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Violenza di genere: la procedibilità d’ufficio del sequestro di persona

10 Febbraio 2025

Quando è commesso in danno del proprio coniuge o coniuge non più convivente si conforma alle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari (come richiesto dalle fonti sovranazionali).

La questione di legittimità costituzionale

Con la recente sentenza n. 9 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.u.p. di Grosseto in merito all'art. 605 comma 6 c.p. - aggiunto dalla riforma Cartabia - per la presunta violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente.

La questione è stata sollevata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto che doveva decidere della responsabilità di un uomo che aveva aggredito la propria moglie, dalla quale si era separato di fatto da qualche mese, e il nuovo compagno di lei. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, l'imputato avrebbe puntato una pistola contro di loro, costringendoli a entrare nella casa del nuovo compagno. Qui avrebbe chiuso la porta alle proprie spalle, minacciando entrambi di morte e colpendoli ripetutamente alla testa con il proprio casco. Tanto la donna quanto il suo compagno avevano successivamente rimesso la querela presentata contro l'imputato, che aveva nel frattempo risarcito loro i danni. Tuttavia, la remissione della querela non aveva prodotto effetto, tra l'altro, rispetto al reato di sequestro di persona commesso in danno della moglie dell'imputato. Mentre, infatti, il decreto legislativo numero 150 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia) ha reso in via generale il sequestro di persona procedibile a querela di parte, la procedibilità d'ufficio è stata mantenuta in una serie di ipotesi aggravate, tra cui quella rimessa all'attenzione del G.u.p. di Grosseto. Secondo il G.u.p.  le ragioni che hanno indotto il legislatore del 2022, a subordinare la punibilità del sequestro di persona alla querela della persona offesa con l'intento di favorire una conciliazione bonaria tra le parti, varrebbero a maggior ragione nell'ipotesi in cui autore e vittima siano uniti in matrimonio di qui la dedotta questione, posto che un tale regime -secondo il remittente- sarebbe contrario alla garanzia del valore dell'unità familiare, riconosciuto come tale dall'articolo 29 Cost.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato la questione infondata e condiviso, correttamente, la scelta legislativa. Secondo i giudici costituzionali la legge ha mantenuto il regime di procedibilità d'ufficio di alcune ipotesi aggravate di sequestro di persona in cui vi siano particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari in conformità a quello che è, ormai, il plafond normativo sovranazionale e nazionale teso a garantire il concreto rischio che i soggetti più vulnerabili siano esposti a pressioni indebite, affinché non presentino querela o la rimettano. Il rinvio va alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia nel 2013 con la legge n. 77, che all'art. 55 vieta agli Stati che ne sono parte di subordinare alla querela della parte i procedimenti penali per i reati di violenza fisica contro questa tipologia di persone offese, e stabilisce che il processo penale debba continuare anche quando la vittima ritiri la propria denuncia. 

Considerato quanto avviene quotidianamente, correttamente, la Consulta ha avvertito che nell'ambito di queste relazioni il rischio concreto esiste e questo deve “cedere” pur a fronte della conservazione dell'unità del nucleo familiare, valore che– ha concluso la Corte – non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. 

Osservazioni

La statuizione nella parte in cui ammette che «l'interesse alla conservazione dell'unità del nucleo familiare non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte» appare un lucido e condivisibile punto di approdo nell'ambito di quella che può essere considerata una linea interpretativa doverosa in tema di violenza di genere.

La decisione appare decisiva per il mutamento di prospettiva che manifesta e costituisce un punto fermo nell'ambito dell'evoluzione giurisprudenziale che può constatarsi si è, negli ultimi tempi, sviluppata attorno alle vittime di violenza nelle relazioni di intimità e che subiscono azioni violente e ritorsive anche dopo la separazione. È, finalmente dato acquisito, che le vittime di violenza nelle relazioni di intimità possono essere ostacolate nella richiesta di giustizia da minacce, ricatti (economici o per esempio quello di non vedere più i figli) e sono in una situazione di maggiore vulnerabilità rispetto ad altre vittime perché hanno avuto legami con gli autori di violenza.

Sul punto, appare dirimente, il richiamo alle fonti che disciplinano i principi generali per il contrasto alla violenza maschile alle donne: è questo il passaggio meritorio della Corte, assente, invece, nel ragionamento sviluppato dal giudice di merito, che ha ribadito l'importanza e la necessità di adeguarsi alla Convenzione di Istanbul, quale primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto di un fenomeno che è da riconoscersi ormai come strutturale. Si tratta, al pari di quanto accaduto tanto con la decisione n. 1 del 2021 e la più recente decisione n. 173 del 2024, di un importante monito della Consulta la cui conclusione sarà utile anche per il futuro e avrà delle ricadute positive nei percorsi giudiziari che appaiono sempre più capaci di valorizzare le norme sovranazionali e nazionali in tema di violenza di genere e domestica.

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