Giudizio abbreviato

Alessandro Trinci
27 Maggio 2024

Pubblichiamo la bussola aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia.

Inquadramento

Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato acconsente ad essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari rinunciando alla formazione della prova in dibattimento.

A compensazione di tale sacrificio egli ottiene la possibilità di evitare lo strepitus fori dell'udienza pubblica e una riduzione della pena eventualmente irrogata. Il giudizio abbreviato è ammesso per qualsiasi tipologia di reato, ad esclusione di quelli puniti con la pena dell'ergastolo.

Esistono due tipologie di rito:

  1. un giudizio abbreviato “non condizionato” ad integrazioni probatorie;
  2. un giudizio abbreviato “condizionato” ad una integrazione probatoria.

La richiesta di accesso al rito: modalità e termini

Per l'accesso al rito abbreviato è necessaria la richiesta dell'imputato. Trattandosi di un atto personalissimo, l'istanza può essere formulata, oralmente o per iscritto, dal diretto interessato oppure da un suo procuratore speciale (che di regola è il difensore a cui l'assistito rilascia procura speciale). Fuori dai casi di richiesta formulata oralmente dall'imputato, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 438, comma 3, c.p.p.).

In evidenza

È legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca (Cass. pen., sez. un., 31 gennaio 2008, n. 9977).

Il termine ultimo per introdurre il rito in esame varia a seconda che il reato per cui si procede prevede la celebrazione dell'udienza preliminare oppure la citazione diretta a giudizio:

1) nel primo caso la richiesta deve essere avanzata prima della formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. (art. 438, comma 2, c.p.p.).

In evidenza

La giurisprudenza ha chiarito che la richiesta può essere avanzata anche dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive. Se l'udienza preliminare è celebrata nei confronti di più imputati, il termine finale per la richiesta del giudizio abbreviato s'identifica con il momento nel quale il difensore di ciascuno di essi rassegna le proprie conclusioni definitive e non con quello nel quale l'ultimo difensore prende la parola (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n. 20214).

2) nel secondo caso la richiesta deve essere presentata prima che sia conclusa l'udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-ter, comma 2, c.p.p.).

Termini e modalità peculiari sono previsti quando la richiesta si inserisce nell'ambito di un altro rito speciale, di cui si chiede la “trasformazione” nel giudizio abbreviato (c.d. atipico):

  1. nel procedimento per decreto la richiesta deve essere proposta con l'atto di opposizione, da depositare nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna (art. 461, commi 1 e 3, c.p.p.);
  2. nel giudizio immediato la richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto che dispone il giudizio o dell'avviso della data fissata per il giudizio. La richiesta deve essere notificata al pubblico ministero e depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con la prova dell'avvenuta notificazione (art. 458, comma 1, c.p.p., come addizionato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 120/2002);
  3. nel giudizio direttissimo la richiesta va presentata dinnanzi al giudice dibattimentale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 452, comma 2, c.p.p.).

La richiesta non condizionata

L'imputato ha un diritto potestativo ad accedere al rito abbreviato non condizionato. Al giudice è riservato esclusivamente un potere d'integrazione probatoria ex officio quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441, comma 5, c.p.p.).

Rimane ferma la possibilità per il giudice di dichiarare inammissibile con ordinanza la richiesta di rito che non rispetti i termini e le forme prescritte dal legislatore. In tal caso non sarà più possibile riproporre un'ulteriore richiesta, né davanti allo stesso giudice né davanti ad altro giudice, come può desumersi a contrario dall'art. 438, comma 6, c.p.p.

In evidenza

Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n. 20214).

L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato semplice subito dopo aver deposito i risultati delle indagini difensive. Tale espediente gli consente di introdurre materiale probatorio nuovo senza doverlo veicolare tramite una richiesta condizionata.

In tal caso, però, al fine di riequilibrare la posizione delle parti processuali, al pubblico ministero è riconosciuta la possibilità di ottenere un termine non superiore a sessanta giorni per svolgere indagini suppletive sui temi di prova introdotti dalla difesa. Se il pubblico ministero si avvale di tale facoltà, il giudice deve rinviare l'udienza e potrà provvedere sulla richiesta di accesso al rito speciale solo dopo che sia decorso il termine concesso all'organo inquirente.

A seguito delle ulteriori indagini svolte dal pubblico ministero, l'imputato può revocare la richiesta di accesso al rito abbreviato (art. 438, comma 4, c.p.p.).

A seguito della revoca, proseguirà l'udienza preliminare e le investigazioni suppletive del pubblico ministero, confluite nel fascicolo delle indagini preliminari, così come le indagini difensive già depositate, saranno utilizzabili per la decisione finale.

La richiesta condizionata

Con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato (o il suo procuratore speciale) subordina l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria, indicando i mezzi di prova che intende assumere ed i motivi per i quali li ritiene necessari ai fini della decisione.

In tal caso, oltre ad un controllo sulla legittimazione dell'istante e la tempestività della richiesta, il giudice dovrà effettuare due ulteriori verifiche:

1) se l'integrazione probatoria richiesta, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, sia necessaria ai fini della decisione (escludendo le prove vietate o manifestamente superflue o irrilevanti, secondo i criteri di cui agli artt. 187 ss. c.p.p.).

In evidenza

La giurisprudenza ha chiarito che la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile e può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711).

2) se il giudizio abbreviato, anche con il supplemento istruttorio richiesto, realizza comunque una economia processuale rispetto all'istruzione dibattimentale.

In evidenza

Il confronto con il giudizio dibattimentale è un parametro che fu introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2001. Il d.lgs. n. 150/2022, (c.d. riforma Cartabia) lo aveva recepito, stabilendo che il giudice dovesse verificare l'economia processuale del rito in relazione "ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale". Successivamente, il d.lgs. n. 31/2024 (contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022) ha circoscritto il confronto "all'istruzione dibattimentale", eliminando il riferimento alla sua prevedibile durata.

Il comma 5-bis dell'art. 438 c.p.p. prevede che l'imputato, insieme alla richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionato, possa proporre anche la richiesta di accesso al rito non condizionato oppure di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., subordinando la seconda richiesta al rigetto della prima.

A prescindere da tale possibilità, nel caso di istanza condizionata rigettata, il soggetto interessato alla definizione del processo nelle forme di cui all'art. 438, comma 5, c.p.p. può riproporre la domanda entro la conclusione dell'udienza preliminare (art. 438, comma 6, c.p.p.) ovvero, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (v. infra), entro l'apertura del successivo dibattimento. La nuova istanza può contenere una richiesta condizionata oppure una richiesta “semplice”.

La sindacabilità del rigetto della richiesta condizionata

Nei casi in cui sia dichiarata inammissibile o rigettata la richiesta di giudizio abbreviato formulata nell'udienza preliminare (art. 438, comma 6-ter, c.p.), a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 2, c.p.) o con l'opposizione al decreto penale di condanna (ipotesi introdotta, come le precedenti, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169/2003, ma, a differenza delle precedenti, non recepita dal legislatore), l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, presa visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. c.p.p.), e senza che si verifichi una causa di incompatibilità trattandosi di una valutazione solo incidentale, qualora ritenga illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, può instaurare il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento.

La Suprema Corte ha poi stabilito che il giudice del dibattimento, a conclusione dello stesso, considerati complessivamente gli esiti dell'istruzione probatoria, se ritiene che il supplemento istruttorio richiesto era necessario per decidere, sarà tenuto, nella determinazione della pena da irrogare, ad applicare la diminuente premiale prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711). Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui l'ordinamento prevede che sia il giudice del dibattimento, prima che questo sia dichiarato aperto, a delibare per la prima volta la richiesta dell'imputato di acceso al giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria (si tratta dei casi di giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio).

In entrambi i casi la decisione del giudice del dibattimento sulla legittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato può essere oggetto di impugnazione. Il giudice di secondo grado, se ritiene infondato il diniego, dovrà ridurre la pena irrogata in primo grado ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p.

Gli effetti sananti e preclusivi della richiesta

Il comma 6-bis nell'art. 438 c.p.p. attribuisce alla richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare i seguenti effetti:

  1. sanatoria delle nullità relative e a regime intermedio (ma non di quelle assolute);
  2. la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio;
  3. la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. Va detto che la preclusione riguarda solo i procedimenti con udienza preliminare (l'art. 458, comma 1, c.p.p. prevede che nel giudizio abbreviato richiesto a seguito di notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato l'imputato possa eccepire l'incompetenza per territorio del giudice).

Lo svolgimento del giudizio

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; tuttavia, se ne fanno richiesta tutti gli imputati, può svolgersi in udienza pubblica (art. 441, comma 3, c.p.p.).

Si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per la trattazione dell'udienza preliminare (art. 441, comma 1, c.p.p.), ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 422 e 423 c.p.p. in tema di attività di integrazione probatoria del giudice e modifica dell'imputazione, per le quali il legislatore ha previsto una disciplina ad hoc.

Se l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato semplice, il giudice, qualora ritenga di non essere in grado di decidere, può acquisire d'ufficio gli elementi necessari (art. 441, comma 5, c.p.p.).

Se, invece, l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato condizionato, il giudice, prima di decidere, dovrà assumere le prove richieste.

In evidenza

La giurisprudenza ha chiarito che qualora l'acquisizione delle prove dedotte in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte (si pensi, ad esempio, alla morte improvvisa di un testimone), si dovrà ugualmente procedere alla celebrazione del giudizio abbreviato (non più condizionato), non essendo revocabile l'ordinanza di ammissione al rito (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2002, n. 41461).

Anche nell'ipotesi di richiesta condizionata resta la possibilità per il giudice di assumere d'ufficio le prove che ritiene essenziali per decidere.

L'assunzione delle prove nel corso del giudizio abbreviato, siano esse disposte dal giudice ex art. 441, comma 5, c.p.p. o richieste dall'imputato o dal pubblico ministero ex art. 438, comma 5, c.p.p., segue le regole dettate dall'art. 422 c.p.p. per l'udienza preliminare.

In evidenza

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), le prove dichiarative assunte nel giudizio abbreviato devono essere documentate nelle forme di cui all'art. 510 c.p.p. (la cui disciplina è entrata in vigore il 1° luglio 2023), ossia non solo con verbale ma anche con mezzi di riproduzione audiovisiva (salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico), con possibilità per le parti di richiedere la trascrizione della riproduzione.

Le nuove contestazioni

Nelle ipotesi di integrazione probatoria (disposta d'ufficio o su richieste dall'imputato), mutando la piattaforma probatoria può determinarsi la necessità di procedere ad una modifica dell'imputazione.

In evidenza

La giurisprudenza ha chiarito che la modifica dell'imputazione è possibile solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i termini previsti dall'art. 423 c.p.p., mentre non è consentita con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti degli atti istruttori assunti su impulso di parte o d'ufficio (Cass. pen., sez. un., 18 aprile 2019, n. 5788).

Se viene contestato un fatto nuovo, trovano applicazione, sulla base del generale rinvio operato dall'art. 441, comma 1, c.p.p., le norme in materia di udienza preliminare (art. 423, comma 2, c.p.p.).

Se, invece, vengono contestati fatti diversi, circostanze aggravanti o reati concorrenti, è prevista una disciplina ad hoc (art. 441-bis c.p.p.) che consente all'imputato di:

  1. chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. In tal caso, il giudice revoca l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Le prove eventualmente assunte nel corso del rito speciale assumono la stessa efficacia degli atti acquisiti a norma dell'art. 422 c.p.p. Una volta ristabilito il giudizio ordinario, l'imputato non può più chiedere il giudizio abbreviato (art. 441-bis, comma 4, c.p.p.);
  2. chiedere un termine a difesa non superiore a dieci giorni (art. 441-bis, comma 3, c.p.p.);
  3. chiedere (subito o dopo il termine a difesa) di essere giudicato secondo le forme ordinarie (con conseguente applicazione della disciplina vista sopra) oppure che il processo prosegua nelle forme del giudizio abbreviato. Se decide di proseguire con il giudizio abbreviato, l'imputato ha la facoltà di chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni mossegli anche oltre i limiti di cui all'art. 438, comma 5, c.p.p. (basta, dunque, che la prova non sia vietata, manifestamente superflua e irrilevante). Il pubblico ministero, dal canto suo, può chiedere l'ammissione di prova contraria in relazione alle richieste probatorie dell'imputato (art. 441-bis, comma 5, c.p.p.).

Se, il pubblico ministero contesta un delitto punibile con l'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato e fissa la prosecuzione dell'udienza preliminare.

Norme particolari sono previste per la prosecuzione del giudizio ordinario quando il giudizio abbreviato si è instaurato a seguito della trasformazione di altro rito speciale, senza che vi sia stata l'udienza preliminare:

  1. se il rito abbreviato è stato chiesto nell'ambito di un giudizio direttissimo, il processo torna alla fase predibattimentale. Il giudice è, pertanto, tenuto a fissare l'udienza per il giudizio direttissimo (art. 452, comma 2, c.p.p.);
  2. se il rito abbreviato è stato richiesto dinnanzi al giudice del dibattimento in un processo con citazione diretta, il giudice deve fissare l'udienza di trattazione del processo che regredisce alla fase pre-dibattimentale (art. 556, comma 2, c.p.p.);
  3. se il rito abbreviato è stato richiesto a seguito della notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, il giudice deve fissare l'udienza per lo svolgimento del giudizio immediato a norma dell'art. 458, comma 2, c.p.p.;
  4. se il rito abbreviato è stato richiesto con l'opposizione a decreto penale di condanna, è prevista la fissazione dell'udienza a norma dell'art. 464, comma 1, c.p.p.

La parte civile e il responsabile civile

Accolta la richiesta di giudizio abbreviato, la parte civile è libera di accettare o meno tale rito:

  1. se non lo accetta, la sentenza pronunciata dal giudice non avrà efficacia di giudicato nei suoi confronti (art. 625, comma 2, c.p.p.) e potrà esercitare l'azione risarcitoria davanti al giudice civile senza subire la sospensione del processo ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. (art. 441, comma 4, c.p.p.);
  2. se lo accetta, la sentenza emessa avrà efficacia di giudicato nei suoi confronti (artt. 651, comma 2 e 652, comma 2, c.p.p.).

Per quanto riguarda il responsabile civile, il giudice, se accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, deve disporne, con ordinanza e senza ritardo, l'esclusione (art. 87, comma 3, c.p.p.).

La sentenza

Il giudizio abbreviato si conclude con la discussione delle parti. All'esito della discussione, il giudice si ritira in camere di consiglio per decidere il merito della causa (art. 442, comma 1, c.p.p.).

A norma dell'art. 442, comma 1-bis, c.p.p., il giudice, ai fini della deliberazione, utilizza:

  1. gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari;
  2. i verbali degli atti svolti dinnanzi al giudice;
  3. la documentazione relativa alle indagini eventualmente svolte dal pubblico ministero successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio;
  4. le prove assunte nell'udienza, d'ufficio o su richiesta delle parti.

Il giudice decide a norma degli artt. 529 ss. c.p.p. Dunque, la struttura e il contenuto della sentenza, così come le regole di giudizio, sono le stesse previste per la sentenza dibattimentale.

In caso di condanna, la pena da irrogare in concreto (calcolata tenendo conto del bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti eventualmente sussistenti) deve essere diminuita di un terzo, se si procede per un delitto e della metà, se si procede per una contravvenzione (art. 442, comma 2, c.p.p.).

In evidenza

Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, dunque la relativa deve essere dedotta con i motivi di appello (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2022, n. 47182).

Se la questione viene ritualmente devoluta al giudice di appello, questi deve applicare la diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato (Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578).

In evidenza

La Suprema Corte ha chiarito che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. c.p., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2007, n. 45583).

La pena inflitta può essere ulteriormente diminuita di un sesto dal giudice dell'esecuzione (che procede d'ufficio e de plano prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile: art. 676, comma 3-bis, c.p.p.) quando l'imputato e il suo difensore non hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna (art. 442, comma 2-bis, c.p.p.).

Nell'ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile, la sentenza deve contenere anche le statuizioni in ordine alle richieste di risarcimento del danno.

Anche in caso di giudizio abbreviato il giudice può sostituire la pena irrogata con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. 689/1981 (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) qualora ritenga di applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni e di non ordinare la sospensione condizionale della pena irrogata. In questo caso può trovare applicazione, in ragione del rinvio agli artt. 529 ss. c.p.p., il peculiare meccanismo di integrazione del dispositivo previsto dall'art. 545-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia).

In evidenza

La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, perché, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, c.p.p., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia introdotta con l. 28 aprile 2014, n. 67 (Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2019, n. 698).

I mezzi di impugnazione

La sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è suscettibile di essere impugnata dinnanzi alla Corte d'appello. Il legislatore, tuttavia, all'art. 443 c.p.p. prevede alcuni limiti alla possibilità di appellare tale sentenza:

  1. le sentenze di condanna sono appellabili dall'imputato, salvo che abbiano irrogato la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 593, comma 3, c.p.p.), mentre sono inappellabili dal pubblico ministero, salvo che il giudice abbia modificato il titolo di reato (art. 443, comma 3, c.p.p.);
  2. le sentenze di proscioglimento non sono appellabili dall'imputato, salvo che abbiano riconosciuto il vizio totale di mente (art. 443, comma 1, c.p.p. come addizionato dalla sent. 274/2008 della Corte costituzionale), mentre sono sempre appellabili dal pubblico ministero, salvo che siano relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

La parte civile può proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza sia di condanna che di proscioglimento, se ha consentito al giudizio abbreviato (art. 576, comma 1, c.p.p.).

In evidenza

Per quanto riguarda i termini di impugnazione, valgono quelli stabiliti dall'art. 585 c.p.p. per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali, con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del capoverso della predetta norma. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'inapplicabilità del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali deriva logicamente dal rinvio operato dall'art. 442, comma 1, c.p.p. "agli artt. 529 e seguenti", tra i quali è compreso l'art. 544 c.p.p., al quale fa riferimento appunto l'art. 585 c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 1992, n. 16).

    

Il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio (art. 443, comma 4, c.p.p.), a prescindere dalle forme nelle quali si è svolto il giudizio abbreviato (quindi anche nel caso in cui vi sia stata udienza pubblica).

In evidenza

La Suprema Corte ha statuito che, anche quando si è proceduto con rito abbreviato, la riforma in appello di una sentenza di assoluzione (anche se effettuata ai soli effetti civili), basata su una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive dal giudice di primo grado, non può essere adottata senza che nel giudizio di appello si sia proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso tali dichiarazioni. In difetto di tale rinnovazione, la sentenza di appello è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620 e Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620).

Successivamente, il d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) ha inserito un comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p., per effetto del quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, è necessaria solo quando si tratta di prove oggetto di integrazione probatoria richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 438, comma 4, c.p.p. o disposta d'ufficio dal giudice  ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., con esclusione, quindi, delle ipotesi di giudizio abbreviato non condizionato.

Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato sono sempre ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p. senza alcuna limitazione.

Il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo

Il giudizio abbreviato non è ammesso per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.). Tuttavia, l'imputato può riproporre la richiesta dichiarata inammissibile fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare (art. 438, comma 6, c.p.p.). È infatti possibile che l'imputazione subisca una modificazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p. che consenta l'accesso al rito prima precluso.

L'inammissibilità del giudizio abbreviato opera anche quando, nel corso del giudizio abbreviato, un delitto punito con l'ergastolo sia oggetto di contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, formulata a seguito dell'integrazione del materiale probatorio disposta d'ufficio (art. 441, comma 5, c.p.p.) o su richiesta delle parti (art. 438, comma 5, c.p.p.). In tal caso, il giudice deve revocare, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissare l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione (art. 441-bis, comma 1-bis, c.p.p.).

Qualora il giudice dell'udienza preliminare abbia dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato avente ad oggetto un reato punito con l'ergastolo e abbia disposto il rinvio a giudizio mantenendo ferma l'imputazione originaria, al giudice del dibattimento è attribuito il potere-dovere di rivalutare tale decisione. Se all'esito del dibattimento, considerati complessivamente gli esiti dell'istruzione probatoria, ritenga di riqualificare il fatto in una fattispecie per la quale non è prevista la pena dell'ergastolo, dovrà operare sulla pena irrogata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (art. 438, comma 6-ter, c.p.).

Il giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni in dibattimento

Nella loro originaria formulazione, gli artt. 516 e 517 c.p.p. non contemplavano il diritto dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato (né ad altri riti premiali) in relazione alla contestazioni in dibattimento di fatti diversi, di reati concorrenti e di circostanze aggravanti (diverse dalla recidiva); ciò a prescindere che si trattasse di contestazioni fisiologiche, operate, cioè, con riferimento a fatti emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, o di contestazioni patologiche, relative, cioè, a fatti o reati che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale e la cui mancata contestazione è imputabile unica mente all'inerzia del pubblico ministero.

La fluidità che caratterizza l'oggetto dell'imputazione fino alla chiusura del dibattimento aveva indotto a dubitare della legittimità delle suddette norme sotto il profilo dell'art. 24, comma 2, Cost. Un'efficace tutela del diritto di difesa dell'imputato appare senz'altro garantita nell'ipotesi in cui l'interessato sia posto nelle condizioni di esercitare, relativamente alla diversa configurazione dell'addebito contestatogli, le stesse garanzie difensive che il legislatore gli aveva concesso con riguardo all'originaria imputazione. Ciò riguarda, in particolare, l'accesso ai riti premiali che è apparentemente precluso dall'“incolpevole” superamento dei termini per la richiesta.

Questa chiave di lettura è stata seguita dalla Consulta, che a più riprese ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., delle norme in esame restituendo quasi integralmente all'imputato la facoltà di accedere ai riti premiali per i reati e le circostanze oggetto di contestazione suppletiva, sia essa fisiologica o patologica.

Ciò aveva indotto a dubitare della legittimità costituzionale anche dell'art. 518, comma 2, c.p.p., che non contemplava il recupero della suddetta facoltà a seguito della contestazione del fatto nuovo, ma la Corte costituzionale aveva escluso che tale preclusione desse luogo a disparità di trattamento o comprimesse il diritto di difesa dell'imputato, il quale ben avrebbe potuto, ove non avesse voluto perdere i benefici legati alla scelta di un rito semplificato, non prestare il consenso alla contestazione del fatto nuovo e costringere il pubblico ministero ad agire nelle forme ordinarie, a norma dell'art. 518, comma 1, c.p.p.

Il sistema delineato dagli interventi additivi della Consulta è stato da ultimo recepito dal legislatore con il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia). Con l'intento di razionalizzare e generalizzare il diritto dell'imputato ad accedere ai riti premiali nei casi di modifica, di qualunque tipo, dell'imputazione, si è intervenuti sull'art. 519 c.p.p. Riscrivendone il secondo comma, è stato previsto che l'imputato, nell'udienza in cui il pubblico ministero effettua la contestazione suppletiva o, a pena decadenza, nell'udienza successiva, se fruisce di un termine a difesa, possa chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena o la sospensione del procedimento con messa alla prova. Di tale facoltà l'imputato dovrà essere avvisato dal giudice all'esito della contestazione suppletiva. L'omessa formulazione dell'avviso potrebbe integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), che è sanata se il difensore non la eccepisce immediatamente.

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