La presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio non è esclusa dalla pregressa convivenza more uxorio
26 Luglio 2024
È nullo il licenziamento della lavoratrice entro l'anno dal matrimonio anche se, facendo leva sulla convivenza more uxorio precedente alle nozze, il datore fornisce elementi a fondamento della propria buona fede e, quindi, dell'assenza di ragioni discriminatorie? In base a quanto previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 198/2006, è nullo il licenziamento attuato “a causa di matrimonio”, ossia dalla richiesta delle pubblicazioni e nell'anno successivo alla celebrazione (comma terzo del medesimo articolo). In tale arco temporale opera, dunque, una presunzione legale sebbene iuris tantum, potendo il datore provare la sussistenza di una delle tre eccezioni espressamente indicate al quinto comma dell'art. 35 (i.e. colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto; cessazione dell'attività dell'azienda alla quale è addetta; ultimazione della prestazione per la quale è stata assunta o scadenza del termine contrattuale). Pertanto, soltanto a tali strette condizioni normativamente delineate è consentita al datore la prova contraria alla presunzione che il licenziamento della lavoratrice è stato disposto per causa di matrimonio. È possibile constatare, quindi, che ciò che rileva non è l'intento discriminatorio o meno del datore, bensì il dato oggettivo dell'intimazione del recesso in un determinato arco temporale. La prova contraria, infatti, come già sopra accennato, può essere fondata solo sulle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 35 e non anche mediante elementi corroboranti l'assenza di un intendo datoriale di discriminazione della lavoratrice. In tali termini, non potrebbe ritenersi incidente sulla presunzione legale l'argomentazione secondo la quale la pregressa convivenza more uxorio della dipendente confermerebbe l'assenza di discriminazione per causa di matrimonio. |