Servizi affini alla progettazione: non basta l’attività di supporto

06 Febbraio 2025

Ai fini della verifica dei requisiti minimi dell’offerta tecnica, la nozione di “servizi affini” ad un appalto di progettazione non può includere la semplice attività di supporto alla progettazione stessa.

La controversia risolta dal TAR fiorentino riguarda una procedura di affidamento di servizi di ingegneria. Punto centrale del contendere, l’assimilabilità dei servizi di supporto alla progettazione alla progettazione medesima di analoga complessità al fine di concretizzare i requisiti minimi dell’offerta tecnica. Invero, per il Tribunale, la nozione dei di “servizi affini” deve intendersi come svolgimento di servizio di progettazione in sé considerato, non essendo sufficiente di contro la sola esecuzione di attività di supporto alla progettazione medesima, seppur in casi di analoga complessità. A favore di questa interpretazione, in particolare, militerebbero infatti le linee guida ANAC n. 1/2016. Sebbene una interpretazione ampia del concetto di “servizio affine” avrebbe l’effetto di favorire l’apertura al mercato, nondimeno l’obbiettivo delle disposizioni relative al contenuto minimo dell’offerta tecnica ha invece il precipuo scopo di garantire la capacità professionale della controparte contrattuale della P.A. – interesse da dirsi dunque preponderante tra quelli in gioco. Peraltro, la semplice verifica dell’insussistenza del requisito tecnico minimo concretizza un motivo di per sé sufficiente a sorreggere l’esclusione del partecipante, consentendo al TAR di sollevarsi dal verificare nel merito le ulteriori censure formulate da parte del ricorrente.

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