Il danno da demansionamento del magistrato non reintegrato nelle sue funzioni

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Febbraio 2025

Il magistrato ha diritto di essere reintegrato nelle funzioni semidirettive in precedenza svolte a fronte della revoca della misura cautelare e del proscioglimento in sede disciplinare, a sua volta determinato dall'esito del giudizio penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione.

Il diritto alla reintegrazione nelle funzioni non è sottoposto infatti alle norme ordinarie sul conferimento delle stesse, ma solo alla disponibilità del posto, ovvero a uno equivalente, laddove quello originariamente ricoperto non sia rimasto vacante.

L'appellante, già magistrato ordinario, agiva in giudizio per il risarcimento dei danni da demansionamento, subiti fino al suo collocamento a riposo d'ufficio, per effetto dei provvedimenti di trasferimento e assegnazione adottati nei suoi confronti dal Consiglio Superiore della Magistratura in relazione al procedimento disciplinare cui era stato sottoposto.

A seguito dell'assoluzione irrevocabile in sede penale e del conseguente proscioglimento in sede disciplinare, il magistrato tuttavia non era stato reintegrato nelle sue funzioni requirenti; ciò determinava la sua richiesta del ristoro per equivalente monetario per i pregiudizi patiti sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Per quanto sinteticamente esposto, il collegio ha statuito che il magistrato ha diritto di essere reintegrato nelle funzioni semidirettive in precedenza svolte laddove ricorra la revoca della misura cautelare e il proscioglimento in sede disciplinare, a sua volta determinato dall'esito del giudizio penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione.

Il diritto alla reintegrazione nelle funzioni non è sottoposto, infatti, alle norme ordinarie sul conferimento delle stesse, ma solo alla disponibilità del posto, ovvero a uno equivalente, laddove quello originariamente ricoperto non sia rimasto vacante.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento per i pregiudizi patiti, il collegio ha statuito che non sono ravvisabili danni patrimoniali, in quanto nella magistratura ordinaria l'incarico di direzione di uffici o di ripartizioni interne di essi non comporta il riconoscimento di alcuna indennità o di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento economico complessivamente spettante al magistrato in base alla qualifica e all'anzianità maturata.

Sono invece ravvisabili e risarcibili i danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., in quanto l'ingiusta perdita delle funzioni e l'effetto di demansionamento da esso derivante si traduce nella perdita della professionalità, con privazione di quelle capacità che sul presupposto del valore costituzionale del lavoro (art. 4 Cost.) connotano la personalità dell'individuo, oltre che sullo stato di sofferenza ulteriore, connesso al vissuto del danneggiato, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro e dunque a modificare le proprie abitudini di vita.

Il collegio ha, quindi, riconosciuto la colpa grave del Consiglio superiore della magistratura per non aver provveduto alla reintegra del magistrato nelle funzioni semidirettive in precedenza svolte dopo il giudicato di annullamento formatosi sul provvedimento di trasferimento adottato applicando la normativa in tema di conferimento.

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