Non reclamabilità dei provvedimenti del GI di modifica o revoca di quelli presidenziali ante Riforma Cartabia
10 Marzo 2025
Massima Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena Il caso Il Tribunale dichiarava nel 2019 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Tizio e Caia ai sensi dell'art. 4, comma 12, l. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche del divorzio. Con la sentenza definitiva emessa dallo stesso Tribunale nel 2023 veniva rigettata la domanda di Caia di assegnazione della casa familiare con previsione a carico di Tizio un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Sempronia. Al riguardo, il Tribunale osservava che la domanda materna di assegnazione della casa coniugale era palesemente infondata, tenuto conto che la revoca di tale assegnazione alla ex moglie era stata disposta con la sentenza non definitiva sullo status che, in difetto di impugnazione delle parti – le quali non avevano fatto riserva di appello - era ormai passata in giudicato ed era, quindi, divenuta definitiva, restando del tutto irrilevanti sul tema le deduzioni della ex moglie in ordine sia alla pretesa natura fittizia del trasferimento di residenza della figlia, sia alle condizioni economico/reddituali delle parti, sia alle condizioni di salute della figlia maggiorenne Sempronia (chiamata in causa dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, per l'integrazione del contraddittorio sulla domanda paterna attinente alla elisione/modifica del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne). Caia e Sempronia proponevano appello avverso la pronuncia del Tribunale. La Corte di Appello dichiarava inammissibile il capo d'impugnazione riguardante la revoca dell'assegnazione della casa familiare osservando che la relativa domanda proposta da Caia era stata respinta con sentenza parziale passata in giudicato, che copriva il dedotto e il deducibile, e che non era stata impugnata la statuizione con la quale il primo giudice, sebbene per relationem, aveva richiamato i contenuti della precedente ordinanza nella quali erano stati indicati gli assetti reddituali e patrimoniali delle parti atti a giustificare il contributo mensile a carico del padre. Caia e Sempronia proponevano ricorso in Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado. La questione La Corte di Cassazione è ritornata sulla questione della reclamabilità dei provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali nel rito ante Cartabia. Le soluzioni giuridiche Costituisce principio ormai pacifico in giurisprudenza che il giudice che ha pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva (Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 2021, n. 29321; Cass. civ., sez. VI, 28 maggio 2020, n. 10067). Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, ma non con la sentenza definitiva successivamente resa (Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 2014, n. 13621; Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1981, n. 2570). I giudici di legittimità hanno, pertanto, ritenuto che nel caso di specie si era formata la preclusione sulla questione della revoca dell'assegnazione della casa familiare a seguito del formarsi del giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva. Ciò nondimeno, la S.C. ha evidenziato che nel caso de quo Caia e Sempronia, dopo la sentenza non definitiva, avevano formulato un'istanza urgente ex art. 709, u.c., c.p.c. previgente - applicabile ratione temporis - sulla modifica della statuizione della suddetta revoca adducendo circostanze nuove. Profilo sul quale la sentenza di secondo grado non si era pronunciata limitandosi a dar conto del giudicato formatosi sulla mancata formulazione della riserva d'appello, fatto che di per sé non precludeva la suddetta istanza a norma dell'art. 709, u.c., c.p.c. alla luce del principio rebus sic stantibus. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio. Al riguardo gli Ermellini hanno invero ricordato che, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena (Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2018, n. 11279; Cass. civ., sez. VI, 04 luglio 2014, n. 15416). Osservazioni La S.C. con la pronuncia in commento ribadisce il proprio orientamento sulla non reclamabilità dei provvedimenti adottati dal giudice istruttore di modifica o di revoca di quelli presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio soggetti al rito ante Cartabia. La posizione della giurisprudenza è stata in passato fortemente criticata da parte della dottrina che ha evidenziato come non sia stato correttamente valutato il «fattore tempo», che riveste importanza vitale nei giudizi in materia di famiglia e minori. All'uopo è stato evidenziato che non fornisce alcuna garanzia di tutela il semplice fatto che le ordinanze del Giudice Istruttore siano destinate ad essere assorbite dalla decisione finale, considerato che le regolamentazioni provvisorie sono destinate a produrre effetti immediati sulla vita della famiglia separata, con la conseguenza che l'eventuale modifica operata dal Tribunale in sede di decisione definitiva (magari sopravvenuta a distanza di anni dal provvedimento di modifica), non porrebbe mai rimedio alle conseguenze pregiudizievoli, prodottesi nelle more, di un provvedimento errato. Il legislatore della riforma, pur recependo le spinte dottrinali, non ha, tuttavia, previsto la reclamabilità di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa per evitare la paralisi delle Corti di appello, bensì una forma di controllo unicamente per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata. Invero l’art. 473-bis.24, comma 1 n. 2), c.p.c. (originariamente comma secondo) ha introdotto la possibilità di proporre reclamo unicamente «contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». Tale scelta, come chiarito dalla relazione illustrativa, dovrebbe essere rivista all’esito della effettiva istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, allorquando l'elevata specializzazione dei magistrati assegnati potrà permettere l'attribuzione dell'intero giudizio alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale. Riferimenti M. Morgese, Sentenze non definitive e riserva di impugnazione tra elasticità e concentrazione processuale, in Il Processo, fasc. 3, 1° dicembre 2023, pag. 915; |