All’Adunanza plenaria quesiti in tema di violazione dei limiti dimensionali

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Febbraio 2025

Sono deferiti all'Adunanza plenaria tre quesiti relativi alle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi.

L'Adunanza plenaria (ordinanza di rimessione n. 352 del 17 gennaio 2025)  è stata chiamata a dirimere i contrasti giurisprudenziali circa le conseguenze del superamento dei limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi.

I quesiti vertono sull'interpretazione dell'art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

Alla base della remissione vi è la contrapposizione tra due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo il primo orientamento, ad oggi maggioritario, l'art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a. impone al giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, senza riconoscergli alcun margine di discrezionalità.

Il secondo orientamento, invece, ritiene che la citata disposizione attribuisca al giudice la facoltà di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, consentendogli di operare una valutazione caso per caso.

A tali due orientamenti, invero, se ne aggiunge un terzo, che valorizza il superamento dei limiti dimensionali soltanto nella misura in cui esso concorra a determinare una più generale violazione dei principi di chiarezza e specificità dei motivi.

Il collegio rimettente, nel dare atto della nuova formulazione dell'art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a. ad opera della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (che attribuisce al giudice la possibilità di irrogare una sanzione pari al massimo al doppio del contributo unificato alla parte che non abbia rispettato i limiti dimensionali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016), ha posto pertanto le seguenti questioni all'Adunanza plenaria:

(i) “se la previsione dell'art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. vada intesa nel senso di stabilire un vero e proprio dovere del giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, senza alcun margine di discrezionalità”;

(ii)    in caso di risposta negativa al precedente quesito, “quali siano le conseguenze che il giudice deve o può ricavare dalla violazione dei suddetti limiti dimensionali”;

(iii) “se le modifiche introdotte al citato art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applichino anche ai giudizi in corso alla data della loro entrata in vigore ovvero soltanto ai ricorsi proposti dopo tale data”.

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