Soggettività IMU in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing a cui non è seguita la restituzione del bene
03 Gennaio 2025
La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento per IMU e TASI per l'anno 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una S.p.a. per un immobile sito nel comune di Alanno, che la società aveva concesso in locazione ad una S.r.l. La S.p.a. aveva impugnato tale avviso precisando che il contratto di leasing era stato risolto anticipatamente, per la morosità del conduttore, che aveva però continuato ad occuparlo; tale detenzione era continuata anche per il 2016, per cui le imposte erano dovute dalla s.r.l., che restava l'utilizzatore del bene. La S.p.a. contestava anche la debenza di sanzioni, tenuto conto dell'oggettiva incertezza nell'interpretazione della normativa. Il Comune aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma il giudice di primo grado aveva ritenuto che, per effetto della risoluzione del contratto, l'IMU fosse dovuta dal locatore, posto che l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 stabilisce che il conduttore è obbligato "per tutta la durata del contratto", e quindi fino alla sua scadenza o risoluzione. Al contrario, la TASI era dovuta dal conduttore, a norma dell'art. 1, comma 672, della l. n. 147/2013, il quale precisa che la durata del contratto comprende il lasso temporale che va dalla nascita del rapporto fino all'effettiva restituzione del bene. La banca impugnava la sentenza limitando il gravame alla sola debenza delle sanzioni, lamentando che il primo giudice aveva omesso ogni pronuncia sul punto. I giudici abruzzesi hanno ricordato che la questione della risoluzione anticipata del contratto di leasing a cui non è seguita la restituzione del bene «ha suscitato un acceso contrasto giurisprudenziale, non soltanto tra i Giudici di merito, ma anche all'interno della stessa Suprema Corte (v. al riguardo, le sentenze, di segno opposto, Cass., sez. trib., 22 maggio 2019, n. 13793 e Cass., sez. trib., 19 luglio 2019, n. 19166). Ma tale contrasto è stato poi superato dall'intervento di due ulteriori decisioni: Cass., sez. trib., 22 ottobre 2019, n. 25249 e Cass., sez. trib., 19 novembre 2019, n. 29973/2019 (cui sono seguite Cass., sez. trib., 27 aprile 2022, n. 13120/2022, Cass., sez. VI, 5 settembre 2022, n. 26057/2022; Cass., sez. trib., 7 marzo 2023, n. 6844), con le quali è stato confermato l'orientamento secondo il quale, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, il contratto cessa d'avere efficacia, per cui il conduttore non può più essere considerato soggetto passivo dell'IMU, con la conseguente traslazione, sul proprietario, dell'obbligo di corrispondere il tributo». Per tali ragioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo ha respinto le doglianze della contribuente con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Bussole di inquadramento |