Offese ai condomini stranieri e martellate in piena notte: stalking o molestie?
20 Giugno 2024
La vicenda giunta sino ai banchi della Cassazione riguarda il caso tipico di "persecuzioni in ambito condominiale", aggravate da motivazioni razziali contro alcuni condomini stranieri, definiti ripetutamente come "incivili" dall'autore delle molestie. Nello specifico, la Corte ha annullato la decisione del tribunale che, nel sottovalutare le prove raccolte, aveva derubricato il delitto di atti persecutori nella contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.: per costante orientamento di questa Corte, infatti, il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, configurandosi il delitto di atti persecutori «qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita», mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. nel caso in cui le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (ex multis, Cass. 10 luglio 2020, n. 23375; Cass. 9 febbraio 2021, n. 15625). A ciò si aggiunge il fatto che, nel caso di specie, alle "molestie" si sono affiancati altri comportamenti oppressivi, come i danneggiamenti, gli imbrattamenti e le minacce, tipicamente espressivi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.; inoltre, la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone reca, quale elemento costitutivo del reato la commissione del fatto "in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono", circostanze insussistenti nel caso di specie, in cui il contegno invasivo e prevaricatore era riservato ai rapporti interpersonali nel contesto di un condominio privato. Insomma: non è possibile derubricare il delitto di stalking nella contravvenzione di molestie se la vittima entra in uno stato di perdurante ansia e modifica le proprie abitudini di vita a fronte delle condotte reiterate dell'imputato. Dunque, le minacce o le molestie ripetute vanno punite come atti persecutori a norma dell'art. 612-bis c.p. quando creano uno stato di ansia che pervade la vita della persona posta nel mirino del molestatore, finanche arrivando al punto di modificarne le normali abitudini. La parola, ora, passa ai giudici del rinvio. (tratto da: dirittoegiustizia.it) |