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Il deposito della costituzione di parte civile presentata fuori udienza dopo la riforma Cartabia

12 Febbraio 2025

La costituzione di parte civile presentata fuori udienza ex art. 78 comma 2 c.p.p. in conseguenza della riforma Cartabia va caricata tramite portale PDP o può essere ancora depositata in cancelleria in maniera cartacea?

La regola generale imposta dalla riforma Cartabia, al netto dei doppi e tripli binari cui siamo ormai abituati, è quella dettata dall'art. 111-bis c.p.p.: il deposito di atti, documenti, richieste e memorie deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Cioè mediante l'utilizzo del Portale Depositi degli atti penali, meglio noto come PDP.

È quest'ultimo il portale attraverso il quale i “soggetti abilitati esterni” – categoria alla quale appartengono gli avvocati – veicolano gli atti del processo penale nei fascicoli processuali sui quali sono abilitati a operare, secondo le specifiche tecniche determinate dai regolamenti ministeriali che stabiliscono il formato dei file ammessi e le caratteristiche della sottoscrizione digitale che occorre apporvi a pena di inammissibilità. Sempre l'art. 111-bis c.p.p. prevede, all'ultimo comma, che gli atti che le parti processuali compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. La parola “personalmente”, però, rimanda al concetto di parte nella sua essenza più letterale: l'avvocato, che parte non è (semmai è un soggetto del procedimento penale), ha quindi l'obbligo di servirsi del portale PDP a meno che non ricorra una delle “specifiche esigenze processuali” che il terzo comma della norma in esame lo legittimano a non fare uso delle modalità telematiche di deposito degli atti da esso compiuti.

Sul concetto di modalità telematiche occorre essere chiari: con questa espressione ci si riferisce esclusivamente al deposito mediante PDP, non essendo l'invio a mezzo PEC una modalità telematica propriamente detta (quest'ultima prevede l'utilizzo di mezzi informatici – il computer, lo scanner, il servizio di posta certificata – ma rimane pur sempre un metodo diverso da quello telematico).

Ciò premesso, la costituzione di parte civile presentata fuori udienza ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.p. deve necessariamente essere prima depositata in cancelleria, secondo quanto stabilito dal primo comma della norma appena citata.

Il deposito in cancelleria, quindi, dovrà avvenire – secondo le regole dell'esclusivo utilizzo delle modalità telematiche – col caricamento sul PDP, per poi successivamente procedere alla notifica dell'atto previamente depositato, unitamente alla ricevuta generata dal sistema, alle altre parti processuali (pubblico ministero e difese).

Fin qui, le regole processuali in vigore dal 1° gennaio di quest'anno per effetto del D.M. 27/12/2024 n. 206.

In questo sistema apparentemente perfetto si innesta, però, il subbuglio che si è venuto a creare all'indomani della scadenza del periodo transitorio, ufficialmente conclusosi il 31 dicembre 2024, durante il quale era possibile fare uso del doppio (o triplo) binario che permetteva il deposito degli atti in cartaceo o a mezzo PEC.

Come tutti sanno, l'inadeguatezza generale dei sistemi telematici, degli strumenti informatici a disposizione dell'A.G. e dell'applicativo “APP”, che dovrebbe consentire agli “abilitati interni” (cioè magistrati e cancellieri in primis) di gestire il processo penale telematico, hanno determinato i presidenti di molte sedi giudiziarie a diramare provvedimenti di sospensione temporanea dell'insieme di norme riguardanti il processo penale telematico, rinviandone l'effettiva operatività (generalmente) alla fine di marzo 2025.

Questi provvedimenti, codicisticamente basati sull'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., volto a disciplinare il “ritorno” ai sistemi di deposito non telematico nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti, hanno di fatto provocato una reintroduzione del “doppio binario”, sia pure con una previsione temporale – allo stato – a breve o brevissima scadenza.

Inutile sottolineare che questo stato di cose ha generato un'incertezza diffusa su tutto il territorio nazionale: non è infatti omogeneo il periodo di interregno del ritorno a modalità analogiche di deposito così introdotto, né esso è peraltro scontato. Potrebbe, infatti, anche darsi il caso di sedi giudiziarie in cui non si è disposto alcun rinvio.

Pertanto, il consiglio che ci sentiamo di offrire ai nostri lettori è molto semplice: se siete sicuri – provvedimento alla mano – che nella vostra sede giudiziaria è stato disposto il differimento del deposito degli atti processuali con modalità telematiche, allora potrete depositare l'atto di costituzione anche in cartaceo, farvene attestare l'avvenuto deposito, e poi procedere con le notifiche alle altre parti. Ma se così non fosse, allora l'unica modalità ammessa di deposito ai sensi dell'art. 78 c.p.p. non può che essere quella a mezzo PDP.             

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