Sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche

Gianluca Natalucci
30 Gennaio 2018

Scheda in fase di aggiornamento

Il lavoratore in malattia, dal 1° giorno di astensione dal posto di lavoro, è obbligato a rendersi disponibile al domicilio indicato nel certificato medico. L‘INPS, il datore di lavoro e gli altri enti previdenziali hanno diritto di accertare l'effettività dello stato di prognosi del lavoratore dipendente. Sono vietati i controlli svolti direttamente e in prima persona dal datore di lavoro come affermato dall'art. 5, Legge 20.05.1970 n. 300. Attualmente è attiva per i datori di lavoro la presentazione telematica della richiesta di controllo sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato. È sufficiente collegarsi al sito internet dell'I.IN.P.S. tramite PIN o accedere tramite intermediari abilitati per richiedere il controllo fiscale sullo stato di salute dei propri dipendenti in malattia. La visita medica effettuata dai servizi ispettivi e dagli Istituti previdenziali andrà effettuata nelle fasce di reperibilità previste dall'art. 4 D.M. 15.07.1986 e l'esito sarà visualizzabile nel sito WEB. Con la pubblicazione in G.U. 16/2016 del D.M. 11.01.2016 sono state individuate delle esenzioni ben specifiche dalla reperibilità. L'assenza ingiustificata del lavoratore nel domicilio dichiarato nel certificato medico produce l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Dal 1° settembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 (Art. 18 e 22), è in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Inquadramento

Il lavoratore, verificata la sua impossibilità lavorativa, deve rivolgersi al medico curante, sottoporsi a visita di controllo e farsi rilasciare apposita certificazione medica. Con la nuova normativa entrata in vigore con la Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “collegato lavoro”), il lavoratore viene esonerato dal presentare in modalità cartacea la copia del certificato al proprio datore di lavoro. Il medico, infatti, è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all'INPS con lo scopo di garantire ed assicurare al dipendente il trattamento economico durante tutta la durata dell'evento morboso. I termini per la comunicazione a giustificare l'assenza dal lavoro sono generalmente disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il lavoratore, poiché mantiene il diritto al posto di lavoro e all'indennità economica, ha l'obbligo di rendersi rintracciabile in specifiche fasce di reperibilità all'indirizzo dichiarato e specificato nel certificato medico.

Tale documento ha dunque la funzione di giustificare l'assenza e di consentire al datore di lavoro ed ai sanitari iscritti negli appositi elenchi (Inps e Asl) di effettuare i controlli sullo stato di malattia del lavoratore.

Le assenze non giustificate dal lavoratore creano riflessi sull'indennità economica e disciplinare fino ad arrivare al licenziamento.

Certificato medico di malattia

Il certificato medico è un'attestazione che giustifica l'assenza dal posto di lavoro a causa di motivi di salute. Precedentemente l'entrata in vigore della Legge n. 183/2010, il modulo veniva redatto in conformità al D.M. Sanità 30 settembre 1991 ed era costituito da 2 schede:

  • Modulo A: dove si indicavano i dati identificativi del lavoratore, la diagnosi, la data di rilascio del certificato e la prognosi clinica;
  • Modulo B: era predisposto a ricalco del precedente ma utile solo per la compilazione della prognosi, con la specifica dell'inizio e della durata presunta della malattia (non veniva indicata la diagnosi).

Al termine del periodo transitorio, dal 18.03.2011 al 17.06.2011, è sorto l'obbligo sia per il medico curante che per i medici del SSN, nel caso di lavoratori del settore privato e del settore pubblico, di inviare la certificazione per via telematica all'INPS (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2011, n. 4)

Normalmente, nel caso di assenze per malattia di durata pari o inferiore a 10 giorni, la certificazione viene rilasciata dal medico curante; se l'assenza si prolunga o gli eventi si ripetono nel corso dell'anno si è obbligati a rivolgersi esclusivamente dal medico del SSN. Vengono escluse da tale obbligo le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche.

In evidenza

Per medico curante deve intendersi (circ. INPS 28 gennaio 1981 n. 134368):

− il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica (c.d. medico di famiglia);

− il medico specialista;

− il medico di accettazione ospedaliero;

− il medico di accettazione operante presso le Case di cura convenzionate con le Regioni;

− il medico universitario;

− il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza.

Il servizio di trasmissione telematica, entrato in vigore con il Decreto Interministeriale 26 febbraio 2010, è finalizzato ad automatizzare e digitalizzare completamente l'intero processo organizzativo di invio degli attestati di malattia tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo assegnato dal SAC al certificato inviato e comunicarlo al proprio datore di lavoro. Sarà l'INPS che tramite i canali telematici (accesso con PIN, via Pec o tramite i loro intermediari delegati art. 1, commi 1 e 4, Legge n. 12/1979), mette a disposizione del datore di lavoro gli attestati ricevuti dai medici (Circolare INPS n. 119/2010 e n. 117/2011).

Il certificato di malattia telematico deve obbligatoriamente contenere:

  • dati anagrafici del lavoratore;
  • codice fiscale;
  • residenza o domicilio abituale;
  • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  • codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
  • data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il medico rilascia al lavoratore, se richiesto, copia cartacea per il datore di lavoro senza indicare la diagnosi e copia per l'assistito che contiene la diagnosi e/o il codice nosologico. Oppure, in caso di impossibilità di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del protocollo, attribuito dal SAC.

Un elemento molto importante da comunicare al medico e controllare nel cartaceo è riferito all'indirizzo presso cui il lavoratore trascorrerà il periodo di malattia (Cass. S.U. 2 febbraio 1993, n. 1283).

Solitamente coincide con la residenza ma può essere indicato anche un luogo diverso purché venga espressamente specificato.

L'omessa comunicazione dell'indirizzo configura l'ipotesi di irreperibilità e comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia fino a quando non viene segnalato l'indirizzo mancante.

L'incompleta o l'inesattezza del dato comporta invece la perdita dell'indennità solo se non si è grado, in nessun modo, di effettuare le visite di controllo. Sarà cura del lavoratore, negli eventi successivi al primo, indicare l'indirizzo esatto e completo (Messaggio INPS n. 22747/2009 e n. 4344/2012).

Il certificato in modalità cartacea, che il lavoratore è obbligato entro 2 giorni dal rilascio ad inviare, con raccomandata A/R, all'INPS ed al proprio datore di lavoro, viene rilasciato solo nei seguenti casi:

  • impossibilità nella trasmissione da parte del medico;
  • ricovero ospedaliero o degenze in strutture di pronto soccorso;
  • emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all'invio telematico;
  • insorgenza dello stato patologico all'estero.

In evidenza:

Se il lavoratore che si ammala si trova all'estero ha gli stessi obblighi previsti per il lavoratore in Italia.

L' Inps specifica che (Circolare INPS 25 luglio 2003, n. 136 e n. 95 bis del 6 settembre 2006):

− in Paesi UE o convenzionati l'assicurato deve presentare all'Istituzione estera, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia. Sarà cura dell'istituzione estera trasmettere all'INPS la certificazione;

− in Paesi extra UE, la certificazione, da trasmettere entro 2 giorni al datore di lavoro e all'INPS deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Fasce di reperibilità

L'obbligo più rilevante in capo al lavoratore riguarda la reperibilità durante tutto il periodo di malattia.

Il luogo indicato nel certificato medico come indirizzo di residenza o temporanea dimora, viene specificato nel modulo e nel caso di eventuale variazione bisognerà comunicarla tempestivamente all'INPS ed al datore di lavoro.

Per consentire il controllo dello stato di malattia, vi è l'obbligo per il lavoratore di essere reperibili, tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 (art. 4, D.M. 15 luglio 1986).

Non possono essere stabilite altre fasce orarie dalla contrattazione collettiva in quanto diventerebbero inapplicabili.

Il dipendente inoltre non è tenuto a comunicare preventivamente, né all'INPS né al datore di lavoro, l'indifferibile assenza al domicilio (Cass. Sez. Lav. 6 maggio 2005, n. 9453).

Qualora, invece, debba assentarsi dal domicilio durante gli orari di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che può richiedere la certificazione a giustificazione dell'assenza.

È consentito al lavoratore di uscire di casa per seguire le terapie salva-vita, indicate nell'art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, stati patologici connessi a invalidità riconosciuta, anche se queste avverranno durante gli orari della visita fiscale.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 16/2016, del Decreto del Ministero del Lavoro, emanato lo scorso 11 gennaio di concerto con il Ministero della Salute, di integrazione e modifica del Decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INAIL sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita e risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che determini una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Le nuove regole entrano in vigore dal 22 gennaio 2016.

In seguito è intervenuto anche l'INPS con la circolare n. 95/2016 che ha elaborato apposite linee guida delle patologie che danno diritto agli esoneri e fornisce gli indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. La Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia. Il Dottore è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all'interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all'accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

Modalità di richiesta della visita

La richiesta di visita di controllo può decorrere dal 1° giorno di malattia, poiché vi è l'obbligo per il dipendente di rendersi disponibili al domicilio indicato anche se il certificato medico non è stato ancora inviato. L‘INPS ed il datore di lavoro possono effettuare i controlli, nelle fasce di reperibilità sopra indicate, esclusivamente mediante l'utilizzo di strutture sanitarie pubbliche competenti.

La richiesta del datore di lavoro ad effettuare controlli relativi allo stato di malattia del suo dipendente non costituisce mobbing (Cass. civ. Sez. lav. 1° agosto 2008, n. 21028).

In passato, prima dell'estensione e potenziamento dei servizi telematici INPS, la richiesta di visita di controllo veniva formulata anche telefonicamente e seguita da richiesta scritta alla sede I.N.P.S. nella cui circoscrizione si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato.

Dall'1.10.2011 tutte le richieste devono essere inoltrate attraverso il canale telematico dell'I.N.P.S. con accesso tramite PIN (Circolare INPS n. 118 del 12 settembre 2011). Il servizio è riservato ai datori di lavoro pubblici e privati ed è denominato “RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO”.

Può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.

La domanda telematica deve essere presentata:

  • Nel caso di richiesta per visita antimeridiana, non può essere inoltrata telematicamente oltre le ore 9.00 del giorno stesso;
  • Nel caso di visita pomeridiana, non può essere inviata dopo le ore 12:00;
  • Per le richieste nei giorni di sabato, domenica o altri festivi, entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la data della visita.

È possibile inviare all'I.N.P.S. con un'unica operazione più richieste (“Invio richieste multiple”), fino a un massimo di cinquanta (Messaggio INPS n. 9399 del 1° giugno 2012).

Lo stato di avanzamento della richiesta ed il controllo degli esiti della visita effettuata sarà verificato da parte dell'azienda nel sito I.N.P.S., attraverso la funzione “Consultazione Esito Visita”, disponibile nella schermata “richiesta visita”.

Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all'INPS, per ogni visita medica richiesta, tramite Modello F24, il compenso erogato al medico. Sarà cura dell'Ente inviare la richiesta di pagamento all'azienda, inserendo il codice da utilizzare nella comunicazione.

In evidenza

Sono previsti controlli ambulatoriali presso l'INPS nei seguenti casi:

a) quando l'assicurato contesta l'esito della visita di controllo domiciliare e a condizione che manifesti immediatamente il proprio dissenso;

b) in tutti i casi di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare;

c) in caso di particolari verifiche sanitarie e/o amministrative.

Assenza ai controlli e riflessi sul rapporto di lavoro

Il medico di controllo, dopo essersi recato nel domicilio di reperibilità, qualora trovi il lavoratore assente deve:

  • Rilasciare l'invito al lavoratore a presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo (salvo che non riprenda l'attività lavorativa). Il verbale sarà consegnato a un familiare maggiore di 14 anni, ad altra persona presente in casa o ad un vicino (in busta chiusa) che dovrà firmare la ricevuta di consegna. In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere;
  • Comunicare l'assenza all'INPS che, a sua volta, avviserà il datore di lavoro.

L' assenza ingiustificata comporta la perdita del trattamento di malattia, secondo quanto segue:

  • Prima visita: perdita del trattamento di malattia a carico dell'Inps per i primi 10 giorni di malattia;
  • Seconda visita: oltre alla precedente sanzione, riduzione dell'indennità del 50% fino alla conclusione dell'evento morboso o dell'eventuale effettuazione di una visita di controllo;
  • Terza visita: determina l'interruzione dell'erogazione dell'indennità economica da parte dell'INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

Acquisita la comunicazione dell'assenza, anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro, la sede Inps ne darà formale notizia al lavoratore il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell'assenza. Trascorso tale termine e valutate negativamente le difese del dipendente, la sede I.N.P.S. provvederà a dare comunicazione:

- al lavoratore, mediante lettera raccomandata;

- al datore di lavoro, nei casi di pagamento a conguaglio, ai fini degli eventuali recuperi. Gli importi da restituire all'ente saranno riportati nel Mod. DM10/2 quadro B/C utilizzando il codice E775 “restituzione indennità di malattia indebita”.

La trattenuta dell'indennità economica di malattia per assenza alla visita medica di controllo si concluderà con:

  • la ripresa dell'attività lavorativa;
  • il riconoscimento dell'incapacità lavorativa in occasione di una successiva visita medica di controllo;
  • il ricovero ospedaliero.

Il lavoratore inadempiente, può essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa (Cass. Sez. Lav. 20 marzo 2007, n. 6618). Il ripetersi delle assenze al domicilio in occasione di differenti eventi morbosi determina un intento elusivo in capo al lavoratore giustificando il licenziamento. Ciò non avviene nel caso di malattia di tipo psichico regolarmente confermata in sede di verifica ambulatoriale. L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve comunque subordinarsi alla procedura di contestazione prevista dall'art. 7, Legge n. 300/1970.

Vi sono, inoltre, ipotesi di esonero all'obbligo di reperibilità nei casi di forza maggiore ovvero situazioni che abbiano reso inevitabile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove per evitare gravi conseguenze per se o per la propria famiglia (Cass. Sez. Lav. 2 marzo 2004, n. 4247). Sarà onere del lavoratore dimostrare la prova dell'assenza.

Polo Unico per le visite fiscali

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 27 maggio 2017 (art. 18 e 22), dal 1° settembre 2017, entra in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio (Inps, messaggio 9 agosto 2017, n. 3265). L'obbiettivo è di allineare la disciplina dei settori pubblico e privato per quanto concerne le fasce orarie di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo e la definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali. In attesa della pubblicazione del decreto, le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici rimangono quelle sinora vigenti. Resta invariata le modalità di richiesta della visita medica di controllo attraverso il servizio online dedicato per i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni. Viene specificato inoltre che nel caso il dipendente debba assentarsi (ad esempio per visite specialistiche) dal domicilio indicato per la reperibilità nel certificato telematico di malattia, la pubblica amministrazione provvede tempestivamente ad informare l'INPS mediante i seguenti canali: - inviando un'email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it ; - inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento; - contattando il Contact center.

Riferimenti

Normativi

D.Lgs. 27 maggio 2017, n. 75 (art. 18 e 22) Legge 4 novembre 2010, n. 183 Decreto Interministeriale 26 febbraio 2010 Legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 5 Prassi

Inps, Messaggio n. 3685/2017 Inps, Messaggio n. 3265/2017 Inps, Circolare 7 giugno 2016, n. 95 Ministero del Lavoro, Circolare 18 marzo 2011, n. 4 Inps, Circolare 12 settembre n. 118, Inps, Circolare 9 settembre 2011, n. 117 Inps, Circolare 7 settembre 2010, n. 119 Giurisprudenza Cass. Sez. Lav. 20 marzo 2007, n. 6618 Cass. Sez. Lav. 6 maggio 2005, n. 9453

Cass. S.U. 2 febbraio 1993, n. 1283

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