04 Marzo 2024

L'insorgere di una malattia “non professionale” è causa di sospensione “legale” del rapporto di lavoro subordinato per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa; determina una serie di obblighi da parte del datore di lavoro (es: corresponsione della retribuzione pur mancando la prestazione lavorativa) e da parte del lavoratore “ammalato”. Per la verifica della fondatezza dell'assenza per malattia, il lavoratore e il medico curante devono produrre al datore di lavoro e all'INPS (che si sostituisce parzialmente nel pagamento della retribuzione), il certificato medico attestante lo stato di salute del lavoratore.

Inquadramento

L'insorgere di una malattia “non professionale” è causa di sospensione “legale” del rapporto di lavoro subordinato per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa.

L'insorgenza della malattia determina una serie di obblighi da parte del datore di lavoro (es: corresponsione della retribuzione pur mancando la prestazione lavorativa) e da parte del lavoratore “ammalato”.

Tra gli adempimenti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in tema di malattia, assume importanza preponderante l'obbligo del lavoratore e del medico curante di produrre il certificato medico attestante lo stato di salute del lavoratore medesimo. La presentazione del certificato medico al datore di lavoro e all'INPS (che si sostituisce parzialmente nel pagamento della retribuzione) è un preciso adempimento volto a verificare la fondatezza dell'assenza per malattia e giustificare quindi i trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore.

La certificazione medica va diversamente prodotta in relazioni alle fasi della malattia:

  • all'inizio della malattia;
  • in caso di prosecuzione della malattia.
Inizio e decorrenza della malattia

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia. Tale obbligo è distinto e preventivo rispetto alla produzione del certificato medico; con la comunicazione di malattia, che può essere anche verbale, deve essere comunicato anche l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per rendere possibili gli eventuali controlli medici.

Il fine della comunicazione è quello di giustificare l'assenza dal lavoro. Il termine entro il quale va effettuata la comunicazione è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro che determinano anche le cause di assenza ingiustificata.

Quando il lavoratore ritenga di essere “ammalato” deve sottoporsi ad una visita medica dal proprio medico curante che certifica la malattia, al fine di dimostrare l'esistenza della causa di assenza dal lavoro.

Accertamento sanitario

Medico curante

  • Malattia di durata pari o inferiore a 10 giorni (o per assenze fino al secondo evento occorso nel medesimo anno solare): il medico curante che certifica la malattia può non appartenere al SSN;
  • malattia di durata superiore a 10 giorni (o per assenze successive al secondo evento occorso nel medesimo anno solare): la certificazione deve essere prodotta da un medico appartenente al SSN.

N.B.: Obbligo escluso per le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche, per le quali la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata.

Luogo di accertamento sanitario

Il lavoratore può recarsi direttamente presso l'ambulatorio del medico nell'orario di apertura o, in caso di impossibilità, la visita può essere domiciliare.

Termini per la visita

Nella stessa giornata in cui avviene la richiesta se la medesima è effettuata entro le 10,00 del mattino ovvero entro le 12,00 del giorno successivo se la richiesta è effettuata oltre le 10,00 del mattino.

Obblighi del lavoratore “ammalato”

Fornire l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale comunicato al datore di lavoro

Fornire la propria tessera sanitaria.

Medico curante, definizione ex Circ. INPS 28 gennaio 1981 n. 14

  • Medico scelto dall'interessato da norma della convenzione nazionale unica di accettazione ospedaliera;
  • medico specialista;
  • medico di accettazione operante presso le case di cura convenzionate con il SSN;
  • medico universitario;
  • medico libero professionista che assume in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza.

La malattia decorre dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica, quando questa coincide con la data di inizio della malattia, ovvero dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, se la visita medica venga effettuata nelle stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo.

Quando l'accertamento sanitario avviene al termine dell'orario di lavoro i giorni di prognosi sono calcolati computando il giorno in cui si è regolarmente svolta l'attività lavorativa.

Certificazione della malattia

In caso di assenza del lavoratore per malattia, il medico curante deve redigere on - line la certificazione medica composta:

1. dal Certificato di diagnosi con il quale indica:
- la data iniziale della malattia
- la data finale della malattia
- l'indicazione della causa della malattia


2. dall'Attestato di malattia, che contiene l'indicazione della prognosi (cioè la data di inizio e quella finale presunta della malattia) e che viene trasmesso al datore di lavoro.

Il medico curante è obbligato a trasmettere la certificazione per via telematica all'INPS secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'istituto: sistema SAC (sistema di accoglienza centrale) oppure numero verde messo a disposizione dall'INPS.

Il medico curante fornisce al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per la comunicazione al datore di lavoro.

L'INPS, attraverso i propri canali telematici, mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di malattia ricevuti dai medici.

N.B.: il lavoratore è esonerato dall'invio della documentazione in forma cartacea al datore di lavoro, salvo il caso in cui il certificato di malattia in formato cartaceo viene rilasciato da medici privati non abilitati all'invio telematico o da strutture di pronto soccorso o quando l'evento di malattia ha comportato il ricovero ospedaliero.

La ricezione e consultazione degli attestati di malattia avviene:

  • on - line o attraverso il numero verde di Contact Center dell'INPS, fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo;
  • attraverso il portale dell'istituto con accesso tramite PIN;
  • attraverso il sistema di invio composta elettronica certificata (PEC).

Al momento della visita, il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia o l'invio di copia dei medesimi a mezzo posta elettronica.

Il lavoratore, mediante accesso al sito internet dell'INPS, tramite PIN o codice fiscale, può prendere visione dei propri certificati medici.

Confindustria e sindacati (CGIL, CSL, e UIL) hanno siglato un accordo (20 luglio 2011) che stabilisce le regole e le modalità che il datore di lavoro e lavoratori devono adottare in caso di trasmissione (o mancata trasmissione) telematica dei certificati da parte del medico curante.

trasmissione

il lavoratore deve comunicare (es: tramite e-mail o SMS) al datore di lavoro (nei tempi previsti per l'invio del certificato cartaceo da ciascun CCNL) il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico

mancata trasmissione telematica (problemi tecnici di trasmissione o insorgenza della malattia all'estero)

il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro ed inviare in azienda (nei tempi e con le modalità previste dal CCNL applicato) l'attestazione di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo

Lavoratore che si “ammala” all'estero

Il lavoratore che si ammala all'estero ha gli stessi obblighi di comunicazione e certificazione che valgono per la malattia sorta in Italia.

Malattia insorta in Paesi UE o convenzionati

La struttura sanitaria del luogo provvede a trasmettere in Italia la certificazione medica unitamente ai referti dei controlli effettuati. Il lavoratore deve trasmettere e notificare al proprio datore di lavoro la certificazione medica entro due giorni dal rilascio.

In tema di visita medica di controllo iI certificato medico prodotto si presume veritiero e il lavoratore non è tenuto a produrre prove ulteriori (art. 18 Reg. CEE 574/72).

Malattia insorta in Paesi non convenzionati

La certificazione, da trasmettere al datore di lavoro e all'INPS entro due giorni dal rilascio, deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio straniero, salvo la sussistenza di convenzioni o accordi specifici tra Stati che esonerano dall'adempimento della legalizzazione.

(La legalizzazione serve a dimostrazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali)

In tema di visita medica di controllo, l'autorità diplomatica o consolare è competente a verificare (su richiesta dell'INPS e del datore di lavoro), mediante un medico di fiducia, l'esattezza di diagnosi e prognosi.

Visita medica di controllo

Al fine di controllare lo stato di malattia il datore di lavoro o l'INPS, possono richiedere, mediante l'utilizzo di apposite strutture sanitarie pubbliche la visita medica di controllo del lavoratore (cd. visita fiscale).

Le strutture competenti sono:

  • le ASL mediante i rispettivi Servizi medico-legali;
  • l'INPS mediante personale medico inserito in liste speciali istituite presso ogni sede dell'Istituto.

I datori di lavoro devono presentare le richieste di visita medica di controllo in via telematica, attraverso il portale dell'INPS con accesso tramite PIN.

È possibile inviare all'INPS con un'unica operazione più richieste di visite mediche di controllo fino ad un massimo di 50 visite.

Il medico che effettua la visita di controllo presso il domicilio del lavoratore deve redigere un apposito verbale e fornirne copia al lavoratore. Il verbale viene trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro, in caso di visita richiesta dal medesimo.

Allo fine di rendere possibile il controllo dello stato di malattia il lavoratore ha l'obbligo di reperibilità presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo domiciliare viene invitato per il giorno successivo non festivo alla visita di controllo ambulatoriale. Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l'INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro che invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro i 10 giorni.

Dal 22 gennaio 2016, a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 151/2015 e D.M. 11 gennaio 2016, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori assenti per le seguenti cause:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salva vita ( documentata con attestazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie relativa alla patologia e alla specifica terapia salvavita da effettuare)
  2. in caso di invalidità riconosciuta con riduzione dell'attività lavorativa in misura pari o superiore al 67%, stati patologici connessi allo stato di invalidità.

Obbligo di reperibilità

Indirizzo di reperibilità

  • Indirizzo abituale
  • domicilio occasionale durante tutto il periodo di malattia

Giorni

Tutti i giorni compresi i festivi

Fasce orarie

Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19

Esclusione dal rispetto della reperibilità

I lavoratori assenti per le seguenti cause:

  • patologie gravi che richiedono terapie salva vita (documentata con attestazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie relativa alla patologia e alla specifica terapia salvavita da effettuare),
  • in caso di invalidità riconosciuta con riduzione dell'attività lavorativa in misura pari o superiore al 67%, stati patologici connessi allo stato di invalidità.

Irreperibilità del lavoratore

Sanzione

Assenza alla prima visita di controllo

Eliminazione del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza per malattia

Assenza alla seconda visita di controllo

  • Eliminazione del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza per malattia
  • Riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo

Assenza alla terza visita di controllo

Mancato riconoscimento da parte dell'INPS della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità. L'erogazione dell'indennità economica previdenziale a carico dell'INPS viene interrotta

La perdita del trattamento di malattia è causata dalla mera assenza dal domicilio e non è connessa all'inesistenza della malattia lamentata. In tal senso la sanzione può essere comminata anche in caso di accertato stato di malattia ed in presenza del lavoratore alla visita ambulatoriale disposta dal medico di controllo per il successivo giorno non festivo.

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente dal proprio domicilio, ma rientra prima che il medico accerti l'assenza:

  • se il lavoratore si trova presso una pertinenza della propria abitazione (cantina, garage, ecc.) , il lavoratore non è considerato irreperibile, il medico annota la circostanza sul referto;
  • se il lavoratore proveniva da un luogo esterno al domicilio, il lavoratore è considerato assente e la circostanza può essere sanzionata. Nel referto deve essere annotata l'esatta provenienza del lavoratore ai fini dell'irrogazione della sanzione.

Circa la sanzione da comminare fa fede fino a prova contraria, l'accertamento eseguito dal medico incaricato nell'impossibilità di eseguire il controllo per l'assenza del lavoratore al domicilio. È il lavoratore a dovere dimostrare di essere stato presente e reperibile al proprio domicilio, oppure di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l'illegittimità dell'assenza o dell'irreperibilità.

È sanzionabile con la decadenza dal diritto di trattamento economico, il comportamento del lavoratore volto a non consentire la visita medica di controllo. Sussiste quindi quasi un obbligo/dovere di collaborazione nell'effettuazione delle visite mediche domiciliari comportandosi in modo tale da consentire al medico l'immediato ingresso nell'abitazione. È onere del lavoratore provare di aver osservato la necessaria diligenza per la corretta effettuazione della visita medica. A titolo esemplificativo, costituisce comportamento scorretto e sanzionabile il non apporre il nome sul campanello o sulla cassetta della posta.

In caso di assenza giustificata le sanzioni non vengono comminate:

È il caso di:

  • ricovero ospedaliero;
  • periodi già accertati da precedente visita di controllo;
  • assenza dovuta a giustificato motivo.

Ipotesi di giustificato motivo - Circolare INPS 8 agosto 1984 n. 183

  • Cause di forza maggiore;
  • Situazioni che abbiano reso imprescindibile la presenza personale del lavoratore in altro luogo diverso dal proprio domicilio;
  • Concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

Il lavoratore deve fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza. Non è sufficiente la comunicazione al datore di lavoro dell'assenza dal proprio domicilio. Alcuni contratti collettivi prevedono l'obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente l'assenza durante le fasce orarie di reperibilità al datore di lavoro

La giurisprudenza considera giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità ogni serio e fondato motivo che possa rendere plausibile l'allontanamento dal lavoratore dal proprio domicilio, non essendo necessaria l'assoluta indifferibilità della presenza del lavoratore altrove.

In tabella sono riportati alcuni casi di assenza dovuti a giustificato motivo individuati dalla giurisprudenza.

L'assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità configura un'inadempienza, non solo verso l'INPS, ma anche nei confronti del datore di lavoro, per mancata prestazione lavorativa.

Il lavoratore può essere sanzionato sotto il profilo disciplinare, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa “ammalato”. Le sanzioni disciplinari devono comunque essere proporzionali rispetto al comportamento tenuto.

Quando i certificati del medico curante e del medico che effettua la visita di controllo riportano diagnosi contrastanti, il lavoratore deve eccepire la circostanza ed il medico è obbligato ad annotare le ipotesi contrastanti sul proprio referto. Il giudizio definitivo spetterà al coordinatore sanitario della competente sede INPS. In attesa del giudizio definitivo, il lavoratore è tenuto a comportarsi in relazione alle prescrizioni del medico curante.

Sanzioni disciplinari

Il lavoratore può essere sanzionato dal datore di lavoro in caso di mancato rispetto della reperibilità.Nei casi più gravi la sanzione può anche essere il licenziamento per giusta causa a prescindere o meno dello stato di malattia.

Le sanzioni disciplinari devono comunque essere proporzionate al comportamento tenuto dal lavoratore nel corso dell'intero rapporto di lavoro.

Esempio: Cass., 21 ottobre 2010, n. 21621

È illegittimo il licenziamento irrogato ad una lavoratrice che, in quanto affetta da sindrome ansioso depressiva, si è recata in spiaggia.

La Cassazione sostiene che “a breve assenza non assume rilevanza in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l'influenza negativa sullo stato di salute e sull'assetto funzionale del rapporto di lavoro”.

Certificati contrastanti

In caso di referti medici contrastanti tra quanto evidenziato dal medico curante e dal medico “di controllo”, il lavoratore può non accettare il certificato del medico di controllo eccependolo immediatamente al medico stesso (che annoterà tale circostanza sul proprio referto).

Il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede INPS.

In attesa di tale giudizio il lavoratore dovrà comportarsi come prescritto dal medico curante.

In caso di controversia, il giudice competente dovrà compiere una analisi comparativa volta a stabilire l'attendibilità dell'uno o dell'altro certificato medico.

Il datore di lavoro può provare la non veridicità della certificazione medica e dello stato di malattia.

Continuazione e fine della malattia

Quando lo stato di salute non consente la ripresa, Il lavoratore deve comunicare la prosecuzione della malattia e continuare a rendersi reperibile alla eventuale visita di controllo.

La certificazione medica di prosecuzione della malattia va richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della “prima” prognosi e viene trasmessa dal medico all'INPS e successivamente resa disponibile al datore di lavoro con le medesime modalità del primo certificato medico. Se un certificato viene redatto e trasmesso prima della scadenza della precedente, i giorni della successiva prognosi si contano tenendo conto della data in cui il secondo attestato è stato rilasciato e prendendo a riferimento unicamente la seconda prognosi.

La ricaduta nella stessa patologia o in una patologia conseguente, se interviene entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente, è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di malattia.

Quando la diagnosi configura prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato.

Salvo i casi di prosecuzione e ricaduta il giorno successivo alla scadenza della prognosi, la capacità lavorativa si considera riacquistata. Non è previsto in tal caso il rilascio di un certificato medico che dia termine alla malattia.

Riferimenti

Normativi:

D.M. 11 gennaio 2016

Art. 25, D.Lgs. n. 151/2015

L. 4 novembre 2010, n. 183

D.M. 26 febbraio 2010

D.L. 31 luglio 1987, n. 317

D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882

D.L. 30 dicembre 1979, n. 663

Prassi:

INPS, Messaggio 1 giugno 2012, n. 9399

INPS, Messaggio 12 marzo 2012, n. 4344

INPS, Circolare 28 novembre 2011, n. 150

INPS, Circolare 9 settembre 2011, n. 117

INPS, Messaggio 6 settembre 2006, n. 95

Giurisprudenza:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Cass., sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5680; Cass., sez. lav., 10 novembre 2022, n. 33134, con commento di F. Siccardi, Licenziamento per giusta causa: l'assenza per malattia documentata in ritardo è ipotesi ben distinta dall'assenza ingiustificata

Cass. civ. 21 ottobre 2010 n. 21621

Cass. civ. 20 febbraio 2007 n. 3921

Cass. civ. 24 giugno 2005 n. 13622

Cass. civ. 24 luglio 2000 n. 9709

C. Cost. 26 gennaio 1988 n. 78

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