Diritti autodeterminati: se il giudice accerta il diritto in base ad un titolo diverso, questo non costituisce domanda nuova inammissibile

La Redazione
05 Marzo 2025

La SC spiega il rapporto tra mutatio libelli (mutamento inammissibile della domanda) e diritti autodeterminati (quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento), per cui la deduzione del titolo è necessaria ai fini della prova del diritto, ma non ha alcuna funzione di specificazione della domanda

Gr.An. e la figlia Gr.Ro. convenivano innanzi al Tribunale di Foggia Gr.Ru., fratello del primo, per chiedere l'accertamento della comproprietà di una scala di un edificio costruito da Gr.An., sulla base di quanto disposto dal donante (il padre dei due), loro dante causa. Si costituiva in giudizio Gr.Ru., che sosteneva di avere realizzato personalmente la scala, consentendo al fratello l'uso della prima rampa per mera tolleranza, mentre la seconda rampa, del tutto svincolata dalla prima, partiva dalla sua abitazione; quindi chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale di Foggia, previo espletamento di CTU, rigettava le domande attoree. In appello, Gr.An. e Gr.Ro. reiteravano le richieste formulate in primo grado. La Corte d'appello rigettava nuovamente le domande degli appellanti, peraltro sostenendo che la domanda relativa all'accertamento di comproprietà del suolo sottostante la scala costituisse domanda nuova inammissibile, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. del giudizio di primo grado, posto che nell'atto di citazione era stato chiesto l'accertamento della comproprietà solo della rampa di scale. Gli appellanti ricorrevano in Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo, con cui i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente considerato la domanda di accertamento dell'ubicazione della scala su suolo di proprietà dei ricorrenti, introdotta in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. e reiterata in appello, come frutto di una non consentita mutatio libelli, omettendo di rilevare una connessione tra la stessa e la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'originario atto di citazione.

Difatti, ha precisato la Corte, già Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 aveva stabilito il principio secondo cui «la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c.può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali». Tale principio è stato poi confermato ed ulteriormente approfondito con le sentenze Cass. civ., sez. VI, 24 maggio 2017, n. 13091, Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404, Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2018, n. 22540, Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322 e Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727, consentendo le modifiche della domanda nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. quando la domanda modificata, pur attenendo alla medesima vicenda sostanziale, sia in rapporto di alternatività, o d'incompatibilità con quella originaria.

Tale principio si applica a maggior ragione nel caso di specie, poiché il diritto di comproprietà della scala, del quale gli originari attori avevano chiesto l'accertamento in citazione, è un diritto autodeterminato. Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, nei "diritti autodeterminati" la deduzione del titolo è necessaria ai fini della prova del diritto, ma non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2024 n. 11344; Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2007, n. 11293), per cui non ricorre alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ove il giudice accolga la domanda, accertando la sussistenza di un diritto c.d. "autodeterminato", sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato dalla parte.

Nel caso di specie, dunque, la domanda non era nuova, per cui la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d'appello affinché si pronunciasse sull'intero petitum.

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