È ammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna trasmessa a un indirizzo PEC non indicato nel decreto del DGSIA?
20 Dicembre 2024
Il Tribunale di Paola dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna per essere stata depositata presso l'ufficio GIP-GUP e presso il portale della Procura della Repubblica, invece che presso l'indirizzo indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi infirmativi del Ministero della giustizia (DGSIA). L'opponente impugnava la decisione, affermando che la PEC depositata presso il GIP-GUP fosse una mera copia di cortesia e di aver regolarmente depositato presso il portale, considerando che l'esclusività del deposito tramite portale è operativa solo a partire dal 2025 [data posticipata poi al 2026], solo per specifiche tipologie di atti e che il deposito telematico degli atti processuali può avvenire ancora tramite portale. Nel caso di specie, la parte aveva depositato ex art. 461 c.p.p. sul portale deposito atti penali PDP del Ministero della giustizia e, in seguito inviato una semplice e-mail di cortesia presso l'ufficio GIP-GUP, allegando la relativa ricevuta di invio. D'altronde l'art. 111-bis c.p.p. non andrebbe a definire una modalità telematica da scegliere, ma lascerebbe alle parti la facoltà di depositare tramite PEC o tramite portale. Inoltre, l'atto di opposizione non costituirebbe un atto di impugnazione in senso proprio e ciò escluderebbe l'operatività dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. La Cassazione rigetta il ricorso, alla luce del fatto che l'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 stabilisce espressamente che «nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». È lo stesso art. 461 c.p.p. a richiamare, quanto alle formalità di presentazione dell'opposizione, quelle proprie dell'atto di impugnazione. L'art. 111-bis c.p.p. è applicabile, per espressa dizione normativa, solo ad atti, documenti e memorie e non anche agli atti d'impugnazione, per i quali resta applicabile la disciplina di cui agli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022 che stabilisce l'inammissibilità del gravame depositato a mezzo PEC presso un indirizzo diverso da quello indicato nel decreto del DGSIA ai sensi dell' art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. |