Capitolati di gara
03 Giugno 2020
Inquadramento
Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione
Il capitolato di gara è il documento che descrive il contenuto, specialmente tecnico, delle prestazioni e degli obblighi che le parti assumono con il contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture: lo si trova denominato anche come capitolato d'oneri, in quanto raccoglie in capitoli gli oneri delle parti. Il capitolato può essere generale o speciale. Con il capitolato generale l'Amministrazione definisce il contenuto minimo di una serie indeterminata di contratti, aventi analogo contenuto e finalità, che in futuro si stipuleranno con la parte privata. Il capitolato speciale, invece, viene predisposto in occasione del singolo contratto ed il suo contenuto è volto alla precisazione della disciplina negoziale dell'oggetto e delle clausole. La predisposizione dei capitolati generali e speciali comporta l'adozione preventiva di regole di comportamento che riguardano la gara, il contratto e la sua esecuzione: ciò è funzionale a garantire i principi di efficacia ed efficienza, nonché dell'imparzialità e della trasparenza che devono caratterizzare l'azione dell'amministrazione anche quando si accinga a concludere un contratto con il soggetto privato. Capitolati e nuovo Codice dei contratti pubblici: profili contenutistici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici rinuncia ad una qualsiasi definizione e disciplina generale dei capitolati di gara. Non vengono riprese, infatti, le già sintetiche previsioni dell'art. 5, comma VII, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che si riferiva ai capitolati generali e speciali prevedendo che le stazioni appaltanti adottassero capitolati contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità di propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto della disciplina codicistica e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (d.P.R.5 ottobre 2010 n. 207). Nel vecchio Codice, si stabiliva altresì che i capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituissero parte integrante del contratto. Il d.lgs. n. 50 del 2016, pur non regolando i capitolati, ne presuppone l'esistenza e, in alcune disposizioni, espressamente li richiama fra i documenti della gara. Così l'art. 74, che regola la disponibilità elettronica dei documenti di gara, al comma IV ammette richieste da parte delle imprese concorrenti di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari che la stazione appaltante deve fornire a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. L'art. 100, sull'esecuzione dell'appalto, prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché già precisati nel bando di gara, nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Ancor più puntuale è il riferimento ai capitolati d'oneri nell'art. 194 riguardante il contraente generale: al comma XIX, si afferma che i capitolati debbano prevedere, tra l'altro: a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a). Ulteriori disposizioni puntuali si rintracciano negli artt. 23, comma XV (progettazione degli appalti di servizi); 54, comma VI (capitolato d'oneri dell'accordo quadro); 95, comma IX (ordine decrescente di importanza dei criteri di aggiudicazione); 101, comma V (prescrizioni in materia di ispezioni di cantiere). La disposizione più generale è quella di cui all'art. 213. Qui si afferma che l'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti a cui fornisce supporto. Alcune Linee-guida già approvate dall'ANAC, come quelle relative al “Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto” rinviano in varie occasioni alle previsioni del capitolato speciale, il quale dovrebbe uniformarsi al rispettivo capitolato-tipo predisposto dall'ANAC (ma ancora non elaborato). L'assenza di regolazione generale sui capitolati di gara nel nuovo Codice deve essere colmata richiamando le fonti e la giurisprudenza (parr. da 3 a 7) che nel tempo ne hanno definito il regime, sotto il profilo del contenuto, della natura e dell'efficacia.
Limiti
I capitolati generali o speciali devono essere adottati nell'osservanza di tutte le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nella regolazione di attuazione. Il contenuto del capitolato deve essere conforme anche a quanto è stabilito nella legge sul procedimento amministrativo e nel codice civile, in forza del rinvio a queste fonti contenuto nell'art. 30, comma VIII, c.c.p. Il capitolato speciale (e i contratti) devono essere altresì conformi alle previsioni dei capitolati generali. Tuttavia, se l'amministrazione aggiudicatrice non è statale, l'osservanza ai capitolati generali opera solo se ad essi è fatto rinvio nel bando o nella lettera d'invito: la volontà di recepire il contenuto dell'intero capitolato deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca (Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2015, n. 747). Infine, occorre osservare che il capitolato speciale costituisce insieme al bando la lex specialis della gara. Si tratta, tuttavia, di atti dotati di autonomia e funzione propria: in particolare, il bando regola la gara e il capitolato è chiamato ad integrarlo con particolare riferimento agli aspetti tecnici in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale. Nel caso di contrasto, il bando prevale poiché le disposizioni del capitolato possono integrare ma non modificare quelle del bando (Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3104).Natura giuridica ed efficacia
La natura giuridica del capitolato generale è stata per lungo tempo dibattuta: la questione non è puramente teorica perché dalla qualificazione astratta del capitolato discendono importanti conseguenze sul piano applicativo.
Le incertezze si sono dapprima attenuate con l'adozione del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 con cui è stato posto il Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici; in un secondo momento, la legge generale sui lavori pubblici (art. 3, comma V, l. 11 febbraio 1994, n. 109) ha espressamente affidato ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici), l'adozione di un regolamento di organizzazione per l'adozione di un nuovo capitolato generale d'appalto. Il Ministro vi ha provveduto con d.m.19 aprile 2000 n. 145 la cui valenza regolamentare è risultata indubbia (fra le più recenti, v. Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594). In considerazione dei principi generali che regolano i rapporti tra Stato e Regioni, la legge generale sui lavori pubblici ha disposto l'efficacia vincolante del Capitolato statale anche per esse fino all'adozione di un capitolato autonomo, salva l'applicazione di norme già compatibili con il Capitolato. Come si è detto, per tutti gli altri enti o organismi pubblici, l'efficacia vincolante del capitolato generale statale è subordinata ad un espresso richiamo ad esso ovvero ad una previsione di legge. Per essi, dunque, il capitolato assume natura negoziale. Non è stata oggetto di incertezze, invece, la natura esclusivamente contrattuale del capitolato speciale che forma parte integrante del contratto stipulato: esso, infatti, è costituito da un complesso di clausole contrattuali predisposte dall'amministrazione ed applicabili al privato solo per effetto della stipulazione.
Il capitolato vincola l'Amministrazione: allorquando l'amministrazione rilevi, anche in una prospettiva teleologica di considerazione dell'adeguatezza del capitolato tecnico rispetto alle finalità di pubblico interesse perseguite, che talune prescrizioni tecniche risultino erronee, insufficienti, incomplete o inopportune, non può discostarsi da esse in sede procedimentale o in via interpretativa, dovendo rimuoverle ex ante con integrale rinnovazione della procedura, considerate le esigenze di tutela del principio di par condicio fra i concorrenti da un lato e l'efficacia vincolante del bando e del capitolato dall'altro (Cons. St., Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6304).
L'effettività del principio concorrenziale che informa la gara pubblica richiede che tutti i documenti che la regolano siano idoneamente pubblicizzati. La legge, tuttavia, non disciplina in modo specifico il regime di conoscibilità del capitolato speciale. Pare sufficiente ritenere che esso sia oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione procedente, purché il bando contenga i criteri per il suo reperimento. Solo in tal modo tutti i concorrenti, in condizioni di parità, a partire dalla pubblicazione del bando possono accedere al contenuto del capitolato. Per la stessa ragione di pubblicità, laddove l'amministrazione decida di modificare la disciplina contenuta nel capitolato speciale deve procedere alla divulgazione con le stesse modalità seguite per il bando (TAR Sardegna, 4 maggio 2004, n. 569). La sottoscrizione del capitolato speciale rappresenta un adempimento sostanziale in quanto garantisce l'accettazione delle regole della gara e la serietà dell'offerta presentata, dimostrando la consapevolezza delle caratteristiche, soprattutto tecniche, della prestazione che si richiede (Cons. St., Sez. V, 30 gennaio 2007, n. 425). Proprio per la natura sostanziale della sottoscrizione, qualora il bando richieda che il capitolato speciale sia sottoscritto in ogni sua pagina, l'impresa che non vi abbia proceduto ma abbia presentato una dichiarazione circa la conoscenza delle obbligazioni contrattuali discendenti dall'aggiudicazione deve essere ammessa alla regolarizzazione (v. già Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 16 giugno 2004, n. 1696). Interpretazione
L'interpretazione delle clausole del capitolato deve svolgersi in base ai principi della regolazione codicistica enunciati all'art. 30. Tali principi sono, innanzitutto, la garanzia della qualità delle prestazioni, l'economicità, l'efficacia, la tempestività, la correttezza, la libera concorrenza, la parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché la pubblicità. La medesima norma introduce una sorta di gerarchia tra principi laddove afferma che il principio di economicità può essere subordinato alla tutela della salute e dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, così consentendo che il primo possa cedere di fronte ai secondi quando si tratti di preferire una soluzione più costosa ma altresì più garantista di valori considerati superiori. Per tutto ciò che non è previsto dalla disciplina codicistica, l'art. 30, comma VIII, impone di riferirsi alle norme sul procedimento amministrativo e, in subordine, alle disposizioni del codice civile. Con ciò le clausole contrattuali del capitolato devono essere interpretate alla luce dei criteri di cui all'art. 1 l. 7 agosto 1990 n. 241 nonché a quelli propri dell'ordinamento comunitario lì richiamati. Questo riferimento assume valore fondamentale posto che la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici è prevalentemente di derivazione comunitaria, in attuazione delle direttive. L'imparziale conduzione della gara da parte della stazione appaltante comporta rigidità interpretativa ed applicativa delle previsioni del capitolato e del bando ai quali è vincolata. Talora l'applicazione dei principi che regolano lo svolgimento della gara, e che devono applicarsi anche in sede di interpretazione del capitolato, entrano in conflitto: così, la tutela della par condicio può costituire un ostacolo all'applicazione del principio della massima partecipazione e precludere l'adottabilità di interpretazioni o misure nel senso del favor partecipationis. In merito, tuttavia, le determinazione legislative più recenti hanno imposto la preferenza per un'interpretazione sostanzialistica della regolamentazione dell'esclusione dei concorrenti dalla gara (v. Soccorso istruttorio). Nella stessa direzione, in caso di clausole o espressioni di dubbia intenzione o significato l'amministrazione deve preferire la soluzione che conduca all'ammissione del maggior numero di imprese al confronto (Cons. St., Sez. III, 8 settembre 2015, n. 4211). Impugnazione
La possibilità di impugnare direttamente le clausole del capitolato è determinata dalla loro capacità di ledere in modo diretto ed immediato una posizione giuridica soggettiva. Al pari del bando, il capitolato si ritiene direttamente lesivo quando contiene le c.d. clausole escludenti, ossia clausole che nel regolare i requisiti soggettivi per l'ammissione alla gara precludono la partecipazione. Ciò non è frequente, per questo l'impugnazione delle clausole del capitolato avviene più comunemente unitamente all'impugnazione del contratto stipulato con l'amministrazione. La giurisprudenza è orientata nel senso di escludere l'impugnazione diretta delle clausole del bando o del capitolato che le parti private ritengano illogiche, tali da precludere la formulazione di un'offerta sulla base di elementi di valutazione prevedibili o ancora nel caso in cui tale illogicità o illegittimità riguardi le clausole relative alle modalità di valutazione delle offerte o di attribuzione dei punteggi, le modalità di svolgimento della gara, comprese quelle riguardanti la composizione della commissione giudicatrice. In tutti questi casi, la clausola potrà essere impugnata unitamente al provvedimento di aggiudicazione (da ultimo, Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 9). Le clausole del capitolato speciale che incidono sull'esecuzione del contratto, come quelle relative la revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, possono essere impugnate nel termine decorrente dall'effettivo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per l'operatività della clausola medesima (ad esempio, l'aumento dei costi in misura superiore alla percentuale prevista).
Casistica: Capitolato e arbitrato
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