Riposo compensativo: è legittimo il riconoscimento di tale diritto in giornate festive infrasettimanali?

Teresa Zappia
20 Settembre 2024

Salvo vi sia un accordo specifico tra le parti del rapporto di lavoro, il dipendente deve avere la possibilità di esercitare il diritto di astenersi dal rendere la propria prestazione durante i giorni di festività.

In caso di lavoro domenicale, il riposo compensativo può essere goduto dal dipendente durante una festività infrasettimanale se, in base alla programmazione aziendale, tale giornata è inclusa tra i giorni lavorativi, tenuto anche conto del mancato divieto in tal senso nel contratto collettivo aziendale?

Sul tema delle festività nazionali la Corte di Cassazione ha precisato che la disciplina dettata dalla L. n. 260/1949 (così come modificata dalla L. n. 90/1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione.

Tale diritto del lavoratore, anche rispetto a festività infrasettimanali, non può essere posto nel nulla dal datore, dovendo l'eventuale rinuncia essere oggetto di un accordo con il lavoratore e non scaturire da una scelta unilaterale datoriale.  

Ne deriva anche che i contratti collettivi non possono derogare in senso peggiorativo al prefato diritto se non nel caso in cui il lavoratore abbia conferito ai rappresentati sindacali un esplicito mandato in tal senso.

Pertanto, non potrebbe affermarsi, a fronte del lavoro domenicale, la possibilità di godimento del riposo compensativo in giorni di festività infrasettimanale in quanto inclusi tra i giorni lavorativi nella programmazione aziendale, atteso che tale programmazione non equivale ad accordo individuale o aziendale avente ad oggetto la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali.

In questo modo, infatti, viene in concreto negato il suddetto diritto del lavoratore a non svolgere la propria prestazione nei giorni festivi, ritenendo usufruibile in quei giorni il riposo compensativo, senza che rilevi l'inesistenza di un divieto espresso nell'accordo aziendale.

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