L’ordinanza ex art. 183 ter c.p.c. e l’iscrizione di ipoteca giudiziale
05 Marzo 2025
Per rispondere correttamente al quesito posto, bisogna premettere che i titoli validi per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sono, per così dire, tipici: cioè, sono solo quelli indicati espressamente dal legislatore. Le norme di riferimento sono, principalmente, gli artt. 2818, 2819 e 2820 c.c., i quali indicano:
A sua volta, l'art. 655 c.p.c. prevede che costituiscono valido titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 c.p.c. e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione (art. 653 c.p.c.). Pertanto, al di fuori di una espressa previsione normativa, un titolo in ogni modo formato e magari civilisticamente valido, non consentirà l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Bisogna anche considerare che l'ipoteca giudiziale, quale diritto reale di garanzia, pone una forma costitutiva di pubblicità opponibile ai terzi e, come tale, prevede che anche il titolo da cui deriva abbia questa forza. Orbene, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c. «non acquista efficacia di giudicato» e «né la sua autorità può essere invocata in altri processi». Già le caratteristiche di tale provvedimento contrasterebbero con la funzione e gli effetti stessi dell'ipoteca giudiziale, ragion per cui la norma contenuta nell'art. 183-ter c.p.c., anteriormente al cosiddetto Correttivo alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), non prevedeva che l'ordinanza emessa a quel titolo potesse essere idonea per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, pur contenendo, ad esempio, una condanna alle spese a carico della parte soccombente. Tale condizione, pur corretta dal punto di vista dogmatico, era sicuramente foriera di notevoli problemi dal punto vista funzionale, dato che rendeva, di fatto, inattuabile il disposto contenuto nell'ordinanza ove il debitore non avesse adempiuto spontaneamente. Ragion per cui si è ritenuto opportuno porre rimedio a questa disfunzione prevedendo, ora, al quarto comma dell'articolo in questione, che l'ordinanza emessa sia titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. |