Emissione di obbligazioni e limiti legali
19 Giugno 2024
Una società per azioni può emettere obbligazioni nominative per un importo superiore al capitale sociale sottoscritto ma non interamente versato? Le società per azioni ed in generale le società di capitali - per le s.r.l. tale possibilità deve essere prevista nell'atto costitutivo - possono certamente emettere obbligazioni. L'art. 2410 c.c. prevede che se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori e che in ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c.. Esistono però dei limiti all'emissione di obbligazioni. Il codice civile (art. 2412, comma 1, nel testo attualmente in vigore, dopo le modifiche da ultimo apportate ad opera della c.d. legge Capitali: art. 7, comma 1, lett. a) l. 5 marzo 2024, n. 21) prevede, infatti, che la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2444, comma 1, c.c. (“Iscrizione nel registro delle imprese”), della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Secondo il richiamato art. 2444, comma 1, c.c., nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. Dunque, il capitale di riferimento per determinare l'ammontare massimo delle obbligazioni è dato dal doppio del capitale sociale sottoscritto, e quindi anche se non integralmente versato, ed esistente. Il predetto parametro comprende anche i crediti di conferimento della società nei confronti dei soci che, pertanto, vanno conteggiati. Il capitale a cui fare riferimento - giova ripetere - è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sia esso di esercizio come eventualmente straordinario (anche, in ipotesi, in funzione della stessa emissione obbligazionaria). Secondo la giurisprudenza di merito si può tenere conto dell'aumento di capitale avvenuto nel corso dell'esercizio se è stato redatto un bilancio infrannuale (Trib. Roma, 16 febbraio 1988; Trib. Genova, 10 marzo 1987); se è dichiarato nullo il bilancio che costituiva il fondamento della delibera di emissione delle obbligazioni anche la delibera di emissione delle obbligazioni è nulla (Trib. S.M. Capua Vetere 21 novembre 1987). La prassi notarile ha poi specificato che se la società delibera l'emissione di un prestito obbligazionario nel corso del primo esercizio, l'assemblea deve approvare un bilancio straordinario (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 H.K.1). Ed è stato anche chiarito che eventuali perdite risultanti dall'ultimo bilancio devono essere imputate al patrimonio netto in conformità ai principi generali in materia e quindi a partire dalle riserve non vincolate o meno vincolate (massima Cons. Notarile Milano n. 78/2005). Il codice civile (art. 2412 c.c.) prevede la possibilità che il limite legale sopra illustrato possa essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Viepiù, non è soggetta al suddetto limite legale l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. I limiti all'emissione non si applicano poi a quelle obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. Infine, quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore ai limiti legali sopra esposti, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività. In conclusione, la risposta a quesito è senza dubbio positiva. Le società per azioni possono emettere obbligazioni al portatore o nominative anche per importo superiore al capitale sociale sottoscritto e non interamente versato, purché non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, sia esso il bilancio di esercizio e sia esso un bilancio straordinario anche appositamente approvato per la medesima emissione di obbligazioni. |