Il minore deve essere sempre ascoltato dal Curatore speciale?
13 Marzo 2025
La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 27 ottobre 2023 nel proc. 296/2023, confermava il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro rigettando la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. La Corte evidenziava che non vi era prova di condotte pregiudizievoli da parte del padre verso i minori e sottolineava il forte legame esistente tra il padre e i bambini, riconosciuto come genitore affidatario in quanto maggiormente idoneo a garantire il benessere psicofisico dei figli. Era anche emerso che la madre aveva allontanato i bambini dalla Calabria per cinque mesi senza preavviso al padre, impedendo loro contatti con quest'ultimo e cercando di influenzare negativamente la loro percezione paterna. Al contrario, i minori presso il padre erano ben curati, frequentavano regolarmente la scuola e vivevano in un ambiente adeguato. Evidenziata la difficoltà di organizzare incontri in presenza con la madre, all'epoca lontana, i giudici incaricavano i Servizi sociali di organizzare incontri settimanali in videochiamata. La donna propone ricorso contro il provvedimento. Il primo motivo di ricorso riguarda la presunta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 473-bis.8 c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1 n. 3) e n. 5) c.p.c. La ricorrente denuncia la presunta violazione dell'art. 473-bis.8 c.p.c., affermando che il Curatore Speciale dei minori, nominato dal giudice, non ha svolto adeguatamente il proprio incarico, lamentando il mancato ascolto dei minori, obbligatorio secondo la normativa. Per la Corte di cassazione il motivo del ricorso è infondato. Il curatore speciale dei minori viene nominato prima dell'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale anche temporanei, in concomitanza dei quali il giudice deve disporre la nomina del Tutore o del Curatore, ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c., che hanno compiti di rappresentanza sostanziale. Solo eventualmente, in casi particolare il giudice può attribuire al Curatore Speciale anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale. L'ascolto previsto dall'art. 473-bis.8, terzo comma, c.p.c. da parte del Curatore Speciale si configura come una manifestazione del diritto del bambino ad essere ascoltato in tutte le questioni a lui pertinenti. Poiché tale atto rientra esclusivamente nei compiti di rappresentanza processuale del minore, non vi è un obbligo automatico ad eseguirlo. Tale ascolto non costituisce un adempimento scontato, essendo un'espressione di un diritto che non può essere limitato dalle parti coinvolte e che è protetto dal giudice. Quest'ultimo è tenuto a motivare in modo dettagliato e chiaro solamente in caso di totale omissione o qualora il Curatore Speciale ne faccia richiesta, come stabilito anche nella sentenza della Corte di cassazione numero 437/2024. In conclusione, il ricorso viene rigettato. |