Imposta di registro sul decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore: i chiarimenti dell’AdE
21 Febbraio 2025
L'Agenzia, ripercorrendo l'iter logico svolto anche dall'Ordine istante nel proprio quesito, prende le mosse dalla distinzione dei due effetti del concordato fallimentare con terzo assuntore: 1) un effetto obbligatorio, che si realizza con l'assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte del terzo assuntore e si sostanzia in una sorta di accollo dei debiti del fallito; 2) uno traslativo, ossia il trasferimento all'assuntore del patrimonio fallimentare. Ordine istante e Agenzia evidenziano come la prassi erariale e la giurisprudenza di legittimità – allineate nel sottoporre all'imposizione in misura proporzionale gli effetti traslativi del decreto – non convergano in punto di assoggettamento ad imposta di registro dell'accollo delle passività fallimentari da parte del terzo assuntore. Riassumendo le due posizioni:
L'Agenzia dichiara di recepire tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dovendosi ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E del 2012 In conclusione, l'Agenzia delle Entrate afferma quanto segue: «il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa. Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare''». |