all'albo dei medici competenti, così come regolamentato dal Ministero della Salute. È fatto obbligo al medico che voglia fornire la consulenza di medico competente, di tenersi continuamente aggiornato, non solo per la professione medica, ma anche rispetto alla normativa che regolamenta la sicurezza sul lavoro, infatti, questa risulta essere delicata e soggetta a continue modifiche. Il medico competente, come tutte le professioni dotate di regolamento di formazione continua, è tenuto ad acquisire un numero minimo di crediti formativi previsti dai programmi di aggiornamento triennale, la percentuale non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi.
Lettera di incarico
Successivamente alla nomina del medico competente, è necessario formalizzare e sottoscrivere l'incarico, per come previsto dalla normativa vigente. La lettera di incarico deve contenere nell'intestazione i dati della Società e del rappresentante legale della Società che conferisce l'incarico al medico competente, nella parte centrale deve contenente per esteso i compiti e i ruoli del medico competente all'interno dell'Azienda, e nella parte finale la data e la firma sia del datore di lavoro per accettazione e sia del medico competente che ha accettato l'incarico. Doveri
Il medico competente nello svolgimento della sua funzione ha il dovere di:
Nei confronti del datore di lavoro, il medico competente deve consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale; nei confronti del lavoratore, deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
L'articolo 25 del D.Lgs. n. 81/08 oltre ai ruoli elenca le responsabilità del medico competente. Il medico competente, al contrario del responsabile del servizio prevenzione e protezione, è penalmente sanzionato per la violazione della normativa prevista per l'attività preventiva per come stabilito nell'art. 58 del decreto 81/2008, in precedenza con l'art. 92 del decreto 626/1994 e con l'art. 53 del decreto 277/1991. Il medico competente è chiamato a svolgere un ruolo autonomo e distinto dal datore di lavoro, con obblighi differenti, sia nei confronti dell'azienda, sia nei confronti dei lavoratori. Il rifiuto ingiustificato del medico competente, nei confronti di una eventuale richiesta del lavoratore, integra la colpa specifica, qualora da tale motivazione sia derivato un danno al lavoratore. In caso di errata diagnosi o di errato giudizio di idoneità, qualora dall'operato del medico competente, ne derivi un danno nei confronti del lavoratore, la colpa del medico competente, deve essere valutata con maggiore severità e rigore rispetto a quella del medico di base. La formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente, è prevista in sede di sorveglianza sanitaria. Secondo quanto compete la Medicina del Lavoro, l'obiettivo del giudizio di idoneità alla mansione è quello di tutelare la salute del lavoratore. Il medico competente in seguito agli accertamenti sanitari deve esprimere, necessariamente per iscritto, un giudizio di idoneità alla mansione che può essere redatto in modi diversi. L'idoneità alla mansione può essere:
Dunque, ne diviene che, l'inidoneità, a sua volta, può essere temporanea o permanente. Il giudizio di idoneità alla mansione formulata dal medico competente, condiziona il datore di lavoro ,nel senso che, quest'ultimo è tenuto a mettere in atto le misure consigliate dal medico competente, come essenziali per la tutela del lavoratore. Il medico competente, deve inoltre, informare e consigliare il datore di lavoro, su eventuali soluzioni, per collocare i lavoratori a mansioni diverse, qualora lo stesso, in fase di visita medica, abbia riscontrato inidoneità alla mansione specifica. Il medico competente, esprime, il proprio giudizio, per iscritto, dando copia del giudizio medesimo, al lavoratore e al datore di lavoro.
Cartella sanitaria
Il medico competente, ai sensi dell'articolo 25 decreto 81/2008, istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella, deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico. Il medico competente deve consegnare al datore di lavoro, in caso di cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente, deve rilasciare al lavoratore interessato, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni utili relative alla conservazione della medesima. I dati in possesso del medico competente:
Medico del lavoro e stress da lavoro correlato
Una competenza, che rientra nei ruoli del medico competente è anche quella della valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il medico competente nel caso dello stress da lavoro correlato, deve collaborare con il datore di lavoro, per la valutazione del rischio ed eventualmente per la sorveglianza sanitaria. Il ruolo del medico competente nello stress da lavoro correlato, si svolge soprattutto al momento della valutazione dei rischi. Infatti, ci sono molteplici occasioni di stress e rischi psicosociali correlati al lavoro, che vengono rilevati nell'ambito negli ambienti di lavoro. I datori di lavoro non informati correttamente, non hanno chiaro quale danno anche economico, possa produrre lo stress da lavoro correlato, qualora non venisse valutato nel modo corretto. Il medico competente per valutare una corretta diagnosi dello stress da lavoro correlato, deve considerare in analisi, elementi di natura diversa, sia nei fattori inerenti le persone relativamente alle caratteristiche individuali, sia nei fattori inerenti la tipologia di lavoro. Sanzioni per il medico competente
L''art. 58 del D.lgs. 81/2008 così come modificato dall'articolo 35 del D.lgs. 106/2009 prevedono delle sanzioni a carico del medico competente il quale può essere punito: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25 , comma 1, lettere d) ed e), primo periodo (che prevede l'obbligo di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, e al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso); b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25 , comma 1, lettere b), c) e g) (che prevedono l'obbligo di programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41; di istituzione, aggiornamento e custodia di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; di fornire informazioni ai lavoratori, e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti); c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25 , comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi (che prevede l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi), e l) (che prevede l'obbligo di visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o alla cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i) (che prevede l'obbligo di informazione a ciascun lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e relativa consegna di copia della documentazione sanitaria; la comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1 (cioè l'obbligo di trasmettere, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria) e art. 41, commi 3, 5 e 6-bis (cioè l'obbligo di allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c). Infine, è importante evidenziare che, oltre alle appena menzionate sanzioni penali corrispondenti alla violazione degli obblighi previsti specificamente in capo al medico competente, quest'ultimo può essere chiamato a rispondere anche per tutta una serie di altre ipotesi di reato descritte dal codice penale, come ad esempio quella di omissione di referto all'autorità giudiziaria (art. 365 c.p.), in caso di malattia professionale o infortunio penalmente rilevante, o quella di omicidio colposo (art. 589 e 599 c.p.) ove l'evento sia collegato causalmente ad una condotta colposa del medico competente.
Comunicazione Inail
Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 81/08 il medico competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, deve trasmettere esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio dell'Inail, le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. L'Inail sul sito www.inail.it rende a disposizione un applicativo web, al fine di rendere più agevole la trasmissione dei dati e di facilitare l'attività dei Medici Competenti, così come previsto dall'allegato II del D.M. 9 luglio 2012.
Il D.lgs. 81/08 ha introdotto il divieto per i dipendenti di strutture pubbliche collocati in uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, l'attività di medico competente (art. 39, comma 3, D.lgs. n. 81/08). L'intento del legislatore è quello di evitare che controllori e controllati coincidano, al fine di garantire un'equa imparzialità. Elenco nazionale medici competenti
Il D.M. 4 marzo 2009 prevede che l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sia tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, per essere inseriti nell'elenco, sono tenuti a comunicare mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Il Ministero della Salute, provvede periodicamente, all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale dei requisiti e dei titoli autocertificati. La verifica negativa, comporta, la cancellazione d'ufficio dall'elenco. L'iscrizione all'elenco non costituisce titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente. Riferimenti
Normativa D.M. 4 marzo 2009 |