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La Cassazione sul riconoscimento della prededucibilità al credito già ammesso in via chirografaria

21 Marzo 2025

La Corte affronta la questione della possibilità, a fronte di due domande di ammissione al passivo fondate su un medesimo rapporto giuridico e laddove, in ordine alla prima, vi sia già stata una decisione, di addivenire a una pronuncia difforme in ordine alla seconda.

Massima

Nel caso di due domande di ammissione al passivo presentate dal medesimo creditore verso la stessa procedura, aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, laddove una domanda sia stata decisa con pronuncia definitiva (ammissione in via chirografaria), l’avvenuto accertamento delle questioni di fatto e di diritto su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude che, nella trattazione della seconda domanda di ammissione al passivo, le stesse questioni possano essere esaminate nuovamente e risolte con esiti diversi.

Il caso

L'ordinanza in esame trae origine da una domanda di insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria presentata da una società. La domanda aveva ad oggetto la richiesta di ammissione in prededuzione di un credito fondato sul residuo versamento, da parte della debitrice, dei decimi del capitale sociale dalla stessa sottoscritto.

Il giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria ha ammesso, in prima battuta, il credito in via chirografaria, negando la prededuzione.

La società ha promosso opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ammettendo la società opponente al passivo della procedura opposta con riconoscimento della richiesta prededuzione.

Avverso tale provvedimento del Tribunale, la procedura ha proposto ricorso per cassazione.

La questione

Le istanze dell’opponente volte all’ammissione in prededuzione del credito, già ammesso al chirografo, hanno trovato accoglimento sulla scorta dei seguenti rilievi svolti dal Tribunale:

  • il credito è stato considerato quale credito sorto in occasione della procedura concorsuale, tenuto conto che il richiamo dei decimi è stato effettuato dall’opponente in data successiva all’apertura della procedura concorsuale;
  •  il credito è stato ritenuto quale credito funzionale alla procedura concorsuale, in quanto il versamento dei decimi ha consentito alla società in amministrazione straordinaria la conservazione della qualità di socio e la conseguente valorizzazione della sua partecipazione all’eventuale attivo in fase di liquidazione;
  • il contratto sociale è stato definito quale contratto sinallagmatico e di durata, nel quale i crediti da conferimenti sono ricollegati alla prosecuzione del contratto da parte della procedura.

Avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha riconosciuto al credito natura prededucibile, la procedura ha proposto ricorso per cassazione rilevando che:

  • la società creditrice era stata già ammessa al passivo della procedura in via chirografaria per il credito al versamento di ulteriori decimi del capitale;
  • il debito oggetto di opposizione, avendo ad oggetto i residui decimi dovuti in ragione della sottoscrizione (da parte della società poi assoggettata a procedura concorsuale) di quote del capitale della società, è sorto a fronte della natura consensuale del relativo contratto, a nulla rilevando che l’adempimento sia stato richiesto successivamente all’apertura della procedura concorsuale;
  • il debito non è funzionale alla procedura concorsuale in quanto non assunto al fine di assicurare un vantaggio alla massa dei creditori, essendo precluso al commissario straordinario di scegliere tra lo scioglimento e la continuazione.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto il ricorso fondato.

La questione oggetto del caso in esame concerne quindi la possibilità, a fronte di due domande di ammissione al passivo fondate su un medesimo rapporto giuridico e laddove, in ordine alla prima, vi sia già stata una decisione, di addivenire a una pronuncia difforme in ordine alla seconda.

Le soluzioni giuridiche

La questione sottende, oltre all’analisi circa la stabilità del provvedimento di ammissione al passivo, quella relativa all’applicabilità del regime delle preclusioni al procedimento di accertamento del passivo.

Sotto il primo profilo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità per cui il provvedimento di accertamento del diritto di credito in sede concorsuale, ove non impugnato, impedisce, nel corso della procedura, il raggiungimento di una soluzione diversa tra le medesime parti:

  • di tutte le questioni che riguardino l’esistenza e l’entità del credito, la validità e l’opponibilità del titolo dal quale il diritto deriva e l’esistenza delle cause di prelazione che eventualmente lo assistono;
  • di tutte le questioni esplicitamente o implicitamente definite che costituiscono l’antecedente logico giuridico della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che, pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamente collegate all’area del thema decidendum.

Nella pronuncia in esame si è così ritenuto che l’efficacia del giudicato endoconcorsuale impedisca la deduzione di fatti anteriori, laddove invece i fatti successivi, per poter essere validamente dedotti, devono essere fatti storici:

  1. nuovi rispetto a quelli esistenti al momento della prima domanda;
  2. atti a produrre effetti giuridici sopravvenuti che, modificando il regime giuridico sostanziale del credito già azionato (l’an, il quantum o la collocazione del credito), conducano ad una decisione di contenuto diverso rispetto alla prima pronuncia.

Sotto il secondo profilo, la Corte ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui i rapporti tra due provvedimenti di ammissione al medesimo stato passivo devono essere definiti nel quadro della categoria concettuale della preclusione, nel senso che, trattandosi di due diverse fasi di un medesimo accertamento giurisdizionale, le pregresse decisioni hanno valore di giudicato interno rispetto a quelle pronunciate in seguito e precludono, di conseguenza, la successiva deduzione sia di quanto già dedotto, sia di quanto astrattamente deducibile e non precedentemente dedotto.

Tornando al caso sottoposto alla Corte, la definitiva ammissione al passivo in via chirografaria del credito relativo al versamento di una parte delle quote del capitale sottoscritto dalla società poi assoggettata all’amministrazione straordinaria impedisce, in ragione dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato formatosi sul punto, che il credito relativo al versamento di residue quote del capitale oggetto della medesima sottoscrizione possa essere ammesso con il riconoscimento della prededuzione.

La Corte ha poi definito il contratto sociale quale contratto:

  • avente natura consensuale, perfezionandosi nel momento in cui risulta stipulato tra la società e il socio, con immediata costituzione in capo a quest’ultimo dell’obbligo di versamento delle relative somme;
  • avente effetti obbligatori, rispetto al quale il versamento delle quote costituisce l’adempimento dell’obbligazione assunta dai sottoscrittori nei confronti della società.

Fermi i rilievi svolti in ordine al caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte e sopra riassunti, è stato altresì ritenuto che la natura prededucibile del credito in questione avrebbe potuto trovare fondamento non sulla base di una valutazione ex post in ordine all’utilità delle quote sociali alla procedura concorsuale, ma sulla base di una valutazione ex ante, a cura del giudice del merito, sull’assunzione dell’obbligazione in funzione degli scopi della procedura concorsuale, ossia la conservazione o l’incremento delle utilità patrimoniali a beneficio dei creditori della massa.

Conclusioni

Con l’ordinanza in esame è stato approfondito il tema, ricorrente nella prassi, della portata del giudicato endoconcorsuale e del regime delle preclusioni nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo.

La fattispecie oggetto della pronuncia ha offerto altresì lo spunto per delineare la natura e gli effetti del contratto sociale, anche in rapporto alle procedure concorsuali.

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