La clausola penale inserita in un contratto di locazione è soggetta alla medesima imposta di registro del contratto a cui si accede

La Redazione
17 Ottobre 2024

La clausola penale inserita in un contratto di locazione è soggetta alla medesima imposta di registro del contratto cui accede. La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l'unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, d.p.r. n. 131/1986. 

Nella controversia, l'appellante sosteneva la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto (cioè l'inadempimento o l'inesatto adempimento contrattuale). L'Ufficio, riteneva invece che la clausola di cui all'art. 1382 c.c. avesse una causa distinta da quella del contratto cui afferiva, aggiungendo inoltre che solo un collegamento ontologico tra negozi che si istituisce in conseguenza di una oggettiva interconnessione tra gli stessi (che non sia originata dalla volontà delle parti), varrebbe ad escludere l'applicabilità del primo comma dell'art. 21 d.p.r. n. 131/1986. Inoltre, l'Ufficio lamentava che la sanzione irrogata era comprensiva anche di quella per tardiva registrazione del contratto che era stata impropriamente ritenuta assorbita dai giudici di primo grado. 

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, allineandosi con la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis Cass., sez. trib, 7 novembre 2023, n. 30983), secondo la quale "ai fini di cui all'art. 21 d.p.r. n. 131/1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata", ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata. 

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