Giudicato di annullamento per vizi formali: per l’azione risarcitoria ci vuole la prova della spettanza del bene della vita
04 Febbraio 2025
La società ricorrente adiva il Comune, ex art. 30, comma 5, c.p.a., per il risarcimento dei danni, in ragione del provvedimento di diniego della proroga dell'attività di coltivazione della cava e della successiva ordinanza di cessazione ella medesima attività, per aver il Comune omesso i necessari accertamenti in merito all'insussistenza del vincolo boschivo sull'area di cava, con obbligo per l'Ente, a seguito della sentenza di accoglimento del ricorso da parte del g.a., di ripronunciarsi sull'istanza di proroga, previo accertamento fattuale della sussistenza dell'area boschiva nella zona entro la quale ricade la cava. Tanto premesso, il collegio ha respinto il ricorso in quanto infondato. Invero, risulta per tabulas l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego della proroga dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva, di coltivazione, scoperta ed estrazione del materiale arenario, in quanto annullato dalla sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla società. Tuttavia, osserva il collegio, detta sentenza non ha accertato in capo al ricorrente la spettanza al bene della vita, ma ha solo annullato il provvedimento amministrativo per meri vizi formali, consistenti nel difetto dell'istruttoria, per non aver il Comune effettuato gli opportuni accertamenti di fatto, in relazione all'area estrattiva, del relativo vincolo urbanistico. Questa circostanza priva il ricorrente del diritto al risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, in quanto la responsabilità di cui all'art. 30 c.p.a., di natura aquiliana, stabilisce che il danno è risarcibile se ingiusto, ossia se la condotta della PA, non solo sia “non in iure”, ma anche “contra ius”. Invero non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'annullamento dell'atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto manca, in tali casi, l'accertamento della spettanza del bene della vita. |