Istituzione di riserve (statutarie o facoltative) “specifiche” nelle s.r.l.

27 Marzo 2025

Il Comitato Triveneto dei Notai, Commissione Società ha pubblicato la nuova massima I.G.54, in materia di riserve specifiche nelle s.r.l.

Con la Massima I.G.54, il Comitato Triveneto dei Notai ritiene ammissibile anche nelle s.r.l. (per le s.p.a. il riferimento è la Massima H.G.42), l'istituzione di riserve, siano esse statutarie o facoltative, c.d. “specifiche”, per tali intendendosi riserve cui venga impresso un vincolo di destinazione tale da renderle indisponibili se non per lo scopo predeterminato che ne giustifica la costituzione.

Deve ritenersi legittima l'istituzione di riserve “specifiche”: (i) finalizzate a garantire ai soci un dividendo minimo da distribuire negli esercizi futuri, ovvero (ii) destinate ad integrare negli esercizi successivi il dividendo già distribuito.

Preliminarmente, si definisce “riserva” l'eccedenza del capitale reale rispetto al capitale nominale, da iscriversi - stanti le sue funzioni di autofinanziamento della società e di garanzia contro eventuali perdite - nella sezione del passivo del bilancio, quale voce del patrimonio netto.

Orbene, le riserve possono distinguersi:

  • a seconda delle risorse utilizzate, in riserve di utili, derivanti dall'accantonamento di quote di utili netti non distribuiti o distribuiti solo in parte tra i soci (si pensi alla riserva legale), e riserve di capitale, costituite con entità patrimoniali diverse dagli utili netti (si pensi alla riserva sovrapprezzo);
  • a seconda dell'origine, in riserve obbligatorie, statutarie e facoltative, la cui costituzione è rispettivamente prevista dalla legge, dallo statuto sociale e da una deliberazione dell'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
  • a seconda della possibilità di utilizzo ai fini del compimento di operazioni sul capitale (quali aumento gratuito o copertura di perdite), in riserve disponibili ed indisponibili, le prime utilizzabili e le seconde no;
  • a seconda della possibilità di attribuzione ai soci, in riserve distribuibili (in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale od in base ai diversi diritti partecipativi) ed indistribuibili (si pensi alla riserva sovrapprezzo, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale), tenendosi peraltro presente, in proposito, che le nozioni di “disponibilità” e “distribuibilità” non coincidono tra loro;
  • a seconda dello scopo, in riserve specifiche, caratterizzate da un vincolo di destinazione a scopi predeterminati, e generiche, costituite senza una specifica finalità e, come tali, liberamente utilizzabili.

Il Comitato Triveneto dei Notai, con la presente Massima, conferma l'ammissibilità delle riserve “specifiche”, disponibili ai soli fini per i quali risultano essere state costituite, fermo pur sempre il loro appostamento nel patrimonio netto del passivo di bilancio. Le stesse potranno essere istituite mediante apposita clausola nello statuto sociale, nel qual caso si tratterà di “riserve statutarie specifiche”, piuttosto che con delibera di approvazione del bilancio, nel qual caso si tratterà di “riserve facoltative specifiche”, e potranno tanto essere erose in caso di perdite di esercizio, purché prima delle riserve obbligatorie indisponibili, quanto essere imputate a capitale in forza di aumento gratuito dello stesso, previa modifica assembleare della relativa previsione statutaria o della delibera che precedentemente ne aveva decisa la costituzione, il tutto in modo da rimuovere il vincolo di destinazione su di esse impresso.

Per converso, le riserve statutarie o facoltative “generiche”, non essendo finalizzate al perseguimento di scopi predeterminati, risultano sempre disponibili e distribuibili.

Deve ritenersi legittima l'istituzione di riserve “specifiche” destinate: i) a garantire ai soci un dividendo minimo negli esercizi futuri, ovvero ii) ad integrare negli esercizi successivi il dividendo già distribuito, con la precisazione che la delibera dovrà essere adottata con il voto favorevole di tutti i soci, sostanziandosi il vincolo di destinazione in uno specifico diritto in capo a ciascuno di essi.

In questi ultimi casi, le somme prelevate spetteranno, a titolo di dividendo:

  • ai soci, eventualmente in misura non proporzionale in presenza di diritti particolari riguardanti la distribuzione degli utili o, nelle s.r.l. PMI, di categorie speciali di quote privilegiate nella distribuzione degli utili;
  • nel caso di usufrutto o pegno su quota, all'usufruttuario od al creditore pignoratizio, fermo quanto previsto dall'Orientamento I.I.32 della medesima Commissione Società del Comitato Triveneto dei Notai, secondo cui il diritto agli utili - in quanto diritto a percepire i frutti civili - compete (ai sensi dell'art. 984 c.c.) all'usufruttuario, al quale invece non spettano quelli destinati a riserva (“generica”) in quanto la relativa delibera di distribuzione si sostanzia nell'attribuzione di somme che, stante la loro definitiva apprensione al patrimonio sociale, rappresentano un capitale, con conseguente applicazione dell'art. 1000 c.c.

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