Come può tutelarsi il padre da una madre alienante?
26 Febbraio 2025
Preliminarmente è opportuno evidenziare che il comportamento del genitore che ostacola o preclude le frequentazioni con il figlio minore da parte dell'altro genitore è certamente grave e lesivo del principio della bigenitorialità che riconosce l'esigenza di garantire la presenza comune dei genitori nella vita del figlio ovvero il diritto dello stesso a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza. Laddove il regime di frequentazione genitore-figlio/a sia già regolamentato da un provvedimento giurisdizionale in vigore (emesso nell'ambito di un procedimento di separazione, divorzio e/o di regolamentazione dell'affidamento di minore nato fuori dal matrimonio) il genitore che subisce le condotte ostruzionistiche poste in essere dall'altro potrà ricorrere al Giudice presentando un apposito ricorso ai sensi degliartt. 473-bis.38 c.p.c e 39 c.p.c. per chiedere l'adozione degli opportuni provvedimenti funzionali a garantire l'attuazione delle frequentazioni e anche misure sanzionatorie. Queste due norme contengono una nuova disciplina finalizzata a garantire l'effettività dei provvedimenti e degli accordi in materia di affidamento dei minori e vanno lette in stretta connessione prevedendo diversi tipi di interventi che possono essere richiesti insieme: l'attuazione diretta dei provvedimenti sull'affidamento quando sussiste un'opposizione alla cooperazione; assunzione, da parte del giudice, di decisioni sulle questioni di maggiore importanza quando i genitori non trovano un accordo; adozione di sanzioni o misure coercitive a fronte di gravi violazioni, per stigmatizzarle e evitarne la reiterazione. Il Giudice, per il tramite del procedimento ad hoc delineato dall'art. 473-bis.38 c.p.c., può non soltanto determinare le modalità di attuazione dei provvedimenti (profilo questo di “esecuzione diretta”) adottando ogni genere di provvedimento, anche temporaneo, nel caso si presentino delle difficoltà, ma può, risolvere anche le controversie sulla responsabilità genitoriale, irrogare le sanzioni e le misure coercitive di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., condannare al risarcimento dei danni il genitore inadempiente (profilo dell'”esecuzione indiretta”) e modificare i provvedimenti in vigore. Quanto all'individuazione del Giudice competente ad adottare le opportune misure volte a garantire il rapporto padre figlia, la norma di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c. disciplina il profilo della competenza stabilendo che il procedimento deputato all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento può essere sia incidentale che autonomo. Il primo ed il secondo comma si occupano, infatti, di individuare il giudice competente operando una distinzione a seconda che sia stato già incardinato o meno un procedimento.
La competenza del giudice della cognizione é preordinata a fare sì che, all'occorrenza, egli possa nel modo più rapido e semplice integrare e/o modificare il proprio provvedimento ovvero risolvere le difficoltà e le contestazioni sollevate dalle parti in fase di attuazione. Per la particolare ipotesi, invece, in cui il minore si sia nel frattempo trasferito, la competenza viene attribuita dal legislatore al Giudice del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale così come previsto dall'art. 473-bis.11 c.p.c. Tale norma generale disciplina la competenza per territorio, prevedendo al 1° comma nei giudizi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ed in quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio – nei quali vi siano da adottare provvedimenti che riguardano un minore – è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale da ritenersi per giurisprudenza consolidata, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione. Come noto, le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo e possono sempre essere superate, in quanto tali, da prova contraria, ad esempio mediante produzione in giudizio dell'iscrizione scolastica o della documentazione attestante la sua partecipazione ad attività ludiche su quel territorio, rilevando esclusivamente il luogo di dimora effettiva. La scelta di individuare, quale criterio generale per tutti i procedimenti in cui siano coinvolti dei minori, quello della loro residenza abituale è coerente con i principi enunciati dalle fonti sovranazionali, e quindi di rango costituzionale volti a riconoscere la centralità del minore in tutte le questioni che lo riguardano. L'istituto della residenza abituale del minore rinviene infatti la sua ragion d'essere nella necessità di prevenire ed evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, ovvero la pratica dello spostamento arbitrario della residenza del minore ad opera di uno dei genitori, motivato dalla volontà di assegnare il contenzioso al giudice più confacente ai propri interessi. |