Esposizione ad amianto e ratei pensionistici: la prescrizione dei relativi diritti deve essere distinta?

Teresa Zappia
12 Novembre 2024

Considerata l'autonomia del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore rispetto al diritto ai ratei pensionistici non si estende anche al diritto alla rivalutazione.

Ai fini della prescrizione, il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è da considerarsi autonomo rispetto al diritto alla corretta quantificazione del trattamento pensionistico? L'eccezione di prescrizione sollevata rispetto ai ratei si estende anche al diritto alla rivalutazione?

Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla pensione. Esso sorge in conseguenza del fatto dell'esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente “natura risarcitoria”. Con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge «ai fini pensionistici» e ad essi strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto il diritto al trattamento pensionistico.

Pertanto, il diritto alla rivalutazione contributiva è collegato ma distinto rispetto a quello all'esatto trattamento pensionistico. Alla diversità dei diritti corrisponde un diverso regime prescrizionale: il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza, o poteva avere conoscenza, del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni; il diritto alla pensione, da intendersi quale diritto all'esatta misura della pensione, è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei (prescrizione quinquennale), con computo dalla maturazione del singolo rateo.

La deduzione, da parte del debitore, dell'inerzia del titolare ad esercitare il diritto alla rivalutazione contributiva coinvolge anche il diritto alla diversa misura dei ratei di pensione ma soltanto perché la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva, incidendo cioè non sui singoli ratei di maggiorazione ma, interamente, sul diritto ad una diversa misura del trattamento pensionistico. Viceversa, l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione al diritto ai ratei non ha alcun riflesso sul diritto alla rivalutazione contributiva che va, dunque, accertato nella ricorrenza dei relativi presupposti con ogni successivo ed eventuale effetto in relazione a ratei non prescritti. In sintesi, dunque, nel caso di giudizio volto al riconoscimento sia del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto che di quello all'esatta misura dei ratei di pensione, l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione al diritto all'esatta misura dei ratei di pensione non si estende a quello alla rivalutazione.

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