Danno da custodia e applicazione delle Tabelle di Milano per la liquidazione
13 Febbraio 2025
Il giudice di merito ha sussunto la fattispecie in esame nella responsabilità ex art. 2051 c.c., che configura la responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al custode spetta la prova c.d. liberatoria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Ciò vuol dire che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, è necessario dimostrare che il fatto dello stesso danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti. La condotta della vittima può concorrere nella produzione dell'evento, ma assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme. Nel caso in esame, la condotta del danneggiato non ha posto in evidenza un suo comportamento abnorme o fuori luogo, colposo o imprevedibile; quanto al custode, è evidente che per questi fosse prevedibile che qualsiasi utente potesse impegnare il marciapiede in questione e, quindi, che qualsiasi soggetto potesse entrare in contatto con la res; e questa sola circostanza è idonea ad addebitargli la responsabilità dell'accaduto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Di conseguenza, il Tribunale ha riconosciuto la domanda fondata e ha condannato l'Ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidandolo sulla base delle Tabelle di Milano (applicate alle risultanze della CTU). Quanto alla cd. personalizzazione del danno, questa presuppone l'accertamento di specifiche condizioni eccezionali e ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164). Mancando la prova di peculiari conseguenze del danno, oltre a quelle già incluse ordinariamente nella liquidazione tabellare, Il Tribunale ha ritenuto di non dover operare la personalizzazione. |