Sulla competenza relativa all'esecuzione dell'ordinanza cautelare resa in sede appello

Redazione Scientifica Processo amministrativo
30 Gennaio 2025

L'esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, resa su appello avverso ordinanza cautelare, va domandata al giudice di primo grado davanti al quale prosegue il processo di merito.

In motivazione, la sezione sottolinea come a tale soluzione non osti l'art. 112 c. 2 lett. b), c.p.a., a mente del quale l'azione di ottemperanza può essere chiesta per l'esecuzione oltre che delle sentenze, “degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”, in combinato disposto con l'art. 113, comma 1, c.p.a., perché gli artt. 59 e 62 dello stesso codice hanno carattere speciale essendo riferiti specificamente all'esecuzione delle ordinanze cautelari rese su appello avverso ordinanza cautelare, e dunque prevalgono sugli artt. 112 e 113 c.p.a. che si riferiscono a tutti gli altri provvedimenti (ivi comprese le ordinanze cautelari rese dal Consiglio di Stato, in sede di appello su sentenza). L'art. 59 c.p.a. si riferisce alla sola competenza del T.a.r. e l'art. 62 c.p.a. non lo richiama. In aggiunta, oltre al dato letterale – alla regola indicata in massima – soccorre anche il dato logico e sistematico, in quanto appare ragionevole che il giudice di appello non interferisca, tramite l'ordine di esecuzione di ordinanze cautelari, con il giudizio che prosegue in primo grado, rispondendo a razionalità processuale che l'esecuzione di una ordinanza cautelare sia disposta dal giudice davanti a cui si sta svolgendo il giudizio di merito (nella specie, il T.a.r. per la Campania, ferma restando comunque l'appellabilità dell'ordinanza resa dal giudice di primo grado sull'istanza di esecuzione della misura cautelare).

Il caso in esame riguarda la richiesta di esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, a seguito di appello avverso ordinanza cautelare del T.a.r. Campania.

Innalzi tutto il Collegio ha focalizzato la disciplina applicabile, contenuta nell'art. 62 c. 2 c.p.a., relativo all'appello cautelare, che richiama gli artt. 55 (comma 2, commi  da 5 a 10) e 56, che disciplinano, rispettivamente le misure cautelari collegiali e monocratiche, nonché l'art. 57 sulle spese del procedimento cautelare; invece, non è richiamato l'art. 59 c.p.a., che disciplina l'esecuzione delle  misure cautelari, nel senso che quando i provvedimenti cautelari non sono eseguiti l'interessato può chiedere al T.a.r. l'emanazione di misure attuative.

In proposito, il Collegio ha ritenuto che l'esecuzione di una ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, resa su appello avverso ordinanza cautelare, debba essere domandata al giudice di primo grado davanti al quale prosegue il processo di merito. Tale prospettazione non contrasta con l'art. 112 c. 2 lett. b), c.p.a. – che disciplina l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e “degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”- in combinato disposto con l'art. 113, c. 1, c.p.a.,  che dispone la competenza del Consiglio di Stato per l'ottemperanza delle sentenze con cui quest'ultimo conferma una pronuncia di primo grado.  Ciò in quanto gli artt. 59 e 62 c.p.a. hanno carattere speciale, perché si riferiscono in modo specifico all'esecuzione delle ordinanze cautelari rese su appello avverso ordinanza cautelare, e dunque sono prevalenti sugli artt. 112 e 113 c.p.a. che si riferiscono a tutti gli altri provvedimenti, comprese le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato in sede di appello su sentenza.

Infatti, il Collegio ha considerato che l'art. 59 c.p.a., citato, sull'esecuzione delle misure cautelari, riguarda solo la competenza del T.a.r. e non è richiamato dall'art. 62, che disciplina l'appello delle misure cautelari.

In proposito, il Collegio ha affermato, altresì, che, a sostegno di tale prospettazione, oltre al dato letterale rileva anche il dato logico e sistematico, in quanto appare ragionevole che il giudice di appello non interferisca, tramite l'ordine di esecuzione di ordinanze cautelari, con il giudizio che prosegue in primo grado, rispondendo a razionalità processuale che l'esecuzione di una ordinanza cautelare sia disposta dal giudice davanti a cui si sta svolgendo il giudizio di merito (nel caso specifico il T.A.R. Campania), ferma l'appellabilità dell'ordinanza del giudice di primo grado sull'istanza di esecuzione della misura cautelare.

Sul punto il Collegio ha ritenuto, ancora, che non rileva che il primo giudice è chiamato a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento dallo stesso non emanato, conseguente alla riforma della propria, contraria, ordinanza. Ciò in quanto la fase dell'esecuzione riguarda solo l'effettiva attuazione del giudicato cautelare e, quindi, non consente di mettere in discussione la portata degli obblighi delle parti stabiliti dal titolo sul quale, all'esito del doppio grado di giudizio, si è formato il giudicato cautelare medesimo.

In conclusione, il Collegio ha affermato che, ferma restando ogni responsabilità dell'amministrazione per la mancata, effettiva esecuzione del giudicato cautelare, le connesse esigenze cautelari possono essere invocate avanti al giudice che procede, in ognuna delle forme previste dal codice del processo amministrativo, che ai sensi del citato art. 59 c.p.a. esercita tutti “i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV”, provvedendo anche sulle relative spese.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda di esecuzione della propria ordinanza cautelare resa su appello avverso ordinanza cautelare.

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