È valida la notifica di un ricorso introduttivo non sottoscritto con firma digitale?

Redazione scientifica
27 Febbraio 2017

Il TAR Campania si è pronunciato sull'ammissibilità, in base alla nuova disciplina del processo amministrativo telematico, di un ricorso introduttivo non sottoscritto con firma digitale.

Il caso. In una controversia relativa a un decreto di esclusione da una gara di appalto, parte ricorrente ha notificato due versioni del ricorso introduttivo, entrambe sottoscritte con firma autografa e notificate a mezzo del servizio postale. La controinteressata ne ha eccepito l'inammissibilità poiché gli atti notificati erano stati firmati a penna, senza attestazione di conformità ex art. 22 CAD, e non risultava l'esistenza di un esemplare dell'uno o dell'altro ricorso che, sottoscritto digitalmente prima della notifica, potesse costituire l'originale informatico di cui i documenti cartacei rappresentassero mera copia conforme.

Obbligatorietà della firma digitale: la scelta del legislatore del PAT. Il TAR osserva che la nuova formulazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. contiene un'espressa disposizione sulla forma richiedendo che tutti gli atti delle parti debbano, e non più semplicemente possano, essere sottoscritti con firma digitale. Nell'attuale sistema del processo amministrativo telematico è, pertanto, venuta meno la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti, propria della fase di sperimentazione. La prescrizione contenuta nel nuovo comma 2-bis dell'art. 136 c.p.a. non parla di copie di atti o provvedimenti, pertanto la firma digitale non può essere considerata una forma strumentale al deposito ma si tratterebbe di un elemento di forma sostanziale necessario ai fini dell'attribuzione della paternità del documento e frutto di una scelta legislativa sulla rilevanza giuridica di un particolare tipo di sottoscrizione piuttosto che di un altro nell'ambito del PAT.

Non è nullo l'atto privo di firma digitale se ne è desumibile la paternità. Il TAR precisa che, in ogni caso, la nullità assoluta e insanabile del ricorso conseguente alla totale mancanza di sottoscrizione dell'atto non si giustifica, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, qualora dalla copia dell'atto notificato sia possibile desumerne ugualmente la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato. Nonostante la nuova disciplina del processo amministrativo telematico è, quindi, comunque consentito il ricorso alle tradizionali formalità di notifica del ricorso: nel caso di specie, l'atto cartaceo notificato alle altre parti reca sia l'autenticazione in calce del mandato sia le relazioni di notifica redatte e sottoscritte dal difensore, anche se in forma autografa. Ne consegue che l'atto notificato risulta «inequivocabilmente riferibile al difensore».

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