Consulta: incostituzionale escludere i single dalle adozioni internazionali
21 Marzo 2025
L'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale contrasta con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2025. Secondo i Giudici, la disciplina dichiarata illegittima limitava eccessivamente l'interesse dell'aspirante genitore a intraprendere l'adozione, quale istituto fondato sul principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L'interesse a diventare genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella sfera di autodeterminazione individuale e deve essere valutato, insieme agli interessi primari del minore, «nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore». La Corte ha quindi ritenuto che le persone singole sono, in astratto, idonee ad assicurare «un ambiente stabile e armonioso» a un minore in stato di abbandono, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, nonché della rete familiare di supporto dell'aspirante genitore. Nonostante le garanzie offerte per la protezione del minore, la Corte ha sottolineato che il divieto assoluto per le persone singole di adottare potrebbe «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso», specialmente nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una sensibile riduzione delle domande di adozione. Fonte: (Diritto e Giustizia) |