Annullamento del decreto di esproprio, esclusione dell’effetto restitutorio in caso di alienazione a terzi del bene immobile nel corso del giudizio
05 Marzo 2025
Il Caso all'esame del T.a.r. (T.a.r. Campania, sez. V, 16 dicembre 2024, n. 7116) riguarda il ricorso per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza del T.a.r. che aveva annullato tutti i provvedimenti impugnati dal ricorrente relativi all'esproprio di un terreno di sua proprietà da parte di un ente pubblico (consorzio). Dopo l'emanazione della sentenza di annullamento, il ricorrente per la restituzione del terreno, diffidava il consorzio che, pur riconoscendo l'obbligo derivante dalla intervenuta sentenza, opponeva l'impossibilità di restituire il fondo perché, nelle more del giudizio, era stato venduto a una società terza. Il ricorrente adiva ex artt. 112 e 114 c.p.a. il T.a.r. per la l'esecuzione dell'obbligo di restituzione derivante dalla sentenza mentre il consorzio eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito T.a.r., assumendo la necessità della preliminare delibazione circa la proprietà del terreno, stante il suo trasferimento a terzi. Innanzi tutto, il Collegio ha affermato la giurisdizione del T.a.r., rilevato che il giudice amministrativo, ex art. 8 c.p.a., può pronunciarsi "incidenter tantum", su questioni pregiudiziali, ancorché veicolate in via di eccezione, attinenti a diritti e solo per la soluzione della controversia ad esso demandata in via principale. In particolare, ove la questione della validità/efficacia del contratto di compravendita fosse stata oggetto di domanda riconvenzionale per accertare con efficacia di giudicato l'intervenuto acquisto a titolo derivativo della proprietà, la cognizione sarebbe stata devoluta al g.o.; ove, invece, l'invalidità del contratto sia oggetto di "eccezione riconvenzionale”, cioè al solo fine di paralizzare l'azione esecutiva a contenuto restitutorio, senza richiesta di accertamento della sussistenza del rapporto contrattuale e ampliamento del "thema decidendum", la cognizione è devoluta, seppur in via incidentale, al g.a., ex art. 8 c.p.a. cit. In tal senso, il Collegio ha affermato che il ricorrente, al fine di paralizzare l'eccezione consortile, ha controeccepito l'inefficacia dell'atto di acquisto a titolo derivativo, ampliando il "thema decindendum" ma al solo fine di anteporre una questione pregiudiziale all'esame della domanda principale di accertamento dell'inesecuzione del giudicato, onde conseguire, in via di ottemperanza, la restituzione, che rientra nella giurisdizione esclusiva dell'adito G.A. In tal caso, l'effetto ripristinatorio è una diretta conseguenza della caducazione del provvedimento impugnato e si inserisce nell'ambito dei doveri di esecuzione a carico dell'amministrazione derivanti dalla sentenza di annullamento che implicano, appunto, l'obbligo di restituire il terreno illegittimamente espropriato. Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'effetto restitutorio invocato dal ricorrente, discendente dall'ottemperanda sentenza, deve confrontarsi con la vendita del fondo conteso che, nelle more del giudizio per l'annullamento del decreto di esproprio, è stato alienato a una società terza. Quindi, il Collegio ha evidenziato la portata ostativa all'esplicarsi dell'effetto restitutorio derivante dal giudicato di annullamento prodotta da tale sopravvenienza, che deve essere apprezzata alla luce sia dell'art. 111 c.p.c., a cui rinvia l'art. 39 c.p.a., disciplinante la successione nel diritto controverso in pendenza della lite, sia del regime della trascrizione degli atti espropriativi e della domanda di annullamento, come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto, il Collegio ha rilevato che il decreto di espropriazione, annullato dal giudice amministrativo, era stato trascritto (ex art. 23 d.P.R. n. 327/2001), mentre per il principio di tassatività dell'art. 2643 c.c., il ricorso giurisdizionale di annullamento non è suscettibile di trascrizione (e nella specie non fu trascritto). Ne consegue che lo speciale effetto di opponibilità della sentenza di annullamento ai successori a titolo particolare che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto, ancorché dopo la proposizione della domanda giudiziale, non può essersi verificato. Difatti, l'annullamento dell'atto di trasferimento a favore dell'alienante non pregiudica, ai sensi dell'art. 1445 c.c., i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, ai quali la sentenza di annullamento può essere opposta soltanto per effetto della trascrizione della domanda, come dispone pure l'art. 111, ultimo comma, c.p.c. Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la mancata trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2653, co. 1, n. 1) c.c., in materia di atti soggetti a trascrizione e suoi effetti o, meglio, l'impossibilità, di trascrivere la domanda (ricorso per l'annullamento del decreto di esproprio), esclude ogni pretesa restitutoria dell'espropriato verso il terzo acquirente (società terza) dell'accipiens-espropriante (consorzio). In conclusione, il Collegio ha affermato che, alla luce dei principi sulla portata impeditiva dell'esecuzione del giudicato in relazione alle sopravvenienze di fatto e di diritto, l'esecuzione dell'ottemperanda sentenza, invocata dal ricorrente con specifico ed esclusivo riguardo all'effetto restitutorio discendente dall'annullamento del decreto di esproprio, non può trovare accoglimento, stante l'avvenuta alienazione a terzi del fondo espropriato con atto stipulato e trascritto nel corso dell'instaurato giudizio, di modo che le sue legittime pretese potranno trovare tutela soltanto in sede risarcitoria, eventualmente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., se non ai sensi dell'art. 2038 c.c., cioè, nei limiti del corrispettivo ancora dovuto dal terzo o nei limiti dell'arricchimento del terzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la domanda di ottemperanza alla sentenza Bussole di inquadramento |