Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Misure protettive nella CNC: elementi per la prognosi di risanabilità

La Redazione
24 Marzo 2025

Nell’ambito di un percorso di composizione negoziata della crisi, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigetta un’istanza di conferma delle misure protettive a causa della carenza di un programma industriale e della mancata instaurazione di trattative per la falcidia del credito erariale.

A fronte di una domanda di conferma delle misure protettive depositata ex art. 19 c.c.i.i. da una società che ha fatto domanda di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 c.c.i.i., il Tribunale di S. Maria Capua Vetere afferma che:

«La conferma delle misure protettive (…) può avvenire solo previo accertamento della possibilità di perseguire, secondo un criterio di ragionevolezza, il proprio risanamento i) sia sotto il profilo del fumus boni iuris, verificando la sussistenza di condizioni oggettive che consentano di perseguire il predetto obiettivo; ii) sia sotto il profilo del periculum in mora, accertando il rischio che la mancata concessione dell'ombrello protettivo potrebbe comportare rispetto allo scopo del ripristino della situazione economica e finanziaria e della tutela della continuità aziendale.

Il Giudice rileva « Al fine di esaminare i due profili e di verificare anche il necessario rispetto della proporzionalità tra l'ombrello protettivo richiesto ed i sacrifici imposti ai creditori, occorre tenere in debito conto l'esito del test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché il piano di risanamento presentato dalla ricorrente, l'analisi della coerenza del piano di risanamento effettuata dall'esperto attraverso la check-list, le disponibilità finanziarie e l'adempimento degli obblighi a carico della società ricorrente, nonché le conseguenze della mancata conferma dell'applicazione delle misure protettive».

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto carente il fumus per la conferma delle misure richieste. Ciò in quanto, come rilevato dall'esperto nel proprio parere, il risultato test pratico riporta un alto grado di difficoltà del risanamento (6.6.), tale da imporre, per poter ravvisare la percorribilità delle misure atte a superare la crisi, che la società avviasse con immediatezza un nuovo programma industriale. Tale programma, tuttavia, «non appare affatto contemplato nel progetto di risanamento della ricorrente».

Sotto altro profilo, il Giudice nota come, sempre dal parere dell'esperto, risulti che il risanamento sia condizionato esclusivamente alla falcidia dei crediti, in particolare quello verso l'Erario, e, tuttavia, «alcuna trattativa risulta prospettata dalla ricorrente come in corso con i principali creditori». Tale circostanza – unitamente alla mancata prova di apertura sul punto da parte dei creditori, rimasti contumaci nel procedimento – rende non pronosticabile la riduzione dei crediti erariali individuata dall'esperto come necessaria.

Infine, «l'affidabilità di un giudizio prognostico prudenzialmente positivo risulta pure compromessa dalla carenza documentale e di contenuto del piano articolato», quest'ultimo basato «sull'onda di un trend favorevole che, però, non è contestualizzato».

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