Sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche

Teresa Zappia
29 Maggio 2024

Il lavoratore in malattia, dal 1° giorno di astensione dal posto di lavoro, è obbligato a rendersi disponibile al domicilio indicato nel certificato medico. L‘INPS, il datore di lavoro e gli altri enti previdenziali hanno diritto di accertare l'effettività dello stato di prognosi del lavoratore dipendente. Sono vietati i controlli svolti direttamente e in prima persona dal datore di lavoro come affermato dall'art. 5, Legge 20.05.1970 n. 300. Attualmente è attiva per i datori di lavoro la presentazione telematica della richiesta di controllo sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato. È sufficiente collegarsi al sito internet dell'I.IN.P.S. tramite PIN o accedere tramite intermediari abilitati per richiedere il controllo fiscale sullo stato di salute dei propri dipendenti in malattia. La visita medica effettuata dai servizi ispettivi e dagli Istituti previdenziali andrà effettuata nelle fasce di reperibilità previste dall'art. 4 D.M. 15 luglio 1986 e l'esito sarà visualizzabile nel sito WEB. Con la pubblicazione in G.U. 16/2016 del D.M. 11.01.2016 sono state individuate delle esenzioni ben specifiche dalla reperibilità. L'assenza ingiustificata del lavoratore nel domicilio dichiarato nel certificato medico produce l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Dal 1° settembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 (Artt. 18 e 22), è in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Inquadramento

Il lavoratore, verificata la sua impossibilità lavorativa, deve rivolgersi al medico curante, sottoporsi a visita di controllo e farsi rilasciare apposita certificazione medica. Con la nuova normativa entrata in vigore con la Legge n. 183/2010(c.d. “collegato lavoro”), il lavoratore è esonerato dal presentare in modalità cartacea la copia del certificato al proprio datore di lavoro, estendendo così al settore privato la disciplina di cui all'art. 55-septies D.Lgs. n. 165/2001, prevista per i dipendenti delle PP.AA. Il medico, infatti, è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all'INPS con lo scopo di garantire e assicurare al dipendente il trattamento economico durante tutta la durata dell'evento morboso. Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo assegnato dal SAC al certificato inviato e comunicarlo al proprio datore di lavoro. Sarà l'INPS che tramite i canali telematici metterà a disposizione del datore di lavoro gli attestati ricevuti dai medici (INPS circ. n. 119/2010 e n. 117/2011).

La contrattazione collettiva prevede, generalmente, il termine entro il quale il lavoratore deve informare il datore dell'assenza; anche laddove non vi sia una previsione in tal senso, considerati i doveri di correttezza e buona fede gravanti in capo al dipendente, quest'ultimo è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore dell'assenza per malattia. La comunicazione dell'assenza è preventiva e distinta rispetto all'invio del certificato medico, che può avvenire anche in un momento successivo.

La comunicazione al datore è funzionale sia a consentigli di organizzare l'attività lavorativa che verificare la giustificatezza dell'assenza richiedendo la visita di controllo domiciliare (Trib. Bari , sez. lav., n. 4072/2019).

Sul punto è utile evidenziare che l'assenza ingiustificata del dipendente dal lavoro può assumere rilevanza disciplinare, ma nell'applicare una sanzione il datore di lavoro deve necessariamente tenere conto della diversa gravità della condotta concretizzatesi in una giustificazione tardiva dell'assenza rispetto ad una assenza totalmente ingiustificata della quale, pertanto, non siano state documentate oppure siano risultate non confermate, all'esito del controllo datoriale (Cass., sez. lav., n. 33134/2022).

Il lavoratore in malattia ha l'obbligo di rendersi rintracciabile in specifiche fasce di reperibilità all'indirizzo dichiarato e specificato nel certificato medico.

Normalmente, nel caso di assenze per malattia di durata pari o inferiore a 10 giorni, la certificazione viene rilasciata dal medico curante; se l'assenza si prolunga o gli eventi si ripetono nel corso dell'anno si è obbligati a rivolgersi esclusivamente al medico del SSN o che sia convenzionato con quest'ultimo.

Nel caso in cui la malattia si protragga oltre il termine inizialmente indicato nel certificato medico, il lavoratore è tenuto a chiedere al medico la certificazione attestante la prosecuzione della stessa entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente (art. 1, co. 149, L. n. 311/2004). La certificazione deve essere inviata all'INPS dal medico. Gli eventuali giorni di ritardo nell'inoltro della certificazione relativa alla prosecuzione della malattia non sono indennizzabili.

Nella diversa ipotesi di guarigione anticipata, il dipendente deve richiedere una rettifica del certificato in corso. L'INPS, con la circolare n. 79/2017, ha evidenziato che la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio sia nei confronti del datore di lavoro ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, non potendo egli consentire altrimenti tale ripresa in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, sia nei confronti dello stesso Istituto, tenuto conto che il certificato di malattia assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione previdenziale. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato. Qualora a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie. Inoltre, la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

In evidenza

L'articolo 41, D.lgs. n. 81/2008 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: «La norma va letta – secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica» (Cass., sez. lav., n. 29756/2022; Cass., sez. lav., n. 7566/2020). Si veda anche: Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2024).

Certificato medico di malattia

Il certificato di malattia telematico deve obbligatoriamente contenere:

  • dati anagrafici del lavoratore;
  • codice fiscale;
  • residenza o domicilio abituale;
  • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  • codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
  • data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il medico rilascia al lavoratore, se richiesto, copia cartacea per il datore di lavoro senza indicare la diagnosi e copia per l'assistito che contiene la diagnosi e/o il codice nosologico.

Un elemento molto importante è l'indirizzo presso cui il lavoratore trascorrerà il periodo di malattia, il quale solitamente coincide con la residenza, ma può essere indicato anche un luogo diverso purché venga espressamente specificato.

L'omessa comunicazione dell'indirizzo configura l'ipotesi di irreperibilità e comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia fino a quando non viene segnalato l'indirizzo mancante.

L'incompleta o l'inesattezza del dato comporta invece la perdita dell'indennità solo se non si è grado, in nessun modo, di effettuare le visite di controllo. Sarà cura del lavoratore, negli eventi successivi al primo, indicare l'indirizzo esatto e completo (INPS circ. 106/2020;INPS messaggio n. 4344/2012).

In evidenza

Se l'evento morboso si verifica mentre il lavoratore è all'estero, non mutano di obblighi di comunicazione e certificazione (si veda: “Certificato di malattia” – bussole di inquadramento - IUS)

Fasce di reperibilità

L'obbligo più rilevante in capo al lavoratore riguarda la reperibilità durante tutto il periodo di malattia.

Il luogo indicato nel certificato medico come indirizzo di residenza o temporanea dimora viene specificato nel modulo e nel caso di eventuale variazione bisognerà comunicarla tempestivamente all'INPS ed al datore di lavoro. A tale fine l'INPS mette a disposizione un servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell'indirizzo di reperibilità (utilizzabile anche per comunicare più variazioni), rispetto a quello precedentemente indicato consentendo così una maggiore immediatezza e tracciabilità dell'informazione (sezione dedicata ai “Servizi Online” “Sportello al cittadino per le VMC” – INPS circ. n. 106/2020)

Per consentire il controllo dello stato di malattia, vi è l'obbligo per il lavoratore di essere reperibile, tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (art. 4, D.M. 15 luglio 1986; art. 5 D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638).

Ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 206/2017 le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata.

A seguito di tale decisione, l'INPS ha chiarito (messaggio n. 4640/2023) che, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, co. 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001 (richiamato in sentenza), le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Non possono essere stabilite altre fasce orarie dalla contrattazione collettiva in quanto diventerebbero inapplicabili.

Il dipendente che debba assentarsi dal domicilio durante gli orari di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione al datore, il quale può richiedere la certificazione a giustificazione dell'assenza. Il datore ne dà comunicazione all'INPS.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (art. 25, D.Lgs. n. 151/2015 e D.M. 11 gennaio 2016) i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita e risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che determini una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Dal momento che la normativa fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero, senza dettagliare le concrete fattispecie, è intervenuto l'INPS con la circolare n. 95/2016, elaborando apposite linee guida delle patologie che danno diritto agli esoneri e fornisce gli indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.

Vi sono, inoltre, ipotesi di esonero all'obbligo di reperibilità nei casi di forza maggiore ovvero situazioni che abbiano reso inevitabile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per la propria famiglia (Cass., sez. lav., n. 19668/2019; Cass., sez. lav., n. 21621/2010). Sarà onere del lavoratore dimostrare la prova dell'assenza.

Modalità di richiesta della visita

La richiesta di visita di controllo può decorrere dal 1° giorno di malattia, poiché vi è l'obbligo per il dipendente di rendersi disponibili al domicilio indicato anche se il certificato medico non è stato ancora inviato. L‘INPS ed il datore di lavoro possono effettuare i controlli, nelle fasce di reperibilità sopra indicate, esclusivamente mediante l'utilizzo di strutture sanitarie pubbliche competenti.

È possibile inviare all'INPS con un'unica operazione più richieste (“Invio richieste multiple”), fino a un massimo di cinquanta, specificando se si tratta di un lavoratore che ha diritto all'indennità a carico dell'Istituto (INPS messaggio n. 9399/2012).

In evidenza

Sono previsti controlli ambulatoriali presso l'INPS nei seguenti casi:

a) quando l'assicurato contesta l'esito della visita di controllo domiciliare e a condizione che manifesti immediatamente il proprio dissenso;

b) in tutti i casi di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare;

c) in caso di particolari verifiche sanitarie e/o amministrative.

Assenza ai controlli

Il medico di controllo, dopo essersi recato nel domicilio di reperibilità, qualora trovi il lavoratore assente deve:

  • Rilasciare l'invito al lavoratore a presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo (salvo che non riprenda l'attività lavorativa). Il verbale sarà consegnato a un familiare maggiore di 14 anni, ad altra persona presente in casa o ad un vicino (in busta chiusa) che dovrà firmare la ricevuta di consegna. In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere;
  • Comunicare l'assenza all'INPS che, a sua volta, avviserà il datore di lavoro.

L' assenza ingiustificata comporta la perdita del trattamento di malattia, secondo quanto segue:

  • Prima visita: perdita del trattamento di malattia a carico dell'Inps per i primi 10 giorni di malattia;
  • Seconda visita: oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per l'eventuale periodo residuo di malattia;
  • Terza visita: determina l'interruzione dell'erogazione dell'indennità economica da parte dell'INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

È opportuno precisare che, essendo onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'INPS, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti, qualora si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante le modalità sopra indicate, l'indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della visita medica di controllo (Circ. INPS, circ .n. 106/2020; INPS messaggio n. 2442/2023).

L'INPS ha comunicato che all'interno del nuovo servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” è stata sviluppata una nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite”, a uso dei lavoratori. Tale nuova funzionalità consente al lavoratore la visualizzazione dell'elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (messaggio n. 2442/2023).

Il lavoratore ha, altresì, l'onere di collaborare affinché la visita di controllo sia effettuata; ciò significa che se la visita ha esito negativo per irreperibilità del lavoratore e ciò dipende da negligenza, incuria o altra ragione comunque addebitabile allo stesso, quest'ultimo decade dal diritto al relativo trattamento economico, salvo che non dimostri di aver utilizzato la diligenza necessaria per rendere possibile la visita di controllo (cfr.: T.A.R. , Roma , sez. I, n. 2210/2018; Cass., sez. VI., n. 22484/2022: “la condotta, tenuta dal lavoratore internamente alle pareti domestiche, che ostacoli l'accesso al medico fiscale è equiparabile al mancato rispetto delle fasce di reperibilità e non basta a legittimare l'intervento disciplinare se non previo accertamento di una contestuale violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro”.)

Per i lavoratori non indennizzati dall'INPS, nei casi di assenza alla visita di controllo domiciliare il dipendente è tenuto a presentare o a trasmettere all'Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.

L'INPS, infatti, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell'assenza, permanendo in capo al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell'assenza.

Si precisa che l'Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell'INPS è sempre tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell'assenza (INPS messaggio n. 1270/2019).

Polo Unico per le visite fiscali

Con il D.Lgs. n. 75 del 27 maggio 2017 (art. 18), è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio (INPS, messaggio n. 3265/2017).

Per i dipendenti pubblici è prevista (art. 6, D.M. 17 ottobre 2017, n. 206) la comunicazione preventiva all'Amministrazione di appartenenza dell'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di malattia. L'Amministrazione è tenuta a fornire tale dato all'INPS per l'effettuazione delle visite mediche di controllo datoriali e d'ufficio.

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'INPS.

Controlli non di tipo medico

L'art. 5 St. Lav. vieta gli "accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente" ma consente "il controllo delle assenze per infermità ... attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda"

Il datore di lavoro, pertanto, può svolgere controlli di tipo non medico sulla condotta del dipendente in malattia al fine di accertare che quest'ultimo tenga una condotta compatibile con lo stato morboso. In linea di principio non esiste un divieto assoluto di svolgere attività durante il periodo di malattia, sempre che esse siano compatibili con la patologia che affligge il lavoratore e non indica negativamente sul recupero della salute dello stesso, posticipando il rientro in azienda (cfr.: Cass., sez. lav., n. 2516/2024). Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio in seguito all'impugnazione dell'eventuale licenziamento disciplinare, grava sul datore di lavoro dimostrare che l'attività svolta manifesti la simulazione dell'infermità ovvero che essa sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. L'art. 5 L. n. 604/1966, infatti, pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Non potrebbe, pertanto, essere legittimamente richiesto al lavoratore di fornire la prova della compatibilità con la malattia dell'attività lavorativa o extralavorativa svolta. (Cass., sez. lav., n. 12994/2023; Cass., sez. lav., n. 13063/2022; Cass., sez. lav., n. 26496/2018)

Riferimenti

Per i recenti orientamenti sul tema: Cass. Civ. sez. lav., 26 gennaio 2024, n. 2516, con commento di E, Licciardi ed E. Dongellini, Licenziamento per giusta causa: legittimo per il dipendente che lavora durante l'assenza per malattia a favore del coniuge; Cass. Civ. sez. VI, 18 luglio 2022, n. 22484, con commento di P. Patrizio, Lavoratore in malattia: obbligo di cooperazione alla luce dei criteri di correttezza e buona fede; Cass. Civ. sez. VI, 18 luglio 2022, n. 22484, con commento di A. Tonelli e G. Passaquindici,  Assenza per malattia: ostacolo all'accesso del medico fiscale è equiparabile al mancato rispetto della reperibilità; Cass. Civ. sez. lav., 10 novembre 2022, n. 33134, con commento di F. Siccardi, Licenziamento per giusta causa: l'assenza per malattia documentata in ritardo è ipotesi ben distinta dall'assenza ingiustificata.

Normativi

D.Lgs. 27 maggio 2017, n. 75

D.M. 17 ottobre 2017, n. 206

Legge 4 novembre 2010, n. 183

Decreto Interministeriale 26 febbraio 2010

D.Lgs. n. 165/2001

Legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 5

Prassi

Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2024.

INPS messaggio n. 2442/2023

INPS messaggio n. 4640/2023

INPS circ. 106/2020

Giurisprudenza

Cass., sez. lav., n. 2516/2024

Cass., sez. lav., n. 12994/2023

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario