ANAC: l’annotazione nel casellario della risoluzione contrattuale ha mero valore di pubblicità-notizia senza alcuna valutazione di merito dell'Autorità

09 Gennaio 2025

L'annotazione dell'ANAC ha valore di mera pubblicità-notizia e non ha ex se effetti pregiudizievoli, consentendo alle stazioni appaltanti di valutare l'integrità degli operatori economici. Quanto all'attivazione del rimedio ablativo contrattuale, non spetta all'Autorità entrare nel merito della legittimità della risoluzione, dovendo semplicemente annotare, in modo completo, le rispettive posizioni e contestazioni delle parti.

La questione oggetto del giudizio. La società ricorrente impugna l'annotazione nel Casellario Informatico iscritta dall'ANAC, ai sensi dell'art. 213, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Gazzetta Ufficiale Generale n. 225 del 10 settembre 2020) all'esito del procedimento incardinato sulla base della segnalazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana della risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108, co. 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016. Ciò in quanto, nella fase di esecuzione contrattuale, la ricorrente avrebbe violato le norme sul subappalto e sul sub-affidamento, sarebbe incorsa in grave inadempimento e ritardo nell'esecuzione dei lavori, consentendo anche l'esecuzione di parte dei lavori ad una ditta non autorizzata. La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto, contestando, sotto un primo profilo, che nell'annotazione sarebbero state inserite circostanze ultronee, che non rientravano nelle contestazioni poste a fondamento del provvedimento di risoluzione contrattuale. Sotto un secondo profilo, si deduce l'illegittimità dell'atto finale in ragione di una dedotta violazione del contraddittorio procedimentale.

Le considerazioni del Collegio. Nel caso di specie, il T.A.R non condivide la prospettazione della ricorrente e si sofferma sulla natura dell'istituto in questione, evidenziando che l'Autorità, con l'annotazione de qua, adempie ad un dovere istituzionale che è quello di porre le stazioni appaltanti nelle condizioni di conoscere eventi che riguardano gli operatori economici, potendo incidere sull'affidabilità degli stessi e sulla loro partecipazione alle gare pubbliche. L'inserimento dell'annotazione ha valore di mera pubblicità-notizia, consentendo alle stazioni appaltanti di valutare l'integrità degli operatori economici e solo le amministrazioni che indicono le gare potranno poi valutare, in concreto, l'effettiva ricorrenza e rilevanza di eventuali cause escludenti. L'annotazione dell'ANAC non ha ex se effetti pregiudizievoli ma costituisce uno strumento di conoscenza per le amministrazioni.

 La sentenza prosegue evidenziando che all'Autorità, per giurisprudenza consolidata, è solo imposto di formulare un'annotazione il più possibile completa, che dia conto sia della segnalazione della stazione appaltante e delle ragioni di contestazione nei riguardi dell'impresa, sia delle eventuali controdeduzioni di quest'ultima ovvero di eventuali iniziative giudiziarie intraprese per far accertare l'inesistenza di ragioni di addebito nei riguardi dell'operatore. Salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti dell'iscrizione ovvero irrilevanza manifesta della notizia, e riservata comunque la valutazione della stazione appaltante circa la rilevanza escludente dei fatti annotati, l'amministrazione deve solo curare una annotazione utile ed esaustiva, che descriva la condotta degli operatori economici, le eventuali contestazioni dell'amministrazione e le collegate reazioni, anche giudiziarie, frapposte dall'impresa.

Più nello specifico, quanto al primo motivo, il Collegio chiarisce che la Croce Rossa Italiana abbia contestato sia addebiti relativi alla normativa sui sub-affidamenti sia fatti specifici di inadempimento. Il fatto che le criticità sul subcontratto e sub-affidamento siano espressamente menzionate nella parte motivazionale della determina di risoluzione della CRI e poi non reiterate nella parte dispositiva dell'atto di risoluzione non rileva, in quanto l'atto deve essere letto in modo integrale e sinottico, potendosi comprendere le ragioni dell'attivazione del rimedio ablativo contrattuale, come poi recepite dall'ANAC. Non spetta, infatti, all'Autorità entrare nel merito della legittimità della risoluzione, cui compete soltanto l'annotazione delle rispettive posizioni (e contestazioni) e delle parti.

Quanto alla seconda doglianza, con cui la ricorrente deduce una violazione del contraddittorio procedimentale, si osserva come la conoscenza tempestiva della memoria non avrebbe verosimilmente prodotto effetti diversi, posto che l'ANAC ha iscritto un'annotazione del tutto completa, in cui ha dato conto della risoluzione e delle reazioni, anche giudiziali, intentate dall' esponente (rileva la regola di cui all'art. 21- octies, co. 2, legge n. 241/1990).

La sentenza, nel respingere il ricorso, ribadisce che l'effettiva rilevanza della vicenda ablativa contrattuale, potenzialmente incidente sulla affidabilità dell'operatore, può eventualmente essere valutata e valorizzata esclusivamente dalle future società appaltanti, le quali potranno altresì contare sugli esiti del giudizio civile incardinato dalla ricorrente per contestare la risoluzione oggetto del giudizio.

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