L’amministratore condominiale non può partecipare alla mediazione obbligatoria senza autorizzazione assembleare

La Redazione
31 Ottobre 2024

Nei procedimenti ante riforma Cartabia, l'amministratore condominiale deve essere stato autorizzato mediante delibera assembleare a partecipare alla mediazione obbligatoria, altrimenti il giudizio è improcedibile

In un caso di opposizione ad un decreto ingiuntivo ingiunto da un condominio nei confronti di un condomino inadempiente, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato improcedibile la domanda proposta dall'opposto in sede monitoria, poiché il giudice ha rilevato che l'amministratore condominiale avesse partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, in violazione dell'art. 71-quater disp. att. c.c.

Infatti, nella disciplina ante riforma Cartabia, in caso di mediazione obbligatoria, il condominio deve adottare apposita delibera di autorizzazione all'amministratore a partecipare alla mediazione; in mancanza di tale delibera, la procedura è viziata e la domanda del condominio nei confronti del condomino moroso è improcedibile

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.