Procedure concorsuali e rateizzazione delle cartelle di pagamento
06 Settembre 2024
Con quale libertà è possibile, nelle procedure concorsuali disciplinate dal c.c.i.i. (ivi compresa la composizione negoziata della crisi), fare ricorso alla rateizzazione delle cartelle di pagamento? Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si è posto prioritariamente l'obiettivo, dichiarato espressamente dal legislatore nella Relazione illustrativa a d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020, c.d. “Decreto liquidità”, di operare nell'ottica di un salvataggio delle imprese e della loro continuità aziendale quanto più ampio possibile, adottando lo strumento liquidatorio come extrema ratio cui ricorrere in assenza di concrete alternative. In breve, il legislatore ha voluto focalizzare l'intero impianto codicistico sul trattamento precoce della crisi, attraverso la sua tempestiva rilevazione ed attraverso la sua gestione, ove possibile, con strumenti più agili e snelli, basati in tutto o in parte su accordi con i creditori. Talché, solo nel caso in cui tali strumenti non fossero sufficienti o attuabili si aprirebbe la strada alle procedure liquidatorie. Se questa è la ratio del nuovo codice e se l'obiettivo primario è la salvaguardia dell'impresa, va da sé che la strada del risanamento non può escludere a priori piani di rientro debitorio ed in generale piani di ristrutturazione dei debiti che prevedano pagamenti cadenzati nel tempo. Ciò cozzerebbe viepiù con la logica e con le specifiche norme che ammettono o comunque non escludono la rateizzazione. Con specifico riferimento alla composizione negoziata della crisi, ciò è tanto vero che per facilitare il salvataggio dell'impresa il codice (art. 22 c.c.i.i.) prevede che l'imprenditore possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre dei finanziamenti, quindi a contrarre nuovi debiti, purché tale atto sia funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Pertanto, su richiesta dell'imprenditore e verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, il tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili (ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.); finanziamenti dai soci prededucibili (ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.); una o più società appartenenti a un gruppo d'imprese a contrarre finanziamenti prededucibili (ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.). Con riferimento ai debiti fiscali nella composizione negoziata della crisi, l'art. 25-bis c.c.i.i. («Misure premiali») prevede espressamente che l'Agenzia delle Entrate conceda, in presenza di determinate condizioni, un piano di rateazione fino a settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito nella risposta ad interpello n. 443/2023 che, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1ter dell'art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. In conclusione, è da ritenere che le procedure concorsuali disciplinate dal c.c.i.i. non escludano a priori piani di rientro debitorio che prevedano pagamenti cadenzati nel tempo. Con specifico rifermento alla composizione negoziata della crisi il c.c.i.i. prevede espressamente che i debiti tributari possano essere rateizzati (art. 25-bis). Secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate può trattarsi di rate a quote variabili di importo crescente per ciascun anno. |