Magistrati tributari transitati dalla magistratura ordinaria: determinazione dell'anzianità, giurisdizione e competenza sulle relative controversie

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Gennaio 2025

Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale di magistratura tributaria professionale, istituita con legge 31 agosto 2022, n. 130, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera i), c.p.a. in quanto è configurabile per essi un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, restando esclusa la giurisdizione ordinaria affermata in ragione del preesistente rapporto onorario che, viceversa, contraddistingue i giudici tributari.

La competenza è del T.a.r. nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del codice del processo amministrativo. La competenza del T.a.r. per il Lazio per i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari o amministrativi, fondata sulla previsione dell'articolo 135, comma 1, lett. a), attiene agli atti posti in essere dagli organi di autogoverno e non è estensibile oltre tali confini.

Il ricorrente, magistrato ordinario dal 1990 e Giudice tributario dal 2012, transitato nella magistratura tributaria, a seguito di interpello per il passaggio diretto, ex art. 1, comma 4, l. n. 130/2022, ha impugnato il decreto di nomina a Magistrato tributario in quanto, nonostante abbia assunto servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria dalla data di nomina, l'Amministrazione non ha corrisposto il relativo trattamento economico, avendo fissato la decorrenza del transito nella magistratura tributaria alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello, anziché all'atto della nomina.

Tanto rappresentato, il collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), del codice del processo amministrativo che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” e, tra questi, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Ai sensi dell'art. 1-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 31 agosto 2022, n. 130 la giurisdizione tributaria è esercitata da "magistrati tributari" (reclutati per concorso per esami e titolari di rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico) e “giudici tributari” già componenti delle commissioni tributarie (reclutati per titoli e titolari di rapporto onorario).

Sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale di magistratura tributaria professionale istituita con legge 31 agosto 2022, n. 130, invece, è competente il T.a.r. nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice del processo amministrativo. La competenza del T.a.r. per il Lazio per i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari o amministrativi, fondata sulla previsione dell'art. 135, comma 1, lett. a), attiene agli atti posti in essere dagli organi di autogoverno e non è estensibile oltre tali confini.

Nel merito, il collegio ha dichiarato illegittimo il decreto di nomina a magistrato tributario del magistrato ordinario che, a seguito di interpello per il passaggio diretto, sia definitivamente transitato nei ruoli della magistratura tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, nella parte in cui l'anzianità ed il corrispondente trattamento economico di ingresso sono stati determinati tenendo conto della anzianità complessiva maturata alla scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello, senza tenere conto di quella successivamente maturata sino all'atto di nomina che individua la effettiva data di passaggio alla magistratura tributaria. Difatti, l'inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza.

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