APP: nuovi rilievi critici da parte del CSM
20 Novembre 2024
A distanza di qualche mese dall'obbligatorietà definitiva (1° gennaio 2025) permangono le criticità su APP, l'applicativo per il deposito degli atti nel processo penale telematico, di recente evidenziate dal Tribunale di Roma, tramite una nota al CSM, da più articoli giornalistici e dallo stesso CSM tramite una propria nota (poi condivisa con il Ministero in una riunione del 5 novembre) in cui la Struttura tecnica per l'organizzazione (STO) ha messo in luce una serie di gravi problemi, i più importanti dei quali sono l'iscrizione automatica dei procedimenti per il reato indicato nell'atto di denuncia dall'avvocato, nonostante l'iscrizione sia un atto proprio ed esclusivo del procuratore, e la possibilità di aggirare il segreto sull'iscrizione nel registro degli indagati. Il Ministero ha replicato, a sua volta, con una nota della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) datata 13 novembre 2024 in cui ha risposto punto per punto a quanto emerso, ribadendo il corretto funzionamento di APP. In sostanza risulta profondamente diverso quanto affermato dal Ministero e quanto evidenziato dal CSM: il primo nega che vi sia stato (durante il primo periodo di prova) alcun collasso nell'uso dell'applicativo riportando che, tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2024, sono stati aperti dagli utenti degli uffici giudiziari un totale di 785 ticket di II livello, di cui solo 5 con un oggetto basato sull'instabilità del sistema. Il CSM sottolinea, al contrario, “seri problemi di instabilità durante la redazione di provvedimenti tramite il wizard di Word online, con la costante perdita irrimediabile di documenti in fase di scrittura: dopo alcuni minuti di utilizzo l'applicativo va regolarmente in crash con la perdita del lavoro sin lì svolto, che non può essere recuperato”. Secondo la nota ministeriale, la segreteria del PM consente il deposito dell'atto nel sistema informatico esclusivamente in base a quanto stabilito nel codice di procedura penale, mentre per il comitato del CSM, in mancanza dell'utente “segreteria”, è impossibile modificare qualsiasi dato del procedimento, pur in presenza di un atto firmato digitalmente dal magistrato, ponendo al deposito un limite tecnico non previsto dalla normativa. Per quanto riguarda i problemi di automatismo nell'accettazione del deposito da parte degli avvocati, il Ministero nega che il sistema manchi di controllare la congruenza tra denominazione del file ed effettivo contenuto dell'atto. Al contrario, il CSM segnala proprio come il sistema accetti anche il deposito di atti relativi a procedimenti che non sono più pendenti presso la Procura, non consentendone la trasmissione telematica all'ufficio di reale competenza. Diventa, così, necessaria la trasmissione in formato analogico. Il Ministero assicura anche la presenza di un elenco completo di modelli a disposizione dei magistrati, che possono caricare autonomamente il proprio provvedimento, redatto in base a un modello creato personalmente. Il CSM evidenzia, invece, che molti flussi processuali risultano tuttora inesistenti (benché tra un mese obbligatori per legge) e che non siano funzionanti, in particolare, il flusso dei decreti penali, quelli della convalida di arresto e fermo, di giudizio immediato e di patteggiamento. Secondo il Ministero, il sistema informatico non iscrive automaticamente un procedimento penale a seguito della denuncia depositata dall'avvocato, ma assicura solo l'accettazione automatica della denuncia e spetta, poi, al PM decidere circa l'iscrizione di un nuovo procedimento ex art. 335 c.p.p. Il comitato del CSM segnala, invece, che «secondo quanto previsto dall'art.19 comma 13 lett. c) [delle specifiche tecniche del 2 agosto 2024] “nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, l'accoglimento equivale al ricevimento ed iscrizione del procedimento nel registro ReGeWEB da parte della Procura della Repubblica”». Dunque, in base al testo del decreto «l'avvenuto deposito di una querela, che venga accettato automaticamente dal sistema, equivale all'iscrizione, in palese contrasto con l'art. 335 c.p.p., a norma del quale l'iscrizione è atto del pubblico ministero». Altro grave elemento di criticità è la possibilità di un facile aggiramento digitale del segreto sulle iscrizioni nel registro degli indagati, depositando una nomina fittizia al solo fine di ottenere l'abilitazione al portale ed eludendo la procedura prevista dall'art. 335 c.p.p. Per chiarire, almeno in parte i dubbi emersi, il Ministero ha diramato, in data 12 novembre 2024, una nota che riporta le diverse tipologie di atti (tra cui proprio denunce e querele) escluse dall'accettazione automatica e rispetto ai quali è ancora necessaria una verifica e accettazione manuale da parte degli operatori addetti. |