Il deposito di copia della sentenza priva dei dati identificativi e l’ammissibilità del ricorso per cassazione

03 Settembre 2024

Il deposito di copia della sentenza digitale priva di data di deposito e numero di provvedimento, allegata al ricorso in Cassazione, determina l'improcedibilità del ricorso oppure soddisfa i requisiti dell'art. 369 c.p.c.?

Massima

Non è sanzionabile con l’improcedibilità la scelta del difensore che, tra il deposito del duplicato e la copia informatica (la cui apposta stampigliatura rappresenta soltanto un’evidenza grafica della registrazione informatizzata), si determini per il deposito del primo in quanto equivalente all’originale e, come tale, non necessitante di alcuna attestazione di conformità.

Il caso

In primo grado, il Tribunale di Milano condannava, per un verso, Alfa S.p.A. al pagamento di una somma in favore della compagnia di assicurazioni Beta S.p.A. che si era surrogata alla sua assicurata ex art. 1916 c.c., e, per altro verso, condannava la Gamma S.r.l. a rifondere ad Alfa S.p.A. quanto dovuto in ragione della predetta condanna.

Avverso tale sentenza, Gamma s.r.l. dapprima proponeva appello che veniva rigettato dalla Corte territorialmente competente e, successivamente, presentava ricorso per cassazione.

Il consigliere delegato della Terza Sezione civile chiedeva, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la definizione accelerata del ricorso in virtù dell'improcedibilità dell'impugnazione data dalla circostanza che la ricorrente aveva tempestivamente prodotto una copia del provvedimento privo dei suoi dati identificativi e non un'idonea copia conforme della sentenza impugnata.

In ragione della particolare rilevanza della questione sollevata dalla proposta di definizione accelerata del ricorso, la relativa decisione è stata assunta in virtù di una pubblica udienza fissata ai sensi dell'art. 375, comma 1, c.p.c.

La questione

La questione giuridica attorno alla quale si è sviluppata la pronuncia in commento si presenta già nota ai giudici di legittimità i quali, nel corso degli ultimi anni, sono giunti a differenti pronunce anche sulla base di diversi iter argomentativi.

Il principale aspetto controverso del caso di specie attiene la possibilità di considerare il deposito di copia della sentenza digitale priva della stampigliatura recante la data del deposito ed il numero del provvedimento idoneo a soddisfare l'onere di cui al secondo comma dell'art. 369 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

Premesse le nozioni di copia informatica e di duplicato informatico ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 82/2005, di attestazione di conformità secondo le disposizioni speciali per il processo civile, di timbro digitale, codice bidimensionale e glifo secondo il richiamato codice dell'amministrazione digitale, i giudici di legittimità hanno preliminarmente considerato che, ai sensi dell'art. 369, comma 2 c.p.c., è richiesto il deposito di «copia autentica della decisione impugnata» e che il provvedimento emesso quale documento informatico, sottoscritto con firma digitale, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico conformemente al disposto dell'art. 15 del DM n. 44/2011.

Si pone quale dato indubbio, pertanto, che la pubblicazione avvenga con l'accettazione del deposito telematico del provvedimento e l'attribuzione del numero identificativo e della data dell'adempimento cui segue l'inserimento nel fascicolo informatico: in altri termini, la registrazione del documento informatico opera automaticamente dallo stesso sistema informatico che ha sostituito la certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo.

Nell'ambito del processo telematico, dunque, lo stesso concetto di “unico originale” risulta oramai superato dalla possibilità di accedere al duplicato ritenuto un suo equivalente.

D'altra parte, osservano i Giudici, l'inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico avviene soltanto a seguito dell'accettazione dell'atto da parte del cancelliere, con la conseguenza che al difensore è precluso l'accesso al duplicato o alla copia informatica, in mancanza della relativa pubblicazione: è a seguito di quest'ultima, invero, che i difensori che accedono al fascicolo possono scegliere se estrarre copia informatica del provvedimento con la relativa stampigliatura o se scaricare direttamente il duplicato informatico che, in quanto tale, non può essere oggetto di modificazioni.

Ciò posto, due sono i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con il provvedimento in esame.

Con il primo è stato affermato che, rispetto al regime di deposito telematico degli atti, il relativo onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 369, comma 2 c.p.c. si considera assolto, oltre che nella tradizionale ipotesi di deposito della copia informatica con la sua stampigliatura, anche qualora intervenga il deposito del duplicato informatico del provvedimento, considerato avente lo stesso valore giuridico dell'originale informatico e che, in quanto tale, non può prevedere alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbero la sua alterazione.

In questo senso, i giudici della Terza Sezione hanno osservato che, se i dati inerenti alla pubblicazione appaiono contestabili ai fini della tempestività dell'impugnazione, la verifica degli stessi può essere compiuta attraverso due modalità alternative:

  • per i giudizi introdotti con ricorso a decorrere dal 1° gennaio 2023, è possibile consultare il fascicolo informatico del giudizio di merito acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c.;
  • per quelli introdotti in data antecedente, invece, è necessario richiedere, su istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c. - nel testo antecedente alla abrogazione di cui al d.lgs. n. 149/2022 - la relativa attestazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In relazione al secondo principio di diritto, i giudici di legittimità hanno altresì affermato che, quando è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, se tale copia è tratta dal duplicato informatico depositato nello stesso fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 c.p.c., è da considerarsi assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore.

Pertanto, per verificare la tempestività dell'impugnazione, se i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato sono contestati, questi vanno attinti tramite richiesta di attestazione degli stessi alla cancelleria del giudice a quo con istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., (nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149/2022).

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso sia da considerarsi procedibile poiché il deposito del provvedimento impugnato, sia pur nella forma di duplicato informatico privo della stampigliatura, soddisfa, in virtù dell'enunciato principio, quanto richiesto dal secondo comma dell'art. 369 c.p.c.

Lo stesso deposito è, inoltre, da considerarsi tempestivo, non rilevando la necessità di pervenire alla richiesta di attestazione dei dati sulla pubblicazione della sentenza impugnata, poiché la notificazione del ricorso risulta avvenuta in una data che si presenta evidentemente tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 327, comma 1 c.p.c., se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento.

Osservazioni

La Suprema Corte torna sul discusso tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in caso di deposito di copia della sentenza oggetto di gravame priva dell'attestazione della data e del numero di provvedimento.

Come premesso, infatti, alcuni orientamenti di legittimità (tra cui, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2023, n. 5771, Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2023, n. 8535, Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2023, n. 10180, Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2023, n. 23694) hanno sostenuto che soltanto tali elementi garantiscono un controllo circa l'esistenza del provvedimento oggetto di impugnazione poiché, in mancanza, non sarebbe possibile né verificare la tempestività dell'impugnazione né formulare un dispositivo idoneo ad individuare con esattezza il provvedimento cassato. In questo senso, pertanto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa a favore dell'improcedibilità del ricorso.

In particolare, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2023, n. 5771 ha osservato che, pur essendo possibile produrre in giudizio copia del provvedimento impugnato estratto dal fascicolo telematico con attestazione della relativa conformità, ai fini della procedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. è richiesto che tale copia rechi comunque l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento con la data e il numero. In mancanza, non sarebbe possibile, appunto, verificarne l'effettiva esistenza nonché il suo numero identificativo.

Secondo differente indirizzo interpretativo «l'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata (tra le altre: Cass. civ., sez. trib., 26 giugno 2023, n. 18150, Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2023, n. 29263, Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36189, Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 817, Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 841) nel caso in cui il ricorrente depositi un duplicato della sentenza telematica dal quale non si evince la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che non risulta tempestiva – se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento – rispetto al termine dell'art. 327, comma 1 c.p.c.».

Tale soluzione è stata giustificata considerando che la copia analogica, sia pur priva dei predetti elementi, è, tuttavia, da considerarsi autentica poiché conforme al documento informatico risultante dal fascicolo telematico.

A tale indirizzo si allinea la pronuncia in esame, che ritiene non sanzionabile con l'improcedibilità la scelta del difensore di depositare il duplicato del provvedimento, ritenuto equivalente all'originale secondo un orientamento che, a nostro parere, appare pienamente condivisibile, poiché consente un adeguato rispetto del richiamato principio di effettività della tutela giurisdizionale (enunciato sia a livello costituzionale dagli art. 24 Cost. e art. 111 Cost. quanto dall'art. 47 della Carta di Nizza, dall'art. 6 CEDU e dall'art. 19 del TUE).

In tal modo, si ritiene, invero, che lo stesso ricorrente non vedrà rigettato il proprio ricorso a causa di un asserito inadempimento dell'onere di deposito che opererebbe su un piano prettamente formale.

Riferimenti

  • BONAFINE A., Sull’improcedibilità (anche in ottica telematica) del ricorso per cassazione ai sensi dell’art.369 c.p.c., comma 2, n. 2, c.p.c., in Riv. dir. proc., 2018;
  • TRIOLO A., Nuovi (dis)orientamenti in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica della sentenza, in Judicium.it, 20 marzo 2024.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.