Ricorso in appello: è inammissibile se proposto avverso il provvedimento di esclusione da concorso pubblico omettendo l’impugnazione della graduatoria
10 Gennaio 2025
A seguito della determinazione di esclusione dalla partecipazione ad una procedura concorsuale, l'interessato proponeva ricorso al T.a.r. che lo dichiarava inammissibile per mancata notifica ai controinteressati, da identificarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, destinati ad essere sopravanzati in caso di accoglimento del gravame. Veniva, quindi, proposto appello, nel corso del quale l'appellante proponeva motivi aggiunti con i quali, ribadito che gli idonei erano stati tutti incorporati, per cui nessun aspirante era rimasto fuori dal novero dei vincitori, adduceva che, una volta svolta la funzione d'individuare gli aventi diritto all'incorporamento, la graduatoria aveva cessato ogni funzione per cui non sussisteva alcun controinteressato all'accoglimento del ricorso. Tanto esposto, il collegio ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità dei motivi aggiunti, perché proposti in violazione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, che trova il suo presupposto logico nel divieto di frazionamento, alla stregua del quale l'impugnazione, una volta ritualmente proposta, preclude alla parte di formulare in un successivo momento altri profili di gravame o di riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non sia ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione, salva la sola ipotesi della conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi dei provvedimenti amministrativi impugnati, ai sensi dell'art. 104, comma 3, c.p.a. Nel merito, l'appello è stato ritenuto inammissibile in quanto il ricorrente non ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso. Invero, è inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso con il quale non sia altresì impugnata la graduatoria finale dello stesso, in quanto, alla luce del rapporto di presupposizione tra atti, non può ritenersi che l'annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa, poiché l'atto di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto di esclusione, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto controverso, derivandone perciò l'irrilevanza, a tal fine, della circostanza che non sussistano, in concreto, controinteressati inseriti in graduatoria la cui posizione verrebbe pregiudicata dall'accoglimento del ricorso. La mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura. |