Crisi d'impresa
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Imposta di registro sul decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore: i chiarimenti dell’AdE

La Redazione
21 Febbraio 2025

Con risoluzione n. 13/2025, l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’indirizzo della Corte di cassazione in tema di determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore (con valenza anche per il concordato nella liquidazione giudiziale).

L'Agenzia, ripercorrendo l'iter logico svolto anche dall'Ordine istante nel proprio quesito, prende le mosse dalla distinzione dei due effetti del concordato fallimentare con terzo assuntore: 1) un effetto obbligatorio, che si realizza con l'assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte del terzo assuntore e si sostanzia in una sorta di accollo dei debiti del fallito; 2) uno traslativo, ossia il trasferimento all'assuntore del patrimonio fallimentare.

Ordine istante e Agenzia evidenziano come la prassi erariale e la giurisprudenza di legittimità – allineate nel sottoporre all'imposizione in misura proporzionale gli effetti traslativi del decreto – non convergano in punto di assoggettamento ad imposta di registro dell'accollo delle passività fallimentari da parte del terzo assuntore.

Riassumendo le due posizioni:

  • secondo circolare 27/E del 21 giugno 2012 l'accollo delle obbligazioni fallimentari da parte del terzo assuntore e la cessione dei crediti sono due disposizioni distinte, legate da un vincolo di derivazione necessaria, con conseguente applicabilità dell'art. 21, comma 2, TUR, secondo cui in tali casi l'imposta proporzionale va applicata alla disposizione dell'atto che dà luogo alla imposizione più onerosa.
  • secondo l'orientamento della Corte di cassazione, l'accollo dei debiti – effetto legale naturale ed imprescindibile del concordato fallimentare, in quanto derivante direttamente dalla legge – è escluso dalla tassazione ex art. 21, comma 3, TUR («Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono»); al decreto di omologa del c.f. con intervento del terzo assuntore va dunque applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con commisurazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti.

L'Agenzia dichiara di recepire tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dovendosi ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E del 2012

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate afferma quanto segue:

«il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.

Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare''».

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