Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Centro degli interessi principali

Giorgio Corno
07 Settembre 2016

Il centro degli interessi principali del debitore (o COMI) è il principale fra i criteri di giurisdizione utilizzato nell'ambito delle procedure di insolvenza transfrontaliere, come confermato dalla sua adozione nell'ambito della UNCITRAL Model Law sull'insolvenza transnazionale del 1997. Nel Regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, applicabile a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale, come pure nel Regolamento (UE) n. 2015/848, il COMI costituisce contemporaneamente criterio di giurisdizione e criterio di applicazione generale. La nozione di COMI ha costituito oggetto di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha interpretato la nozione di COMI e indicato alcuni criteri che consentono la sua localizzazione con riferimento sia a società indipendenti, sia a società appartenenti a un gruppo. A tale giurisprudenza si ispirano la più recente giurisprudenza nazionale degli Stati membri e le nuove norme sul COMI contenute nel Regolamento (UE) n. 2015/848.
Il COMI nella disciplina dell'insolvenza transnazionale

Il centro degli interessi principali del debitore (o COMI, acronimo dell'inglese center of main interests), è il principale criterio di giurisdizione, oltre che di applicazione generale, utilizzato per l'apertura di procedure principali di insolvenza transfrontaliere aventi portata universale e comprensive di tutti i beni del debitore. Tale criterio viene utilizzato, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza (“Reg. 1346”); nel Regolamento (UE) n. 2015/848 (“Reg. 848”), che sostituirà il primo dal 26 giugno 2017; nonché nella legge modello sull'insolvenza transnazionale (“Model Law”) adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) nel 1997, recepita, come noto, in circa 40 Stati (al settembre 2015), fra i quali gli Stati Uniti d'America (si veda, a tal proposito, la case law relativa al Chapter 15 del Bankruptcy Code) e la Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) (si veda la Cross-Border Insolvency Regulation del 2006).

Nei Regolamenti ora citati e nella Model Law, la nozione di COMI coincide, anche se dettata per finalità differenti. Per questo, l'interpretazione del COMI fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte UE”) è rilevante anche ai fini della Model Law.

Come si desume dalla Relazione Virgós – Schmit, par. 75 (esplicativa della Convenzione del 23 novembre 1995 sulle procedure di insolvenza, alla quale è improntato il Reg. 1346 e alla quale fa riferimento anche la Model Law – sulla quale vedasi, recentemente, Van Zwieten, An introduction to the European Insolvency Regulation, as made and as recast, in Bork – Van Zwieten (eds), Commentary on the European Insolvency Regulation, Oxford University Press, 2016), con il termine “interessi”, si è voluto far riferimento non solo ad attività commerciali, individuali o professionali, ma, altresì, ad attività economiche in senso generale, comprese quelle di privati (ad esempio, consumatori).

L'aggettivo “principale”, invece, serve come criterio nei casi in cui tali interessi comprendano attività di diverso tipo svolte da diversi centri.

Tanto nei Regolamenti sopra citati, quanto nella Model Law, il COMI rileva, sotto il profilo processuale:

(i) ai fini dell'apertura di procedure principali di insolvenza e per le azioni che da esse derivano direttamente e sono strettamente collegate alle medesime, quale le azioni revocatorie (art. 3 e 6 Reg. 848);

(ii) per i provvedimenti provvisori e conservativi (cons. 36 Reg. 848); nonché

(iii) per le procedure di insolvenza di gruppo (cons. 53 Reg. 848).

Tale criterio rileva, altresì, sotto il profilo sostanziale, per la determinazione della legge applicabile alle procedure di insolvenza.

La nozione di COMI nel Reg. 1346 e nella Model Law UNCITRAL

La scelta del COMI rispetto ad altri criteri (quali, per le persone fisiche, il domicilio o la residenza abituale; e, per le persone giuridiche, il luogo di incorporazione ovvero la sede legale ovvero la sede principale di attività) trova la sua giustificazione nella possibilità di individuare un solo centro degli interessi principali (Relazione Virgós – Schmit).

In assenza di una precisa definizione, il cons. 13 al Reg. 1346 – con una definizione condivisa anche dalla Model Law - definisce il COMI come il luogo «in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto, riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».

Per la individuazione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi, la giurisprudenza della Corte UE e degli Stati membri richiede una analisi e interpretazione attenta delle informazioni fattuali rilevanti, vuoi sotto il profilo interno vuoi sotto quello esterno, con riguardo allo svolgimento dell'attività sociale e, in particolare, della individuazione del luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e la direzione del management.

Con riguardo alla riconoscibilità del COMI da parte di terzi, la Relazione Virgós – Schmit, par. 75, e la giurisprudenza della Corte UE (casi Eurofood, Interedil e Rastelli - sulle quali v. infra) hanno evidenziato l'importanza di tale requisito, tenuto conto del fatto che l'insolvenza è un rischio prevedibile per i creditori e della necessità che questi siano in grado di determinare con ragionevole certezza lo Stato in cui l'eventuale procedura di insolvenza relativa al debitore potrà svolgersi.

Al fine di prevenire fenomeni di forum shopping, nel vigore del Reg. 1346 appare irrilevante la gestione temporanea, dovendosi privilegiare il luogo in cui il centro dei ricordati interessi si trova stabilmente.

Il Reg. 1346, a differenza del Reg. 848, non definisce il COMI di individui che esercitino un'attività professionale e dei consumatori, ove siano assoggettabili a procedure di insolvenza.

In evidenza: COMI e sede-reale

La nozione di COMI presenta caratteri comuni con quella di “sede reale” (real-seat), che rileva per la determinazione della legge applicabile in un caso di società che abbia una sede legale diversa da quella reale fin dal momento di costituzione (si veda, in proposito, le sentenze della Corte UE 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros Ltd; 30 settembre 2003, causa C-167/01, Inspire Art) ovvero che successivamente alla costituzione abbia trasferito la sede reale rispetto alla sede legale (sentenze 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering; 16 dicembre 2008, causa C-210/06, Cartesio; 12 luglio 2012, causa C-378/10, Vale), nel rispetto degli artt. 49 e 54 del TFUE. La nozione di COMI si differenzia, tuttavia, da quella di “sede reale”, in quanto la prima considera anche il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e la direzione del management.

L'interpretazione del COMI prima dell'intervento della Corte UE e suoi limiti

Nei primi anni di applicazione del Reg. 1346, nella individuazione del COMI di società commerciali, i giudici nazionali hanno privilegiato il centro sostanziale degli interessi e considerato la sede sociale un centro meramente formale degli interessi dell'impresa.

La strada è stata aperta da alcune pronunce inglesi relative all'applicazione del Reg. 1436 a società con sede anche in Stati terzi, ma centro sostanziale degli interessi in Inghilterra, riferite a società indipendenti (si veda, in tal senso, High Court of Justice, Chancery Division Leeds, 20 Maggio 2004 (Ci4Net.Com Inc.), ZIP 2004, 1769, in cui la società debitrice aveva sede legale negli USA ma operava in Inghilterra).

Tale interpretazione è stata poi ampiamente seguita nel caso di società appartenenti a gruppi di società. In relazione a queste ultime, numerosi giudici hanno affermato la propria giurisdizione ad aprire presso lo Stato ove ha sede la controllante la procedura di insolvenza principale di società controllate con sede legale in altri Stati membri (in Inghilterra si veda, fra gli altri, High Court Chancery Division 7 Febbraio 2003, BRAC Rent-A-Car International Inc. [2003] EWHC (Ch) 128; High Court Chancery Division Leeds 16 Maggio 2003, Daisytek-ISA, [2004] BPIR 330; High Court Chancery Division Birmingham 18 April 2005, MG Rover I [2005] EIRCR(A) 260;); in Italia si vedano i casi Cirio (fra gli altri, Trib. Roma 26 novembre 2003, Cirio Finance Luxembourg S.A., in Foro it., 2004, I, 1567) e Parmalat (Trib. Parma 4 febbraio 2004, nei casi n. 10/04 (Parmalat Netherlands BV, in Riv. Dir. int. Priv. e proc. 2004, 693 ss.)). Presso la prima si è ritenuto che fosse localizzato il centro decisionale del gruppo stesso, che si esprimerebbe nella scelta degli organi di amministrazione delle controllate o nell'assunzione delle loro scelte gestionali. In questo modo venivano centralizzate e agevolate la gestione della procedura e l'eventuale ristrutturazione del gruppo, anche differenziando la sorte delle controllate all'interno dello stesso gruppo.

La centralizzazione delle procedura di insolvenza presso la controllante è stata ritenuta opportuna da alcuni anche per le società controllate-veicolo, costituite in Stati diversi da quello della controllante al fine di usufruire di condizioni più favorevoli con riguardo allo stabilimento, al trattamento fiscale, alle regole di governance, alla disciplina della responsabilità della società e degli amministratori, ai controlli, alla misura del capitale sociale, alle regole sull'emissione di titoli di debito o alla concessione di garanzie, e così via. Per queste società, la presunzione di localizzazione del COMI presso la rispettiva sede statutaria sarebbe stata particolarmente debole.

L'apertura nello Stato della sede della controllante delle procedure principali delle controllate, tuttavia, trascurava la condizione della riconoscibilità per i terzi dello svolgimento dell'attività, prevista dal cons. 13 Reg. 1346, con ciò travolgendo le aspettative e l'affidamento dei medesimi con riguardo non solo al giudice avente giurisdizione ad aprire la procedura di insolvenza, soprattutto alla legge applicabile, poiché la legge «naturale» era così sostituita dalla legge dello Stato della sede della controllante, con ciò che consegue in merito alla sorte dei crediti dei terzi.

Segue. L'interpretazione della Corte UE. Eurofood

L'interpretazione della giurisprudenza nazionale prevalente ora ricordata è stata superata dalla Corte UE nel caso Eurofood (2 maggio 2006, causa C‑341/04, Eurofood IFSC. Su tale caso si veda, fra gli altri, Bariatti, Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, in Riv. dir. proc., 2007, 203 ss.; Fumagalli, Apertura della procedura principale, competenza giurisdizionale e riconoscimento della decisione, in Giur. comm., 2007, II, 324 ss., 328 s.).

In particolare, la Corte ha dichiarato che, nel caso dei gruppi, ogni società debba essere considerata come un'entità autonoma, confermando così quanto affermato nella Relazione Virgós-Schmit. In particolare, la Corte ha sottolineato l'importanza dell'effettività della gestione e della sua riconoscibilità per i terzi, che garantiscono la certezza del diritto e la prevedibilità dell'individuazione del giudice competente e della legge applicabile alle procedure di insolvenza.

Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, la presunzione circa la coincidenza tra COMI e sede statutaria può essere superata solo se elementi oggettivi e verificabili dai terzi conducono ad accertare una diversa situazione, come nel caso di una società fantasma, che non svolge alcuna attività nello Stato della sede sociale. Qualora, invece, la controllata svolga effettivamente la propria attività in questo Stato, il fatto che le scelte gestionali siano sottoposte al controllo della società madre non è sufficiente per localizzare il COMI della prima presso la sede della seconda.

La sentenza Eurofood sembra indicare che il COMI di società costituite in uno Stato membro al solo fine di godere di vantaggi di natura fiscale o societaria che svolgono la propria attività in un altro Stato membro (come nei casi trattati dalla Corte UE nei citati casi Centros e Inspire Art)potrà essere localizzato nello Stato ove esse svolgono la loro attività anziché in quello della sede statutaria, per tutelare l'aspettativa dei creditori che entrano in contatto con la società nell'esercizio «ordinario» della sua attività.

Segue. Interedil e Rastelli

Nelle successive sentenze Interedil (20 ottobre 2011, causa C‑396/09) e Restelli (15 dicembre 2011, causa C-191/10), la Corte UE ha confermato che il COMI “deve essere individuato privilegiando il luogo dell'amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte in tale luogo, in maniera riconoscibile dai terzi, la presunzione introdotta dall'art. 3 Reg. 1346 non è superabile. Laddove il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire, in maniera riconoscibile dai terzi, che il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro”. (Sulle due sentenze vedasi, fra gli altri, Panzani, La nozione di COMI nella disciplina comunitaria dell'insolvenza transfrontaliera: i casi Interedil e Rastelli, in Int'l lis, 2012, 31 ss.).

In evidenza: la rilevanza di un attento accertamento fattuale del COMI

I casi Interedil e Restelli confermano come, per il corretto accertamento del COMI, sia indispensabile una attenta analisi e interpretazione delle informazioni fattuali rilevanti relative allo svolgimento di attività societarie sia da parte di chi chiede l'apertura di una procedura di insolvenza principale, come pure da parte di chi vi si oppone.

Tali analisi e interpretazione devono essere volte ad individuare dove venga svolta l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa (Cass. SS. UU. 18 maggio 2009, n. 11398) su base regolare, purché resa sufficientemente accessibile da consentire ai creditori di esserne a conoscenza (per una descrizione dettagliata dei fatti nel caso Interedil, v. Corno – Honorati, A double lesson from Interedil: higher courts, lower courts and preliminary ruling and further clarifications on COMI and establishment under EC Insolvency Regulation, International Insolvency Law Review 2013, 18 ss.). E ciò sulla base dell'insieme dei rapporti giuridici di cui la società è parte; nonché del luogo in cui venga svolta l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, vale a dire il luogo “in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale” e in cui “vengono svolte le funzioni di amministrazione centrale” (in tal senso v. Corte UE 28 giugno 2007, causa C-73/06, Planzer Luxembourg Sarl).

Non sono ritenute avere la sede reale nel luogo in cui ha la sede legale le società che non hanno una sede reale nel territorio della loro sede formale e per le quali la sede legale può essere considerata un semplice recapito o casella postale (c.d. “brass plate” e, cioè, targhetta di ottone) (oltre alla già ricordata sentenza nel caso Eurofood, v. Corte UE 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes), a nulla rilevando il luogo di registrazione (Corte UE 25 luglio 1991, causa C-221/89, the Queen).

Segue. Le pronunce nazionali successive alle sentenze della Corte UE

A seguito delle sentenze della Corte UE ora ricordate, i giudici nazionali ne hanno seguito l'interpretazione.

Fra di esse si veda, ad esempio, in Italia, oltre alle già ricordate Trib. Bari n. 2310/2013, in data 17/6-8/7-2013 e App. Bari N. R.G. 2013/1331, in data 28 gennaio 2014; Trib. Roma 8 novembre 2011, n. 614/2011; Trib. Milano 26 luglio 2011, Guarabu in ilcaso.it; come pure Trib. Milano 10 agosto 2006, C. Finance SA, ined.; id. 16 ottobre 2006, Finpart International SA, ined.

All'estero, v., fra le altre, la decisione della High Court of (Northern) Ireland Irish Bank Resolution Corporation Ltd v. Quinn [2012] NICh 1 – [2012] EIRCR(A) 251 (che ha ritenuto che la riconoscibilità da parte di terzi deve essere valutata avendo riguardo un creditore ragionevolmente diligente, non potendosi attendere che esso debba svolgere investigazioni private sulla attività del debitore).

Per altre pronunce di merito si consulti, per la giurisprudenza dei paesi dell'Unione Europea, il sito http://www.insolvencycases.eu/ (anche indicato come EIRCR) e, per quella italiana, le altre sezioni di questo portale.

Il momento rilevante per la individuazione del COMI. Imprese e persone fisiche

Come già ricordato, il COMI può essere trasferito dal debitore prima o successivamente alla presentazione di una istanza di apertura di una procedura di insolvenza. Nel silenzio del Reg. 1346, la Corte UE, nel caso Staubitz-Schreiber (17 Gennaio 2006, causa C-1/04), relativo ad un imprenditore individuale, ha ritenuto che l'individuazione del COMI vada effettuata sulla base della situazione di fatto esistente alla data di presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Di conseguenza, è irrilevante il trasferimento del COMI operato successivamente all'istanza (in tal senso Fletcher in Moss, Fletcher, Isaac, The EU Regulation on Insolvency Proceedings, Third edition, Oxford, 2016, 55), ma prima del deposito della decisione di apertura della procedura di insolvenza.

Al contrario, quando il trasferimento della sede statutaria del debitore sia avvenuto prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, secondo la Corte UE “si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima” (caso Interedil citato, 20 ottobre 2011, causa C‑396/09). Pertanto, in principio, il luogo in cui il debitore ha il COMI alla data del deposito della richiesta di apertura della procedura rileva per l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione.

Con riguardo alle persone fisiche che esercitino attività imprenditoriale o professionale, nel vigore del Reg. 1346 si rinvengono due casi nella giurisprudenza tedesca, nei quali il giudice tedesco adito ha riconosciuto la propria giurisdizione: il primo era relativo a un debitore residente e con uno studio in Svezia, che ricavava la maggior parte del suo reddito operando quale presidente di due società aventi sede in Germania e che gestiva da lì (BGH 13 giugno 2006 – IX ZA 8/06); e il secondo relativo ad un notaio operante in Germania che, dopo essere stato radiato dall'albo, aveva trasferito la sua residenza a Londra (BGH 17 settembre 2009, IX ZB 81/09).

Con riguardo alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale o professionale, l'unico caso giurisprudenziale noto, sia pure di un giudice nazionale, nel vigore del Reg. 1346, è relativo a un cittadino tedesco che ma aveva chiesto l'apertura di una procedura di insolvenza in Francia, pur lavorando in un altro Stato membro, per beneficiare dello specifico regime previsto dalla regione di Alsace - Moselle. La Corte d'Appello adita ha escluso la propria giurisdizione, affermando che il ricorrente non aveva fornito sufficiente prova in merito alla reale intenzione di stabilire il proprio COMI nel lungo periodo (App. Colmar, 20 giugno 2006, Mme Y., RG no. 05-01576 – [2006] EIRCR(A) 223).

La nozione di COMI nel Reg. 848 e le presunzioni legali

A seguito delle ricordate sentenze pronunciate dalla Corte UE nei casi Eurofood, Interedil e Rastelli, il Reg. 848, definisce direttamente in un articolo il COMI come il luogo «in cui il debitore esercita in modo abituale e riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi» (art. 3.1, primo comma). Il Reg. 848 conferma, così, l'interpretazione fornita dalla Corte UE, pur modificando lievemente la nozione contenuta nel considerando 13 del Reg. 1346 in modo tale da rendere indipendenti, a differenza che in passato, il requisito della “permanenza” e della “riconoscibilità da parte di terzi” (in proposito si veda Mucciarelli, Private international law rules in the Insolvency Regulation Recast: a reform or a restatement of the status quo?, in 11).

Al fine di facilitare la individuazione del COMI, sono introdotte a livello normativo una serie di presunzioni. In particolare, con riguardo alle società, il Reg. 1346 e il Reg. 848 presumono che il COMI coincida con la sede statutaria. La Model Law, dal canto suo, presume che il COMI sia situato nel luogo di registrazione del debitore.

Oltre a confermare che per le società il COMI si presume localizzato nello Stato della sede statutaria, al cons. 30 il Reg. 848 precisa che “il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro”.

In presenza di gruppi di società, il Reg. 848, nel dettare disposizioni specifiche, volte a meglio coordinare la gestione delle crisi, non ha introdotto alcuna specifica disposizione in materia di giurisdizione, confermando l'impostazione “individualistica” precedente (v. infra). Tuttavia, il cons. 53 precisa che “L'introduzione di norme sulle procedure di insolvenza di gruppi societari non dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di tali società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili casi, il giudice dovrebbe inoltre avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso amministratore per tutte le procedure in questione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili”. (Sul COMI nei gruppi vedi anche UNCITRAL Working Group V, Insolvency, Facilitating the cross-border insolvency of multinational enterprise groups: key principles, Forty-eighth session Vienna, 14-18 December 2015, principi 3, 4 e 5).

Per le persone fisiche sovraindebitate (in tal senso Mucciarelli, Private international law rules in the Insolvency Regulation Recast: a reform or a restatement of the status quo?, in 12), l'art. 3(1) III Reg. 848, colmando una lacuna del Reg. 1346 - in linea con quanto previsto dalla Guida Legislativa UNCITRAL relativa alla insolvenza transnazionale (Raccomandazione 11 e art. 16(3) – distingue a seconda che esse esercitino o meno un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. Nel primo caso, il COMI si presume, fino a prova contraria, trovarsi nel luogo in cui la persona ha la sede principale di attività; nel caso, invece, di persone fisiche private e consumatori sovraindebitati, il COMI si presume coincidere, salva prova contraria, con la loro residenza abituale (sulla nozione di residenza abituale si vedano altresì l'art. 19 (1) II del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I); l'art. 23 (2) del Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (Roma II)). Per tali persone la presunzione “dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore, oppure se può essere stabilito che il principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d'insolvenza nell'ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l'apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento” (Reg. 848, cons. 30).

Al fine di evitare ipotesi di forum shopping abusivo, il Reg. 848 sancisce l'irrilevanza del trasferimento del COMI, a seconda delle caratteristiche del debitore, per un periodo variabile da tre a sei mesi precedenti l'apertura di una procedura di insolvenza (art. 3.1, .2, .4).

In evidenza: l'autonomia dell'interpretazione della nozione di COMI nei regolamenti europei

La nozione di COMI contenuta nell'art. 3 Reg. 1346 come pure nel Reg. 848 non rinvia a norme di legge dello Stato di apertura della procedura ovvero alla legge regolatrice della società debitrice, per evitare interpretazioni divergenti nei diversi Stati membri. Il COMI è, pertanto, un criterio di giurisdizione autonomo rispetto ai criteri di giurisdizione previsti dagli ordinamenti degli Stati membri e prevale su qualsivoglia norma interna ai singoli Stati membri che stabilisca differenti criteri di giurisdizione, ove i regolamenti trovino applicazione. Per tale motivo, assume un ruolo centrale nella interpretazione della nozione di COMI, la giurisprudenza della Corte UE (a partire dal caso Eurofood). I giudici nazionali, di conseguenza, dovranno applicare i principi interpretativi indicati dalla Corte UE, che hanno, sul punto, valore generale (con riguardo all'interpretazione del Reg. 1346 e del Reg. 848 e al ruolo della Corte UE vedasi, recentemente, Mangano, Interpretation and the Role of the CJEU, in Bork – Mangano, European Cross-Border Insolvency Law, Oxford, 2016, 30 ss.).

Profili processuali. Il possibile superamento delle presunzioni relative al COMI. La ripartizione dell'onere della prova

Per superare le presunzioni citate, i creditori istanti dovranno provare l'esistenza di elementi che escludono, per le società, la coincidenza fra COMI e sede legale, senza che si possa attribuire alla società l'onere di provare l'effettività del trasferimento della sede (in tal senso v. Cass. Sez. Un. 26 maggio 2016, n. 10925, in questo portale).

Ove, tuttavia, il creditore che chieda l'apertura di una procedura di insolvenza provi la sussistenza di elementi (ad es. rapporti bancari o contratti in corso) che rivelino la sussistenza di un effettivo esercizio dell'attività economica da parte del debitore in uno Stato membro diverso da quello della sede legale, il debitore potrà sempre provare la sussistenza in quest'ultimo Stato di interessi preminenti rispetto a quelli presenti nel primo Stato ai fini di escludere la giurisdizione del giudice adito dal creditore. In assenza di tale prova da parte del debitore, la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva dovrà considerarsi vinta (con riguardo alla presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale v. Trib. Bari n. 2310 cit. e App. Bari N. R.G. 2013/1331, pronunciata in data 28 gennaio 2014, entrambe inedite e pronunciate nel caso Interedil a seguito della ricordata sentenza della Corte UE sulla quale v. infra; Corte d'Appello di Milano, Sez. IV, 14 maggio 2008, n. 18, in Fall. 2009, 65 ss., con nota di De Cesari, L'onere della prova del ”centro degli interessi principali del debitore”).

Segue. Le verifiche in caso di contestazioni relative al COMI. La eventuali impugnazioni secondo il Reg. 848

Il Reg. 1346 non contiene norme uniformi sull'esame della giurisdizione da parte della Corte. Per tale motivo, nella applicazione di tale regolamento numerose sono state le difficoltà nel determinare lo Stato membro competente per aprire le procedure d'insolvenza, come confermato dalle ricordate sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (relazione del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, pag. 3); e gli Stati Membri hanno seguito diversi approcci con riguardo all'esame della giurisdizione da parte della corte competente d'ufficio e sul diritto di appello dei soggetti interessati

Alla luce di tali difficoltà, il Reg. 848 precisa meglio le norme in materia di giurisdizione sotto il profilo processuale, fermo restando che spetta al diritto nazionale dettare le regole per la determinazione della competenza territoriale.

In caso di apertura di una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale a seguito di decisione del giudice (secondo la definizione dettata dall'art. 2/6) (i) Reg. 848), il Regolamento impone al giudice competente, adito per la apertura di una procedura d'insolvenza, prima di pronunciarsi, di:

(a) verificare d'ufficio se il centro degli interessi principali del debitore sia effettivamente situato entro la sua giurisdizione e se sia riconoscibile dai terzi. A tal fine, dovrà rendere la propria decisione sugli elementi di fatto emersi secondo le norme degli Stati Membri; e dovrà prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi;

(b) verificare se il debitore abbia informato in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale esercita le sue attività, per esempio indicando il cambio d'indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei, qualora intervenga uno spostamento del COMI;

(c) esigere dal debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni in merito alla sussistenza del COMI e, se consentito dalla legge applicabile alla procedura, dare ai creditori del debitore l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza, in presenza di dubbi quanto alla giurisdizione (Reg. 848, cons. 32).

All'esito di tali verifiche, il giudice adito si pronuncia in merito alla sussistenza o meno della propria giurisdizione ai sensi dell'art. 3 Reg. 848 e del considerando 33; e in caso affermativo, dichiara se la procedura sia principale o secondaria, ai sensi dell'art. 3.1 o 3.2 del Reg. 848, come del resto già previsto nel Reg. 1346 all'art. 21.1.

Analogo esame spetta alla corte in caso di procedura di pre-insolvenza idonea a creare una sospensione delle azioni esecutive individuali finalizzata a consentire trattative fra il debitore e i suoi creditori (Garcimartin, The EU Insolvency Regulation Recast: Scope and Rules on Jurisdiction, 21 Marzo 2016, disponibile su http://ssrn.com/abstract=2752412).

In caso, invece, di apertura di una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente sia competente ai sensi dell'art. 3 Reg. 848. In caso affermativo, l'amministratore delle procedure di insolvenza specifica nella decisione di apertura della procedura se la procedura sia principale o secondaria, ai sensi dell'art. 3.1 o 3.2 del Reg. 848.

Sia il debitore, sia ogni creditore, anche non appartenente ad uno Stato Membro (Garcimartin, The EU Insolvency Regulation Recast: Scope and Rules on Jurisdiction, 21 Marzo 2016, cit.), sia ogni altro soggetto legittimato secondo la normativa dello stato di apertura della procedura di insolvenza sono legittimati, a norma del Reg. 848, ad impugnare la decisione di apertura di una procedura di insolvenza al fine di ottenere una revisione della decisione sulla giurisdizione del giudice che ha aperto tale procedura; ovvero per altri motivi previsti dalla normativa dello stato di apertura della procedura di insolvenza.

Gli effetti dell'accoglimento di eventuali impugnazioni delle decisioni di apertura delle procedure di insolvenza – sia che essi concernano, ad esempio, la validità della decisione ovvero la condanna alle spese, ove l'impugnazione sia accolta - sono governati dalla legge dello stato membro in cui l'impugnativa viene promossa (considerando 34), con il limite dell'effetto utile del Reg. 848 (Garcimartin, The EU Insolvency Regulation Recast: Scope and Rules on Jurisdiction, 21 Marzo 2016, cit.).

Riferimenti

Normativi

  • Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, art. 3; cons. 13;
  • Regolamento (Ue) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), art. 3, cons. 30;
  • UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997), artt. 16(3) e 17(2).

Prassi

  • Commissione Europea, Relazione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Europeo Economico e Sociale del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (doc. COM(2012) 743, Final;
  • Virgós - Schmit, Report sulla convenzione sulle procedure di insolvenza sotto gli auspici del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 luglio 1996, EU Council reference 6500/1/96, REVI, DRS 8 (CFC);
  • UNCITRAL:
    - Working Group V (Insolvency Law), verbale della quarantatreesima sessione tenutasi a New York il 15 – 19 Aprile 2013 avente ad oggetto: “Interpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency relating to centre of main interests (COMI)”, 123D ss.;
    - Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency (2004; 2010; 2013).

Giurisprudenza


Corte di Giustizia CE

  • causa C-191/10, 15 dicembre 2011, Rastelli;
  • causa C-396/09, 20 ottobre 2011, Interedil;
  • causa C-341/04, 2 maggio 2006, Eurofood IFSC Ltd.;
  • causa C-1/04, 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber.

Giurisprudenza italiana

  • Cass. Civ., S.U. 26 maggio 2016, n. 10925;
  • Cass. Civ., S.U. 3 ottobre 2011, n. 20144;
  • Cass. Civ., S.U. 1 febbraio 2010, n. 2224;
  • Cass. Civ., S.U. 18 maggio 2009, n. 11398;
  • Cass. Civ., S.U. 16 febbraio 2006, n. 3368.

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